Confisca allargata: il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni  si applica anche retroattivamente

Confisca allargata: il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni si applica anche retroattivamente

Il divieto previsto dall’ art. 240 bis cod.pen. istituito dall’ art. 31 della legge 17 Ottobre 2017 n. 161 di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto di confisca c.d. allargata sulla base del fatto che le risorse impiegate per il loro acquisto costituiscano provento o comunque reimpiego di evasione fiscale deve essere applicato anche ai beni acquistati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge che lo prevede; con la sola eccezione di quelli acquistati in un periodo intercorrente tra la sentenza n.33451 (Repaci) delle Sezioni Unite intervenuta in data  29 Maggio 2013 ed il giorno 17 Ottobre 2017, data di entrata in vigore della legge che istituisce il divieto. Lo chiarisce la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8052 depositata il giorno 23 Febbraio 2024.

Il caso di specie trae origine dall’emissione di una ordinanza da parte del Tribunale di Bari, tramite la quale veniva disposta la parziale restituzione di una somma oggetto di un sequestro preventivo finalizzato ad una confisca c.d. allargata. Ricorreva il difensore dell’indagato deducendo violazione di legge da parte del giudice del merito, che aveva ritenuto comunque applicabile, il divieto previsto dall’art. 31 della legge 17 Ottobre 2017 n. 161 pur trattandosi di un bene acquistato in data antecedente alla sua entrata in vigore.

I giudici della Sesta Sezione della Corte di cassazione cui era pervenuto l’esame del procedimento rimettevano la questione alle Sezioni Unite. L’intervento delle Sezioni Unite si rendeva necessario, in assenza di una indicazione legislativa, al fine di determinare i confini dell’efficacia temporale del divieto di cui sopra, non precisando la normativa vigente se esso potesse essere considerato applicabile anche ai procedimenti relativi a beni acquistati in data in data antecedente al suo ingresso nell’ordinamento.

Sulla questione si erano sviluppati due indirizzi antitetici, l’uno basato sulla natura di misura di sicurezza atipica della confisca c.d. allargata che riteneva applicabili tutte le disposizioni che in ogni modo la riguardavano; il restante invece di tenore antitetico basato sulla natura essenzialmente civilistica del divieto, che in considerazione dei principi di ragionevolezza e tutela dell’affidamento non potrà essere considerato retroattivo tanto da escluderne l’operatività per i beni acquistati prima della sua entrata in vigore. Le soluzione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza qui in commento considera anzitutto l’autorevole precedente, sempre delle Sezioni Unite, contenuto nella sentenza n 33451/2014 (Repaci) che poneva il principio, per il quale era consentita la facoltà a chi volesse avvalersene di utilizzare il fatto che le somme utilizzate per l’acquisto del bene traessero la propria fonte da una evasione fiscale.

Pertanto, proseguono gli ermellini nella sentenza qui in commento, data l’autorevolezza del precedente giudiziario nel periodo intercorrente tra la data della pronuncia di cui sopra e quella della data di entrata in vigore del divieto il destinatario di un provvedimento ablatorio poteva fare ragionevole affidamento circa il suo diritto di evitare l’ablazione del bene attraverso la prova di una specifica origine delle somme utilizzate per il suo acquisto.

Tale diritto avrebbe dovuto essere garantito nel caso di acquisti di beni successivi alla sentenza “Repaci”.

A soluzione invece antitetica non potrà che giungersi per i casi di acquisti effettuati successivamente alla data di ingresso del divieto nell’ordinamento, in tali casi infatti a seguito della modifica legislativa la facoltà di avvalersi della specifica origine delle somme utilizzate per l’acquisto del non potrà che essere esclusa. Parimenti esclusa dovrà ritenersi la facoltà di cui sopra anche per i beni acquistati in data antecedente all’emissione della sentenza “Repaci” non potendosi in tali casi per ovvie ragioni temporali potersi ritenere prodotto l’effetto latamente “esimente” della pronuncia ”Repaci”.


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