La tutela della lavoratrice madre: riferimenti normativi

La tutela della lavoratrice madre: riferimenti normativi

Caratteri generali

La maternità rappresenta per la donna un evento importante; lo è ancora di più se la donna è anche una lavoratrice. È, quindi comprensibile, che il legislatore abbia avuto un occhio di riguardo nel tutelare la lavoratrice madre.

Attualmente le lavoratrici madri possono godere di una serie di tutele che vanno dal congedo obbligatorio nel periodo antecedente ed immediatamente successivo al parto; al divieto di licenziamento durante la maternità.

Tali diritti sono sanciti innanzitutto a livello Costituzionale; la prima norma, infatti, che affronta questo argomento è l’art. 37 della Costituzione. L’articolo poc’anzi menzionato dispone che: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua funzione  e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

A parte il congedo, attualmente non è ancora realizzata la condizione di uguaglianza dei diritti e la protezione adeguata delle lavoratrici madri. Questo, purtroppo, avviene per svariate ragioni: vuoi perché siamo in presenza di un “retaggio culturale” che vede al centro l’uomo; vuoi perché vi sono delle notevoli difficoltà pratiche nell’applicare le disposizioni legislative ai diversi casi in cui vengono a trovarsi le madri di famiglia.

Finora però abbiamo solo introdotto quella che è una disciplina assai complessa e articolata; a questo punto è necessario distinguere se la lavoratrice è dipendente, autonoma od iscritta alla gestione separata dell’INPS. Ora però analizzeremo nel dettaglio le discipline alle 3 diverse categorie.

La tutela delle lavoratrici dipendenti

Prima di analizzare la disciplina delle lavoratrici dipendenti è necessario affermare che la norma “principe” in questa materia è contenuta nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetta Testo Unico maternità/paternità.

Si definisce “congedo di maternità” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta alla lavoratrice madre durante il periodo della gravidanza e del puerperio. Tale diritto viene automaticamente esteso anche in caso di adozione o affidamento di figli minori.

a)A chi spetta?

Il congedo di maternità spetta:

  • Alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità;

  • Alle disoccupate o sospese se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 24 T.U.[1];

  • Alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole a tempo determinato ed alle lavoratrice agricole a tempo determinato (le quali, nel periodo iniziale del congedo siano in possesso delle qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli appositi elenchi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.)

  • Alle lavoratrici addette ai servizi domestici o badanti che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due nei due precedenti l’inizio del congedo stesso ;

  • Alle lavoratrici a domicilio;

  • Alle lavoratrici LSU o APU.

b)Cosa spetta alla lavoratrice dipendente?

Il periodo di astensione dal lavoro prevede che la donna possa assentarsi: prima e dopo il parto.

Nel primo caso:

  • La donna può assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno presunto del parto;

  • La donna può, inoltre, astenersi nei periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria nei casi di gravidanza a rischio oppure alla direzione territoriale del lavoro per mansioni incompatibili.

Nel secondo caso:

  • La donna può assentarsi nei tre mesi successivi al parto e, qualora il parto sia avvenuto dopo la data presunta, nei giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;

  • La donna può astenersi da lavoro nel caso in cui il parto avvenga in una data anteriore a quella presunta, per cui ai tre mesi dopo il parto verranno sommati i giorni non goduti prima del parto;

  • Infine, la donna può astenersi nei periodi di interdizione prorogata autorizzata dalla direzione territoriale del lavoro, qualora le mansioni siano incompatibili per puerperio.

In caso di parto gemellare la durata del congedo parentale rimane inalterata.

c)Quanto spetta alla lavoratrice dipendente durante il congedo?

La lavoratrice, durante il periodo si astensione di maternità, ha il diritto di percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera. Tale retribuzione viene calcolata in base all’ultimo periodo di paga immediatamente antecedente all’inizio del congedo di maternità. L’importo della maternità viene, quindi, calcolato in base all’ultimo mese di lavoro precedente al mese di inizio del congedo.

d)Chi paga l’indennità di maternità?

Generalmente l’indennità di maternità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Vi sono però dei casi in cui l’INPS versa direttamente l’indennità di maternità. Tali casi sono:

  • Le lavoratrici stagionali;

  • Le lavoratrici agricole;

  • Le lavoratrici dello spettacolo saltuario o a termine;

  • Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;

  • Le lavoratrici disoccupate o sospese;

  • Le lavoratrici ex ISPEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio.

LAVORATRICI AUTONOME: QUALI TUTELE?

