Cambio di sesso e divorzio “imposto” : per la cassazione il matrimonio resta valido

Cambio di sesso e divorzio “imposto” : per la cassazione il matrimonio resta valido

Cass. civ., Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097

a cura di Marianna Perfetto

L’odierna realtà sociale e giuridica dimostra come alla famiglia “classica” si affianchino altre forme di “aggregazioni familiari” per le quali manca un’organica disciplina normativa.

Se il presupposto della cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ipotesi di matrimonio concordatario o di scioglimento nell’ipotesi del matrimonio civile , è il venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi non risulta tollerabile quindi che se tale comunione permanga anche a fronte del cambio di sesso di uno dei coniugi scatti ex legge il divorzio così come previsto dalla legge n.164/1982.

Risulta inconcepibile umanamente prima ancora che giuridicamente che la legge possa sostituirsi alla più intima volontà dei coniugi di mantenere intatto il vincolo coniugale nonostante uno dei due eserciti il proprio inviolabile diritto all’identità sessuale scegliendo di iniziare una transizione verso il genere diverso da quello di nascita.

In uno Stato di diritto come il nostro che si struttura come garante dei diritti inviolabili dell’uomo non sono oramai costituzionalmente tollerabili forme di diseguaglianza tra coppie unite in matrimonio a monte e a valle i casi in cui l’esercizio del diritto all’identità sessuale possa incidere sulla validità ed efficacia di istituti dello ius civile quali il matrimonio.

La presa d’atto del mutato quadro storico ordinamentale è evidente in una recente pronuncia della Corte Costituzionale che nella sentenza n.170 del 11/06/14 dichiara incostituzionale la norma che prevede l’annullamento del matrimonio di cui alla legge 164/1982 nella parte in cui non prevede l’ipotesi in cui la coppia voglia continuare una vita insieme mediante un’altra forma di convivenza giuridicamente regola.

In una recentissima pronuncia la Cassazione  prende le mosse da questa innovativa sentenza della Consulta e accogliendo il ricorso promosso da due coniugi di cui il marito aveva deciso di cambiare sesso e pronuncia il seguente principio di diritto “Chi cambia sesso conserva diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto” (Cass. Civile, Sez I, n. 8097/2015) sollecitando il legislatore a colmare il vuoto normativo.

Se da un lato appare indiscutibilmente arduo e delicato il compito del Legislatore in una materia così delicata dall’altro non può non negarsi il proliferare di nuove forme di unioni civili o come nel caso de quo unioni ritualmente formalizzate con l’istituto del matrimonio ma che devono cedere o quantomeno plasmarsi di fronte alla tutela di interessi superiori quali il diritto all’identità sessuale riconosciuto ad ogni individuo.


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