La liquidazione giudiziale e le tutele del lavoratore per l’accesso alle prestazioni Naspi

La liquidazione giudiziale e le tutele del lavoratore per l’accesso alle prestazioni Naspi

Una delle novità più importanti che riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro nella regolamentazione organica del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è quella di avere finalmente trovato una collocazione all’interno dell’ambito concorsuale. Infatti, prima dell’intervento di riforma, la loro relazione con le procedure concorsuali era regolata al di fuori della normativa fallimentare nell’art. 2119, comma 2, c.c., per il quale “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza dedica finalmente un’articolata norma, l’art. 189, volta a disciplinare gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato pendenti al momento di apertura della procedura e nel corso di essa.  Il primo comma dell’articolo 189 conferma sostanzialmente quanto già espresso dall’articolo 2119, 2 comma, cc., prevedendo che: “L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento”.

Il comma 1 esclude subito che la suddetta apertura costituisca “motivo” di licenziamento: con opportuna adozione di un termine più generale di quello di “giusta causa”, contenuto nell’art. 2119, comma 2, c.c., modificato ora dall’art. 376 CCII, per riconciliarlo alla nuova disciplina. Nel proseguire, il predetto comma, acquisisce dunque a livello normativo la soluzione accolta dalla giurisprudenza statuendo che “I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”. La scelta di inserire tale regola generale, non fa altro che confermare la decisione, già condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e da gran parte della dottrina, di assoggettare i rapporti di lavoro pendenti al regime della sospensione, come peraltro già previsto dall’ articolo 72 L.F.

A seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, dunque, il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa che il curatore comunichi la sua intenzione di proseguire oppure di optare per la cessazione del rapporto. In caso si subentro nel rapporto di lavoro, il curatore assumerà ad ogni effetto di legge la titolarità del rapporto, divenendo al contempo datore di lavoro. In caso contrario, qualora questi decida di non subentrarvi, il rapportò s’intenderà sospeso sino al momento in cui non verrà esercitato il recesso.

Diritto e modalità di richiesta della Naspi (la circolare INPS n. 21 del 2023 )

A completare il quadro relativo alla sorte dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, e nello specifico riguardo le tutele spettanti ai lavoratori, l’INPS con la circolare n. 21 del 2023 ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per recesso del curatore o risoluzione di diritto,  oltre alle ipotesi in cui il lavoratore abbia rassegnato dimissioni per giusta causa.

Con la succitata circolare l’INPS comunica che il termine decadenziale di 68 giorni utile per avere accesso all’indennità, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, decorre dalla data in cui la comunicazione effettuata da quest’ultimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore. Nell’ipotesi della risoluzione di diritto, invece, la decorrenza si ha dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. In questa ultima ipotesi viene precisato che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della procedura senza che il curatore abbia comunicato il subentro.

Di conseguenza, la decorrenza della prestazione ha effetto:

– dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

– dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Si sottolinea che esclusivamente per le cessazioni intercorse tra il 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della stessa circolare.

Riguardo invece l’ipotesi in cui si verificano le dimissioni da parte del lavoratore ricordiamo che l’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019  comma 5 dispone che: “…le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale

In questa ultima ipotesi al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, viene precisato dall’istituto che il termine decadenziale di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.


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