La responsabilità genitoriale: linee generali

La responsabilità genitoriale: linee generali

La responsabilità genitoriale consiste nel dovere di provvedere all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale dei figli, nel pieno rispetto delle inclinazioni, aspirazioni e capacità degli stessi. Il tema della responsabilità genitoriale è stato introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo 154/2013, che ha provveduto a riformare l’art. 316 c.c., sostituendo il concetto di potestà con quello di responsabilità. Dunque la responsabilità genitoriale ha fatto il suo ingresso nel mondo del diritto insieme a una serie di importanti riforme che hanno interessato il diritto di famiglia, nello specifico, e il diritto civile, in generale, soprattutto in tema di responsabilità dei genitori in caso di illeciti commessi dal minore. Tra i vari aspetti innovativi è possibile individuare l’uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, il diritto dei nonni, i diritti dei figli, il disconoscimento di paternità, la contestazione dello stato di figlio, la residenza abituale del minore. L’art. 40 della medesima disposizione normativa ha modificato, altresì, l’art. 316 bis c.c., che disciplina il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli e qualora i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

La responsabilità genitoriale si esplica in diversi modi, tutti finalizzati al benessere del figlio minore. In particolare essa consiste nel custodire e attribuire al minore il proprio domicilio, da cui non può allontanarsi senza il consenso del genitore; allevare, nel senso di fornire i beni necessari, come cibo e vestiario; istruire ed educare; amministrare i beni; rappresentare e compiere tutti i negozi giuridici in sua vece. Dal canto suo anche il figlio ha il dovere di rispettare i propri genitori e di contribuire al mantenimento della famiglia finché convive con essa, sempre nell’ottica di godere del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

La responsabilità genitoriale sorge in capo ai genitori tra loro sposati, per effetto di legge, per cui essi sono entrambi i titolari della stessa. Qualora i genitori non siano sposati, la responsabilità genitoriale ricade sul genitore che riconosce il figlio e, se entrambi lo riconoscono, valgono le medesime regole per i genitori sposati. Nel caso in cui i due genitori non sposati non riconoscono nello stesso momento il figlio, il secondo riconoscimento può avvenire solo con il consenso del genitore che vi ha provveduto per primo.

In mancanza di un normale contesto familiare, il figlio può essere affidato ad un’altra famiglia; in caso di incapacità dei genitori di prendersi cura dei figli, il tribunale può disporre l’affidamento del minore al servizio sociale del luogo di residenza della famiglia. Se entrambi i genitori sono morti, decaduti dalla responsabilità genitoriale o per altre cause non possono esercitare la responsabilità, viene nominato un tutore. Il tutore ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne ammaestra i beni. Il codice civile prevede anche la possibilità di nomina da parte del tribunale di un curatore speciale, quando i genitori congiuntamente ( o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il curatore speciale è autorizzato al compimento di tali specifici atti.

La cattiva condotta del genitore in termini di abuso o negligenza nell’esercizio della responsabilità genitoriale può legittimare la sospensione o la revoca della stessa. Si decade dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, ma anche quando abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il giudice che pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale può, per gravi motivi, ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del figlio. Quando la condotta del genitore risulti in ogni caso pregiudizievole per il figlio, il giudice ha la facoltà di adottare provvedimenti opportuni, come l’allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità qualora non ci sia più pericolo di pregiudizio per il figlio. Per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale, si procede con la rimozione dei beni in caso di mala gestio del patrimonio del minore. Se entrambi i genitori sono stati rimossi dall’amministrazione, essa può essere affidata a un curatore.

In caso di illecito commesso dal minore, i genitori rispondono ai sensi degli artt. 2048 c.c., quali genitori, o 2047 c.c., poiché obbligati alla sorveglianza di un incapace. La ragione per cui i genitori, a seconda dei casi, rispondono come genitori tout court ovvero come soggetti sorveglianti sta nella presenza o meno della capacità di intendere e volere nel soggetto minore al momento della commissione dell’illecito, e il discrimen è ben evidenziato nell’art. 2046 c.c., secondo cui: “Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. Dunque, nella prima ipotesi, quella dell’art. 2048 c.c., si tratta di un minore dotato della capacità di intendere e volere, che risponde dell’illecito commesso, mentre i genitori rispondono come educatori del minore e i presupposti alla base della loro responsabilità sono l’illecito del minore, la coabitazione ( che sottintende un’attività di sorveglianza ed educazione), e il non aver impedito il fatto. Essi pertanto concorrono con il minore, per non aver impedito che il fatto si verificasse, poiché venuti meno all’obbligo di sorveglianza. Nella seconda ipotesi, l’art. 2047 c.c., invece, il minore che ha commesso l’illecito è incapace di intendere e volere, per cui risulta essere civilmente irresponsabile. Dunque, la responsabilità che sorge in capo ai genitori è quella di chi ha la sorveglianza su un soggetto incapace, e prevede due presupposti: il fatto commesso dal minore e il non averlo impedito. Dunque il genitore non risponde dell’illecito commesso dal minore, per cui si tratta di una responsabilità non per fatto altrui, ma per fatto proprio, poiché non ha adempiuto il proprio obbligo di sorveglianza.


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Emanuela Fico

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