Il regime fiscale dell’influencer

Il regime fiscale dell’influencer

Oggigiorno sempre più giovani investono il loro tempo sulle piattaforme di comunicazione virtuale e social network che sono oramai veri e propri luoghi di incontro, interazione, scambio di idee e informazioni. Le aziende da qualche anno individuano nella digital community un luogo di scambio di prodotti e servizi e cercano collaborazioni fruttuose con soggetti popolari sul web. Questi ultimi, per mezzo dei propri account social, quali a titolo di esempio Instagram e YouTube, condividono vari aspetti delle loro vite, in modo da assicurarsi un certo “seguito” nel pubblico. Proprio grazie alla loro fama virtuale gli account sono tenuti d’occhio dalle imprese esercenti nel web marketing, al fine di usufruire di quei canali pubblicitari c.d. orizzontali e che stanno riscuotendo sempre più successo rispetto alla tradizionale pubblicità via TV e radio (canali verticali). Ad oggi sono innumerevoli le aziende che scelgono di investire nella pubblicità tramite gli influencer.

Fatte tali premesse, l’influencer è diventato un vero e proprio lavoro, che richiede impegno, tempo e una chiara e completa disciplina anche dal punto di vista giuridico e fiscale, a maggior ragione se si considera il fatto che tali figure riescono a produrre anche guadagni consistenti e sempre in crescita con il passare del tempo (e con l’aumento dei followers).

Agli esordi i guadagni sono contenuti e aprire partita Iva è ritenuto un onere ancora troppo pesante a fronte di redditi piuttosto scarsi. In tale fase la figura dell’influencer può essere inquadrata nel lavoro autonomo prestato occasionalmente. Qualora il reddito del neo-influencer non superi i 5.000,00 euro si potrà parlare di prestatore d’opera occasionale. Gli influencer agli esordi potranno godere dell’esenzione dal regime IVA e qualora il lordo degli introiti non superi detta soglia saranno altresì esentati dall’iscrizione alla gestione separata INPS.

L’influencer prestatore d’opera occasionale deve rispettare determinati requisiti per usufruire del regime agevolato:

  • l’attività deve essere svolta in maniera saltuaria o sporadica, senza rivestire carattere abituale o continuativo e senza alcun vincolo di subordinazione;

  • l’attività non è esercitata in modo professionale o che sia il risultato di un’organizzazione autonoma, avvalendosi di un proprio studio o di collaboratori e dipendenti (anche un sito web organizzato e dedicato all’attività può integrare tali requisiti);

  • l’attività deve essere svolta in piena autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione, escludendo un coordinamento con l’attività del committente.

L’influencer può avvalersi del contratto di prestazione occasionale anche con più soggetti, ai quali è possibile fornire prestazioni di lavoro autonomo per attività sporadiche, tuttavia, sempre nel rispetto del limite dei 5.000 euro con riferimento a tutti gli utilizzatori e del limite di 2.500 euro riguardo un medesimo utilizzatore.

Qualora l’influencer superi la soglia-limite di 5.000,00 euro lordi, dedotte le spese a carico del committente, di reddito nell’anno solare, deve comunicarlo al committente e iscriversi obbligatoriamente alla gestione separa dell’INPS al fine del pagamento dei contributi previdenziali secondo legge. In tal caso è applicata l’aliquota del 34,23%, i due terzi a carico del committente e il restante terzo a carico del lavoratore occasionale.

È possibile effettuare il versamento tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. I redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionali sono inseriti tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 DPR 917/86 e devono essere riportati nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, con la precisazione che sino al limite di importi pari a euro 4.800 si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Quando il guadagno dell’influencer cresce, sino a diventare l’unica ovvero tra le principali fonti di reddito, anche il regime fiscale applicabile muta e diviene più complesso. Talvolta i guadagni crescono talmente da richiedere all’influencer stesso l’opportunità di redigere “listini di prezzo” per le proprie prestazioni. È chiaro, dunque, che siamo in presenza di una vera e propria attività professionale, non più occasionale e, anzi, caratterizzata da imprenditorialità e abitualità nel settore del digital advertising. L’influencer di professione è un lavoratore autonomo che, in quanto esercente un’arte è inquadrato nella disciplina del contratto d’opera ex art. 2222 c.c. Nel suo caso l’attività è continuativa e la pubblicità del prodotto o del servizio che sponsorizza è visualizzabile 24 ore su 24, le innumerevoli visualizzazioni incrementeranno il volume d’affari dell’impresa con cui collabora e, di conseguenza, quello dell’influencer stesso.

In questo caso, come è ovvio, l’influencer non può prescindere dall’apertura di partita IVA, nonché dall’obbligo di emettere fattura elettronica.

La determinazione dei redditi derivanti dall’attività svolta può avvenire in via analitica ai sensi dell’art. 54 del Tuir ovvero in via forfetaria come stabilito dall’art. 1, commi 54-89, L.90/2014. Qualora i guadagni non superino la soglia di 65.0000,00 euro all’anno è possibile fruire del regime fortetario: dal reddito imponibile sono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ed è applicata una sola imposta sostitutiva dell’Irpef pari del 5% per cinque anni, dal sesto anno si applicherà il 15%, tuttavia non vi sono ulteriori vincoli temporali, in tal caso l’influencer potrà emettere fattura cartacea. Il regime forfetario è accessibile solo in presenza dei seguenti requisiti:

  • il contribuente, nel triennio precedente, non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (si esclude il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

  • in caso di prosecuzione di attività svolta precedentemente da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare il limite di 65.000,00 euro.

Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di altri regimi speciali ai fini Iva o per la determinazione del reddito. L’accesso è negato anche a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) per importo superiore a 30.000,00 euro, a esclusione del caso in cui il rapporto sia cessato nell’anno precedente e non sia stato, in ogni caso, percepito alcun reddito derivante da pensione o lavoro dipendente o altro rapporto di lavoro.

Per completezza, si aggiunga che neppure i non residenti in Italia possono accedere al regime agevolato, a eccezione di coloro che risiedono in uno Stato membro o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, sempre che almeno il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia. In presenza di determinati requisiti, è altresì previsto un regime di tassazione agevolata temporaneo per gli influencer che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).


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