Il contenzioso elettorale e il riparto di giurisdizione

Il contenzioso elettorale e il riparto di giurisdizione

Il contenzioso elettorale è una materia che pone interessanti questioni in tema di riparto di giurisdizione.

Con riferimento alle elezioni politiche nazionali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione da sempre affermano la valenza del principio di autodichia delle Camere, espresso dall’articolo 66 Cost, secondo cui ogni questione concernente le operazioni elettorali, comprese quelle relative all’ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, restando preclusa qualsivoglia possibilità di intervento da parte di qualsiasi autorità giudiziaria.

I Giudici di Piazza Cavour precisano anche che la circostanza che la tutela giurisdizionale competa ad un organo speciale, rappresentato dalla Giunta Parlamentare, non comporta in alcun modo un vuoto di tutela, laddove vi sia il differimento della tutela medesima ad un momento successivo alla conclusione della consultazione elettorale, ponendosi il tutto in piena coerenza con le esigenze di speditezza proprie del procedimento elettorale di cui all’articolo 61 Cost.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si è andato sviluppando in seno alla giurisprudenza di legittimità e alla giurisprudenza costituzionale, un orientamento che ammette la possibilità di esperire davanti al giudice ordinario un’azione di accertamento preventivo della violazione del diritto all’elettorato passivo, con l’intento di evitare vuoti di tutela giurisdizionale rispetto ad un diritto polito fondamentale.

Questo orientamento ritiene che sia possibile esperire l’azione in un momento largamente anticipato rispetto alla data in cui dovranno essere indette le elezioni.

In questo modo è possibile ottenere una pronuncia tempestiva, prima dello svolgimento delle elezioni, laddove sorgano in via incidentale dei dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che regolano l’accesso alla competizione elettorale.

La Corte Costituzionale nelle sue pronunce ha più volte evidenziato l’assenza di strumenti di reazione giurisdizionale contro atti lesivi del diritto di elettorato passivo, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o d’incandidabilità, per quanto concerne le elezioni politiche nazionali, a differenza di quel che accade per le elezioni politiche e amministrative, rispetto alle quali è possibile ricorrere al giudice e, in quella sede, eccepire questioni di legittimità costituzionale.

Secondo il Giudice delle Leggi, l’attuale sistema presenta aspetti di lacunosità che devono essere colmati attraverso un adeguato intervento legislativo.

L’avvertita necessità di creare o legittimare zone franche avulse dal controllo giurisdizionale, ordinario e di costituzionalità, consente di azionare contro i risultati delle elezioni, una tutela giurisdizionale preventiva, attuata mediante la proposizione di una domanda di accertamento davanti al giudice ordinario.

Non vi è alcuna possibilità, invece, di esperire l’azione di accertamento preventivo dinanzi al giudice amministrativo, mediante la deduzione di questioni di legittimità costituzionale, dal momento che nel processo amministrativo opera il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, di cui all’articolo 34 co. 2 c.p.a.

Le considerazioni finora svolte mostrano come soltanto grazie all’attività della giurisprudenza sia stata fornita una tutela giurisdizionale a situazioni che, in assenza di previsioni legislative, non vi sarebbe stata.


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