Diritto alla bigenitorialità ai tempi del Covid-19

Diritto alla bigenitorialità ai tempi del Covid-19

Introduzione: le conseguenze del distanziamento sociale e il diritto alla bigenitorialità

Come è ben noto a tutti, per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, con il D.P.C.M del 22.03.2020, è stato disposto il divieto, a tutte le persone fisiche,  di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”. Il distanziamento sociale imposto, oltre a provocare indubbiamente effetti psicologici inaspettati, vista la nostra innata natura sociale, ha inoltre reso difficile l’attuazione del diritto alla bigenitorialità, e dunque sulle frequentazioni tra figli minori e genitori non conviventi.

Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, vale a dire, un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati. Non devono esistere impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore da suo figlio. La definizione di salute messa a punto dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1948 come “uno stato di completo benessere fisico, mentale, e sociale – e non la mera assenza di malattia” ha comportato l’esigenza di misurare la salute, non solo in termini di frequenza di malattia. La salute è salute non solo “fisica”, ma anche “psico-fisica”, quindi anche la bigenitorialità correttamente mantenuta rientra nel diritto alla salute del minore.

La domanda sorge spontanea: possono i genitori spostarsi per recarsi a prendere i figli o riportarli dall’altro genitore?

Consultando le FAQ pubblicate sul sito del Governo, si legge che “Gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio”.  E’ chiaro che il Governo, è stato poco esaustivo, in quanto non ha fatto altro che rimandare la questione ai provvedimenti già adottati dal giudice, senza considerare tutti quei genitori che vivono in case diverse e i cui accordi relativi alle modalità di visita ai figli non sono state disciplinate da alcun provvedimento del giudice. E’ chiaro come anche il diritto alla bigenitorialità risulta compresso dall’emergenza sanitaria come molte altre libertà fondamentali.

2. In regime emergenziale Covid-19 il diritto alla salute  prevale sul diritto di mantenere e conservare rapporti significativi con il genitore non collocatario dimorante in un Comune diverso. Ammessi gli incontri a distanza con le modalità offerte dalla tecnologia

Nell’ambito di un procedimento di separazione in corso tra due genitori residenti in comuni diversi della provincia di bari, il  Tribunale di Bari con ordinanza  “provvisoria ed urgente” inaudita altera parte I^ Sezione  Civile, presidente dottor Saverio De Simone depositata il 26 marzo 2020, ha accolto l’istanza di “sospensione degli incontri” avanzata dalla madre  ha sospeso le visite con modalità  “in presenza” fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute.

Nel caso in esame, il Giudice pugliese ravvisando quale scopo primario del corpo normativo emergenziale una rigorosa ed universale limitazione dei movimenti sul territorio tesa al contenimento del contagio, ha ritenuto che “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle personelegalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’articolo 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute sancito dall’articolo 32 Cost.”.  Precisando, comunque, che il diritto di visita paterno venga esercitato attraverso lo strumento della videochiamata ovvero ‘Skype’, per periodi di tempo uguali a quelli fissati e secondo il medesimo calendario del regime vigente.


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