Di proroga in proroga: la riscossione ai tempi del Covid

Di proroga in proroga: la riscossione ai tempi del Covid

Nel comunicato stampa n. 36 emanato dal Mef il 27 febbraio 2021 è stata ufficializzata la proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento prevede lo spostamento del termine del 1° marzo 2021 per i pagamenti che, anche se intervenuti oltre tale data, saranno considerati tempestivi se effettuati nei limiti del provvedimento che sarà disposto.

Il testo coordinato del c.d. Decreto Ristori (Decreto Legge n. 137/2020) aveva rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio[i]. La novella dava la possibilità al contribuente decaduto[ii] e per chi, in generale, non ha ancora pagato le rate della Rottamazione prima ex Dl. N 193/2016 o della Rottamazione-bis (Dl. N.148/2017) di adempiere entro i nuovi termini fissati dal citato Decreto Ristori-quater.

Una precedente proroga delle rate al 10 dicembre 2020 era già stata attuata tramite il Dl n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, il nuovo decreto Ristori si è mosso sulla scia dei precedenti interventi normativi al fine di concedere maggior flessibilità ai contribuenti (circa 1,2 milioni) particolarmente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Per la rottamazione-ter la proroga interessa le rate scadute a fine febbraio, maggio, luglio e novembre 2020, il saldo e stralcio ricomprende le due rate scadute rispettivamente il 31 marzo e il 31 luglio 2020. Le novità emanate consentono ai contribuenti di pagare entro il nuovo termine, senza perdere i benefici delle due agevolazioni e senza dover corrispondere ulteriori interessi.

È qui utile provvedere ad una breve analisi della Definizione agevolata 2018 (c.d. Rottamazione-ter) e del Saldo e Stralcio per riassumerne i punti principali.

Definizione agevolata 2018 (c.d. Rottamazione-ter). L’articolo 3 del Dl n. 119/2018 ha introdotto la Definizione Agevolata per tutti i contribuenti sui quali gravano uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

È stata prevista la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, tramite il versamento delle somme dovute al netto di interessi moratori e sanzioni (per le multe stradali, sono escluse le maggiorazioni previste dalla legge) entro la data di scadenza del 30 aprile 2019[iii]. Peraltro, restano dovute le somme a titolo di aggio, spese per le procedure esecutive e diritti di notifica a favore dell’Agente della Riscossione.

Vi sono alcune tipologie di carichi che per la loro natura sono esclusi dalla Rottamazione-ter, tra i quali: recupero di aiuti di Stato illegittimi ai sensi del diritto comunitario, crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Infine, si è previsto l’accesso automatico ai benefici, cioè senza bisogno di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per determinate categorie di debiti: quelli che sono già stati oggetto di rottamazione-bis (Dl. 148/2017), quelli già oggetto di precedenti rottamazioni, intestati a soggetti residenti in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Per i contribuenti che avevano presentato la domanda entro il 30 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, entro il 30 giugno 2019.

La scadenza delle rate successive alla prima (scaduta il 2 dicembre 2019) era prevista nei termini del 28 febbraio, 31 maggio e 30 novembre 2020.

Grazie alle novità introdotte con il Decreto Rilancio (Dl. n.34/2020), coloro che non hanno versato entro le scadenze suindicate le somme dovute, hanno avuto la possibilità di presentare una nuova domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute. Successivamente, come sopra ricordato, il Decreto Ristori ha esteso tale possibilità ai contribuenti decaduti anche dalla prima Rottamazione (DL n. 193/2016) e della Rottamazione-bis ( Dl. 148/2017) e, da ultimo, il Mef ha ulteriormente prorogato i termini: il comunicato garantisce la non applicazione delle sanzioni per i circa 1,2 milioni di contribuenti per i versamenti effettuati nei limiti del differimento disposto dall’emanando decreto.

