Furto di generi alimentari: applicabilità o meno della causa di giustificazione dello stato di necessità?

Furto di generi alimentari: applicabilità o meno della causa di giustificazione dello stato di necessità?

Il presente contributo si propone di esaminare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione inerente la possibilità o meno di applicare la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. a un soggetto che con la sua condotta abbia posto in essere un furto di generi alimentari.

Preliminarmente all’analisi della suddetta questione giova porre l’attenzione su quelli che sono gli elementi degli istituti succitati.

Secondo la teoria della tripartizione inerente la struttura del reato, quest’ultimo si compone di tre elementi: il fatto tipico; l’antigiuridicità; e la colpevolezza. In particolar modo l’antigiuridicità si realizza quando il fatto posto in essere dal soggetto agente  non è conforme alle norme dell’ordinamento, motivo per il quale al soggetto agente si applica una sanzione. All’interno della categoria dell’antigiuridicità si annoverano le cause di giustificazione o scriminanti, alla presenza delle quali, un fatto che normalmente sarebbe stato punito perché in contrasto con le norme dell’ordinamento non viene punito. Le scriminanti, quindi consentono di escludere l’applicazione della sanzione anche se il fatto posto in essere dal soggetto agente è tipico e punibile. In materia di scriminanti vige il principio di tipicità, infatti, le scriminanti annoverate all’interno del codice penale sono: l’adempimento di un dovere, l’esercizio di un diritto, il consenso dell’avente diritto, la legittima difesa e lo stato di necessità. Inerentemente a quest’ultima scriminante va precisato che essa è suscettibile di applicazione quando  vi sia una situazione di pericolo attuale che ponga un soggetto o altri soggetti in una posizione tale per cui il soggetto agente non potrebbe agire in modo diverso per salvare se stesso o gli altri da un danno grave alla persona.

Relativamente al delitto di furto previsto e punito in modo generale dall’art. 624 c.p. il legislatore ritiene sussistere il reato alla presenza di due elementi: la sottrazione e l’impossessamento di un bene altrui. Apposita disciplina, è invece dettata per il furto lieve commesso per stato di  bisogno ex art. 626 co.1 n.2 c.p. che è configurabile quando venga sottratta una cosa il cui valore sia tenue che è destinata a soddisfare il bisogno economico di un soggetto che in nessun altro modo riesca a provvedere ai propri interessi.

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite vedeva un uomo presentare ricorso per Cassazione in quanto quest’ultimo con la propria condotta era stato condannato in primo grado e in appello per aver sottratto beni al solo fine di provvedere allo stato di indigenza economica in cui versava. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 54 c.p. ritenendo, che fossero sussistenti tutti i presupposti per la sua applicazione; quali lo stato di bisogno e il pericolo attuale nonchè un grave danno alla persona.

Secondo gli ermellini <<la causa di giustificazione  dello stato di bisogno deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque ad una sottrazione minimale, destinata ad una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare non diversamente soddisfacibile e sempre imposta dalla necessità di evitare il pericolo di un danno grave alla persona>>. 

Nella fattispecie portata all’attenzione della Corte è stato pacificamente affermato che non può applicarsi la scriminante ex.art. 54 c.p. in tutte quelle ipotesi in cui l’azione furtiva era evitabile atteso che, coloro che versano in una situazione disagevole economica possono ricorrere all’assistenza di enti predisposti per l’aiuto degli indigenti. Quindi nemmeno, la testimonianza resa in fase di giudizio da parte del soggetto agente sarebbe idonea a dimostrarne la non punibilità, atteso che seppur quest’ultimo ha agito per soddisfare un bisogno alimentare non può escludersi la configurabilità del reato di furto stante l’esistenza sia della sottrazione che dell’ impossessamento di un bene seppur di lieve valore.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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