Il principio della bigenitorialità, breve commento a Cass. Civ., sez. I, Ord. 24/03/2022, n. 9691

Il principio della bigenitorialità, breve commento a Cass. Civ., sez. I, Ord. 24/03/2022, n. 9691

Con ordinanza n. 9691 del 2022, la Cassazione Civile è tornata ad esprimersi su un principio fondamentale nel diritto di famiglia, ovvero della “bigenitorialità” a tutela dell’interesse prevalente del minore.

In tema di affidamento condiviso, il Legislatore ha inteso attuare il c.d. “principio della bigenitorialità”, garantendo al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in ragione delle responsabilità discendenti  dal fatto della procreazione. La bigenitorialità costituisce un diritto soggettivo perfetto del minore da collocare nell’alveo dei diritti della personalità in quanto la famiglia è intesa come primo luogo di sviluppo della personalità individuale. 

La vicenda. Con decreto il Tribunale per Minorenni di Roma disponeva la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore , osservando che la suddetta statuizione era motivata e giustificata dalla necessità di poter instaurare, a favore del ricorrente padre del minore, legittimi rapporti genitoriali il quale asseriva di non aver potuto esercitare alcun tipo di frequentazione con il figlio poiché la resistente (in qualità di madre del minore) avesse ostacolato tale possibilità poiché affetta da “SINDROME DI ALIENAZIONE FAMILIARE”(PAS). Avverso tale decreto, la resistente proponeva reclamo presso la Corte d’Appello territorialmente competente, la quale rigettava il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma,  poiché il Tribunale non ha fatto altro che constatare l’impossibilità della relazione padre/figlio e la necessità di intervenire prontamente prima che il minore si addentrasse nella fase adolescenziale e quindi al sol fine di colmare il distacco con il padre e di beneficiare  dell’effettiva relazione con lo stesso. A tal punto, la madre ricorreva in Cassazione impugnando il provvedimento lamentando la lesione del principio alla bigenitorialità.

Testo rilevante della decisione. Nell’esaminare il caso, la Corte di legittimità ha richiamato un principio ormai cristallizzato, ovvero “dell’interesse superiore del minore che va assicurato attraverso il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive  con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.”(cfr.Cass.Civ. sent. n. 28723/2020; sent.n. 9764/2019; sent.n. 18817/05) Tale orientamento trova fondamento nella giurisprudenza della Corte EDU che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’articolo 8 CEDU, sancisce il necessario controllo sulle c.d. “restrizioni supplementari“, ovvero quelle apportate dalle autorità giudiziarie al diritto di visita dei genitori.

In tale cornice sovranazionale, l’accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la necessità di garantire l’attuazione del diritto, di per sé non comporta automaticamente “ipso facto” la decadenza della madre delle responsabilità genitoriale. A riguardo degli Ermellini occorre evidenziare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano tese a realizzare in primis il miglior interesse del minore. Pertanto, il singolo diritto del genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest’ultimo.

Il principio del superiore interesse del minore, disciplinato dagli articoli 337 ter e 8 della CEDU, è altresì un principio cardine della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ratificata in Italia con legge n. 176/1991.  Pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, il provvedimento impugnato ha inteso realizzare il diritto pretermesso di uno dei genitori alla bigenitorialità secondo una “visione parziale” e senza affrontare in alcun modo la improvvisa sottrazione del minore alla madre e all’ambiente familiare in cui è cresciuto.

Tuttavia, sul punto la Cassazione sancisce che “ogni decisione sull’affidamento del minore dev’essere prioritariamente orientata a garantire il massimo benessere per quel determinato minore, protagonista della vicenda. L’interprete è in questa sede chiamato a una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento, la cui specialità consiste nel predicare in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possono collidere.” Tuttavia, la Corte prosegue stabilendo che privare il minore della figura materna con la motivazione dell’alienazione genitoriale o di ogni analoga teoria pseudo-scientifica rappresenta una circostanza gravemente lesiva per il minore.

Infine, dal principio sancito in commento si auspica, nella prassi, un ragionevole bilanciamento delle posizioni giuridiche con il superiore interesse del minore tradotto in termini di benessere psico-fisico. Privare il minore della figura di entrambi i genitori, salvo casi eccezionali e gravi specificati dalla normativa di riferimento, significa sottrarlo della protezione di cui necessita all’interno di uno Stato di Diritto.

 

 

 

 

 


Sitografia
Bigenitorialità: principio, ostacolo e violazione (avvocatoticozzi.it)

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