Il legislatore ha voluto prevedere delle norme che proteggano la maternità anche nel caso in cui la donna sia una lavoratrice autonoma. In questo caso la maternità, a norma dell’articolo 66 e seguenti del T.U., viene riconosciuto alle lavoratrici autonome un periodo di astensione dal lavoro. Tale periodo si estende tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi la data del parto. Il pagamento dell’indennità di maternità non comporta l’obbligo, per la lavoratrice, di astenersi dall’attività lavorativa.

a)A chi spetta, in questo caso, l’indennità?

L’indennità di maternità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne[2]. Le lavoratrici poc’anzi menzionate devono essere iscritte alla gestione separata dell’INPS in base a quella che è l’attività svolta ed essere in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.

L’indennità di maternità può essere richiesta dalla lavoratrice anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta in un momento successivo alla data di inizio del periodo indennizzabile per la maternità.

Alla luce di quanto affermato sinora, si possono verificare i seguenti casi:

  • Iscrizione richiesta entro i termini di legge[3];

  • Iscrizione richiesta oltre i termini di legge[4].

b)Quanto spetta alla lavoratrice?

Per il periodo della maternità l’indennità economica che spetta alla lavoratrice è pari all’80% della retribuzione giornaliera che la legge stabilisce annualmente a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto

c)Chi paga l’indennità di maternità?

L’indennità è versata direttamente dall’INPS secondo quelle che sono le modalità che la lavoratrice sceglierà nella domanda:

  • Bonifico presso l’ufficio postale;

  • Accredito su conto corrente bancario o postale.

LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS

Sinora abbiamo descritto il congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici autonome; a questo punto è necessario dedicare, seppur brevemente, la nostra attenzione, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS.

Come precedentemente anticipato, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che la legge riconosce alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante tale periodo, la lavoratrice ha diritto ad una indennità economica in sostituzione del compenso.

Tuttavia per le libere professioniste iscritte alla gestione separate dell’INPS non sussiste l’obbligo di astensione; difatti l’eventuale permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.

a)A chi spetta il congedo?

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS; tale diritto ha come unica condizione quella che nei 12 mesi antecedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultino accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili.

b)Cosa spetta alla lavoratrice?

Alla lavoratrice spetta, qualora decida di usufruirne, un periodo di astensione obbligatoria che va distinta in: un periodo prima del parto ed un periodo dopo il parto.

Nel primo caso la lavoratrice ha diritto ai:

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto;

  • I periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale[5] oppure dalla direzione territoriale del lavoro[6].

Nel secondo caso la lavoratrice ha diritto ai:

  • 3 mesi successivi al parto e nell’ipotesi in cui il parto sia avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;

  • In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi dopo il parto verranno aggiunti i giorni non goduti prima del parto;

  • I periodi di proroga disposti dalla direzione territoriale del lavoro.

c)Chi paga l’indennità?

L’indennità di maternità viene pagata direttamente dall’INPS secondo le modalità scelte dalla lavoratrice nella domanda, ossia tramite:

  • Bonifico presso l’ufficio postale,

  • Accredito su conto corrente.

d)Quanto spetta alla lavoratrice?

Durante il periodo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità di pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa per le lavoratrici parasubordinate; e l’80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La lavoratrice, che intende usufruire del congedo di maternità, può presentare domanda direttamente all’INPS, attraverso le seguenti modalità:

  • Web- servizi telematici a cui il cittadino può accedere direttamente attraverso il portale dell’istituto;

  • Conctat Center integrato n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06 164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

  • Patronati, attraverso i servizi telematici che gli stessi offrono.

La domanda telematica dev’essere inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennizzo.

Inoltre la lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto attraverso una delle modalità telematiche di cui abbiamo parlato.

QUANDO SI PRESCRIVE L’INDENNITA’?

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare che la lavoratrice perda il diritto all’indennità è necessario che la stessa presenti all’INPS un’istanza diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità. Possono essere posti in essere, tramite PEC oppure spediti a mezzo posta, degli atti che interrompano la prescrizione.

Avv. P. Francesca Micolucci

  • [1] il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’inizio del lavoro;

  • Il congedo sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione alla mobilità oppure alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate, che nel corso degli ultimi due anni abbiano svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste solo nell’ipotesi in cui il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro.

[2] Così come previsto dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modifiche.

[3] In questo caso vi sono due ipotesi: la prima si realizza nel caso in cui l’attività sia iniziata in data precedente al periodo della maternità, in tal caso l’indennità spetta per l’intero periodo; la seconda ipotesi si realizza qualora l’attività lavorativa sia iniziata in una fase successiva all’inizio del periodo della maternità, in tal caso l’indennità corrisposta sarà per il periodo successivo all’inizio della stessa.

[4] L’indennità di maternità partirà dalla data effettiva della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

[5] Nel caso di gravidanza a rischio.

[6] Per mansioni incompatibili.


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