Cassazione ritorna sul ricorso via PEC dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza

Cassazione ritorna sul ricorso via PEC dopo le ore 21:00 del giorno di scadenza

Cassazione Lavoro, Ordinanza del 11/01 – 21/03/2018 n. 7079

Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.

Lo ha riconosciuto la Corte di Cassazione con l’ordinanza in epigrafe, la quale, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato tale principio di diritto.

La vicenda

La vicenda posta all’attenzione della Corte è di stretta attualità, dal momento che con l’avvento della PEC e del processo civile telematico, sempre più spesso gli avvocati usano tali strumenti per la notifica dei propri atti introduttivi, cercando di farlo il più tardi possibile.

Nella vicenda in esame, a seguito del licenziamento intimato il 26 aprile 2007 dall’Eurispes – Istituto di Studi Economici, Politici e Sociali a T.I.S., quest’ultimo adiva il Tribunale di Roma, il quale, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l’Eurispes dal 15.12.2003 all’8.5.2017 con diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi previsti dal CCNL commercio per il I livello, condannava l’istituto Eurispes al pagamento in favore del T. della complessiva somma di Euro 19.391,14 per differenze retributive e TFR maturati nel detto periodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e respingeva ogni altra domanda del ricorrente e le riconvenzionali delle resistenti Eurispes – Istituto Studi Economici, Politici e Sociali e di Eurispes Servizi s.r.l.

Tale sentenza era impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con sentenza del 16 luglio 2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e, per l’effetto, condannava – a riassumerlo nel termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

A fronte di tale statuizione, il T. proponeva ricorso per cassazione; tale ricorso, però, veniva notificato dopo le ore 21 del giorno di scadenza.

Il relatore, pertanto, depositava la sua proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c., nella quale dissentiva dalla proposta del relatore e sollevava questione di legittimità costituzionale.

La notifica a mezzo PEC oltre le 21

La Corte di Cassazione, al fine di decidere in merito alla proposta del relatore, ha ricordato che “Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione” (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207, alle cui motivazioni si rimanda).

Nel caso in esame la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica del ricorso reca un orario successivo alle ore 21.00 (come detto le ore 22,29) del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, facendo sì che si debba considerare la notifica perfezionata il giorno successivo, ovvero fuori termine.

La questione di legittimità costituzionale

La Suprema Corte, però, ha dovuto affrontare anche una questione di legittimità costituzionale.

Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata, infatti, il ricorrente dissente dalla proposta del relatore e solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. del combinato disposto dell’art. 147 cod. proc. civ. nonchè del D.L. 24 giugno 2012, n. 90, art. 45 bis, conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto l’art. 16 septies, ed avanza richiesta di rinvio pregiudiziale alla CG UE cui sottoporre la seguente questione interpretativa “se sia conforme con il diritto dell’UE una disciplina come quella italiana (combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, ed art. 147 c.p.c.) secondo cui la notifica di un atto giudiziario di parte (ricorso per cassazione) effettuata dall’Avvocato mediante il servizio PEC dopo le ore 21,00 dell’ultimo giorno disponibile, venga per presunzione legale assoluta, considerata effettuata alle ore 7,00 del giorno seguente (e quindi irrimediabilmente tardiva), in un contesto tecnico – normativo di diritto interno (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; D.M. 2 novembre 2005) che non consenta di identificare con certezza l’identità del mittente (in violazione con: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014…..del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 e della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’art. 27, paragrafo 5 e all’art. 37, paragrafo 5, del regolamento UE n. 910/2014…in materia di identificazione elettroniche nel mercato interno”.

Secondo la Corte, però, tale eccezione di legittimità costituzionale è infondata, in quanto la soluzione legislativa volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Nè la soluzione viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207).

Inoltre, a parere degli Ermellini, dal momento che nella  presente controversia non è in dubbio la identità del mittente, la questione così come posta non è influente nella decisione e, pertanto, non ricorrono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Infine, precisa che la notifica si considera effettuata non in base ad una presunzione assoluta ma solo quando il sistema abbia generato la cd. “ricevuta di accettazione”, ricordando che il C.A.D. risulta essere stato modificato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, (in vigore dal 14 settembre 2016) onde allinearlo al Regolamento UE n. 910 del 2014 e IDAS – electronic IDentification Authentication and Signature.

A parere di chi scrive appare condivisibile la conferma del principio di diritto, essendo basato su un dato normativo ormai incontrovertibile, il quale ha risolto il dubbio interpretativo causato dal silenzio in proposito; allo stesso modo, nessun dubbio lascia la decisione sulla questione di legittimità costituzionale. Qualche perplessità, invece, desta la decisione di estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC effettuate dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994: infatti, la ratio della norma codicistica si riscontra nell’esigenza di tutelare il riposo e la tranquillità del destinatario; nel caso della notifica telematica, però, questi non verrebbe turbato, non avendo la PEC bisogno di qualcuno che materialmente la consegni. Non a caso, riguardo il deposito degli atti telematici, la giurisprudenza ha esteso la possibilità ben oltre le ore 14, permettendolo fino alle 23.59 del giorno di scadenza. Data la norma, però, tali riflessioni dovrebbero essere portate all’attenzione del legislatore e non della Cassazione.

L’ordinanza della Corte

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso affermando il seguente principio: “ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

Pertanto, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.


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Eugenio Martusciello

Laureato in giurisprudenza con una tesi in procedura civile sul Processo civile telematico, abilitato al patrocinio, svolge la professione forense in ambito civile entro i limiti di legge e collabora con riviste giuridiche.

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