Saldo e stralcio. La legge n. 145 del 2018 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle, che consiste nella riduzione delle somme dovute per quella fascia di contribuenti che versano in una grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione interessa soltanto le persone fisiche e altre tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (carichi derivanti da omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base a dichiarazioni annuali e derivanti da contributi previdenziali dovuti dagli iscritti a casse professionali[iv] o gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps). Anche per il saldo e stralcio è prevista l’esenzione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, ma sono da aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio, spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.

Il contribuente versa in uno stato di grave e comprovata difficoltà economica quando il valore ISEE non supera la somma di euro 20.000,00 ovvero quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione risulta già presentata la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2012. Il pagamento è stato disposto in base a tre aliquote su tre diversi scaglioni:

– fino a 8.500 euro di ISEE il 16% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

– da 8.500,01 euro a 12.500 euro di ISEE il 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo

– da 12.500,01 euro a 20.000 euro di ISEE il 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo

La L. 145/2018 aveva previsto quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di adesione il 30 aprile 2019. Successivamente, il Decreto Crescita (Dl. N 34/2019) aveva riaperto i termini per l’adesione sino al 31 luglio 2019 per quei debiti non già ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla Rottamazione-ter o al saldo e stralcio presentati entro la prima data di scadenza. Ai fini del pagamento è stata prevista la possibilità di adempiere in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 oppure in 5 rate entro il 31 luglio 2021. In caso di pagamento rateale le 4 rate (oltre la prima scaduta il 2 dicembre 2019) sono state così suddivise: 20% con scadenza il 31 marzo 2020; 15% con scadenza il 31 luglio 2020; 15% con scadenza il 31 marzo 2021; il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

I contribuenti decaduti dal Saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 hanno potuto presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute, come previsto dal Decreto Rilancio. Inoltre, il Decreto Ristori ha esteso questa possibilità anche ai contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (Dl n.193/2016) e della Rottamazione-bis (Dl n. 148/2017).

In conclusione, il Decreto Ristori ha previsto la proroga dei termini delle definizioni agevolate (che era già stata spostata al 10 dicembre 2020 dal c.d. Decreto Cura Italia) al 1° marzo 2021, ad oggi ulteriormente prorogato dal Mef alla data del 31 marzo 2021.

Inoltre, è stata disposta la facoltà per i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e rateizzazioni di presentare la domanda di una nuova richiesta di rateizzazione fino alla fine del 2021.

Infine, è prevista la proroga al 30 aprile 2021 per i versamenti Iva, delle ritenute e addizionali e dell’acconto Iva annuale al 27 dicembre.

Ad oggi, in relazione alle rate in scadenza nel 2021, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter o alla definizione agevolata sarà possibile effettuare il pagamento, per chi non lo abbia già versato entro il 1° marzo 2021, entro il massimo di otto giorni da detta data. Chi ha aderito al saldo e stralcio per il nuovo anno dovrà pagare entro il 31 marzo 2021, con la previsione dei cinque giorni di tolleranza che sposta la scadenza effettiva al 5 aprile 2021.

Per chiarezza, si precisa che l’importo da pagare è quello riportato nei bollettini nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente anche nel caso di pagamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento è possibile scaricarli dal portare dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’area riservata oppure, senza necessità di pin e password, con la richiesta di una copia della Comunicazione delle somme dovute.

 

 

 

 


[i] L’articolo 13-septies del Decreto Legge n. 137 del 2020 ha sancito la proroga termini definizioni agevolate, prevedendo che “All’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1°marzo 2021». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26”. Articolo successivamente modificato dal c.d. Decreto Rilancio che ha sostituito la scadenza del 31 maggio prevista al comma 3 dell’articolo citato al 10 dicembre 2020 (slittata con il Decreto Ristori-quater al 1° marzo 2021).
[ii] I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, con l’introduzione delle modifiche del “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).
[iii] Successivamente, il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, aveva riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter“, fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione aveva ad oggetto solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già presentate entro lo scorso 30 aprile.
[iv] Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

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