Dirigenza pubblica: nessun diritto alla conservazione e/o rinnovo di un determinato incarico

Dirigenza pubblica: nessun diritto alla conservazione e/o rinnovo di un determinato incarico

Cass. civ. Sez. Lav., 18 giugno 2020, n. 11891

Il casoUn dirigente comunale, alla cessazione di un incarico di funzione, si è visto successivamente attribuire un incarico di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 19 comma 10 del d.lgs. n.165/01 (Incarichi di funzioni dirigenziali) con conseguente minore retribuzione di posizione e di risultato. Ritenendo di aver subito, così, un demansionamento , il dirigente si è rivolto al giudice ordinario per chiedere il risarcimento dei danni conseguenza tanto del pregiudizio economico sofferto nel passaggio di incarico quanto dello stato depressivo insorto a causa della dequalificazione professionale.

La soluzione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente,  che la mancata conservazione  nell’incarico di direzione di struttura non fosse censurabile poiché pienamente conforme al disposto di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/01.

In tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio non determina, infatti, un demansionamento.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, conferma il suddetto principio di diritto sostenendo che la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente senza determinare un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico.

Infatti, ricordano gli Ermellini, il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (da ultimo nell’art. 109 d.lg. n. 267/00) oltre ad escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico precisa che, nel lavoro pubblico, la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente  l’idoneità professionale del dipendente all’assunzione di incarichi dirigenziali.  Pertanto, il conferimento dell’incarico dirigenziale di studio, una volta scaduto il precedente incarico dirigenziale di struttura, è stato adottato in conformità del dettato dell’articolo 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 /01, che così recita: ‘I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali‘. In tal caso, in virtù della legittimità del nuovo incarico, la minor retribuzione conseguenza del mutamento dell’incarico  non può costituire danno risarcibile poiché  non è  configurandosi un demansionamento nel passaggio da un incarico di direzione di struttura al conferimento di un incarico di studio.

La Suprema Corte, a sostegno di tale conclusione, ricorda che al dirigente fanno capo due distinte situazioni giuridiche: con riferimento alla cessazione anticipata dell’incarico, il dirigente è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno;  con riferimento al mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato che non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma che può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti. Da ciò ne discende che il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e l’interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento (consacrati nell’art. 97 Cost.), non vanno confusi.  Il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma potrà agire – semmai –  per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione.

Su quest’ultimo punto, la Suprema Corte richiama  il principio generale secondo cui, nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, alla qualifica dirigenziale corrisponde – come sopra ricordato –  soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e, pertanto, non è applicabile l’art. 2103 c.c. (Prestazione del lavoro) dal momento che la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non è compatibile con lo statuto del dirigente pubblico.

Anche nel sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali, vale quanto appena ricordato e, seppur in difetto della espressa previsione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 165/01 stabilita per le Amministrazioni statali, non è possibile applicare l’art. 2103 c.c.  risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite incompatibile anche con lo statuto del dirigente pubblico locale. Unica eccezione è prevista per la dirigenza  tecnica: solo in questa ipotesi, il dirigente tecnico – il cui incarico è soggetto ai principi di temporaneità e rotazione – deve comunque svolgere mansioni tecniche.


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