Le differenze culturali e religiose in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi

Le differenze culturali e religiose in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi

Le gravi condotte di maltrattamento e lesioni in danno a familiari e conviventi non possono dirsi giustificate dalle differenze culturali e religiose dell’imputato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 8986/2020  con riguardo al caso di un uomo condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della convivente.

L’articolo 572 c.p.,  rubricato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, punisce “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”. 

Il concetto di persona facente parte della famiglia, tradizionalmente circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, è stato oggetto di interpretazione estensiva la quale ha permesso di farvi rientrare tutti i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonché i domestici, a patto che vi sia convivenza, come si evince dall’intestazione dell’articolo stesso.  La l. n. 172/2012 ne ha, difatti, modificato la rubrica che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l’ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio. Con quest’ultima espressione si suole indicare un rapporto affettivo che lega due persone in comunione di vita senza, tuttavia, alcun vincolo matrimoniale.

Assume rilievo pregnante l’analisi dell’articolo 51 c.p., il quale esclude la punibilità di un reato nella eventualità in cui il fatto sia scriminato dall’esercizio di un diritto o dall’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica ovvero da un ordine (legittimo) della Autorità. Le due cause di giustificazione, o scriminanti, descrivono situazioni eccezionali in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene punito, in quanto l’ordinamento permette o esige quel comportamento. La norma disciplina congiuntamente le due ipotesi in quanto accomunate dalla medesima ratio, ovvero il principio di non contraddizione, secondo cui l’ordinamento non può da un lato riconoscere al soggetto la possibilità di agire in un certo modo e dall’altro sanzionare tale suo comportamento.

Negli ultimi anni il flusso migratorio e la globalizzazione hanno portato all’attenzione degli interpreti la categoria dei “reati culturalmente orientati” (o reati culturalmente motivati) ovvero quei fatti che costituiscono reato nell’ordinamento italiano ma che sono allo stesso tempo espressione di valori o consuetudini riconosciuti dal gruppo etnico cui appartiene il soggetto agente. Si pone, pertanto, la questione dell’incidenza della matrice culturale sulla sussistenza del reato; in particolare con riguardo al ruolo della scriminante culturale all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Da una parte il legislatore ha assunto una posizione chiara nei casi di reati culturalmente motivati, criminalizzando, ad esempio, le mutilazioni genitali femminili (art. 583 bis c.p.), a tutela dell’inviolabilità della persona ex art. 2 Cost. Dal canto suo la Giurisprudenza, si è a lungo interrogata sull’ammissibilità della causa di giustificazione culturale o religiosa. Sul piano teorico è, difatti, possibile attribuire rilievo al fattore culturale introducendo una scriminante ad hoc riconducibile all’esercizio di un diritto, prevista dall’art. 51 c.p. A ben vedere si tratta di una questione non meramente formale, data la contrapposizione da un lato, della norma penale nazionale che prevede gli elementi descrittivi e normativi della fattispecie di reato,  e dall’altro di quella culturale del Paese di appartenenza del soggetto imputato, in cui la condotta è approvata ovvero imposta.

E’ opportuno precisare come la recente pronuncia in esame si ponga in linea con alcuni orientamenti precedenti. Degna di nota è una sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 14960/15 che attribuiva rilievo all’art. 3 della Costituzione, secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali“. Pertanto, secondo i supremi giudici, in un quadro socio-giuridico che riconosce pari dignità sociale e posizione di uguaglianza nei confronti della legge a tutti i cittadini è bene che i comportamenti riconducibili alle singole culture siano armonizzati in virtù della tutela della unicità della persona umana. Non si può ritenere ammissibile la scriminante dell’esercizio di un diritto anche se questa sia correlata a facoltà riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano. 

Bisogna, altresì, citare la più recente sentenza n. 24084/ 2017 tramite cui la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi riguardo al ruolo della discussa scriminante culturale. Nel caso di specie la Suprema Corte era stata chiamata a giudicare uno straniero (di etnia Sikh) per il reato di cui all’ articolo 4 legge n.110/75, porto di armi od oggetti atti ad offendere, in riferimento ad un coltello detto Kirpan, articolo di fede nella cultura Sikh. Anche in tale sede la Corte impedì l’identificazione del fattore culturale e religioso quale scriminante, ritenendo che la clausola scriminante identificata nel “giustificato motivo” di detenzione dell’arma, prevista dalla legge stessa, non potesse dirsi integrata dalle convinzioni religiose del soggetto. La Corte ha statuito che: “Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell’art. 2 Cost., il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante, per cui l’immigrato deve conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”.

Infine, nella recente sentenza n. 8986/2020 la Corte è tornata con fermezza sulla questione ritenendo che sia da escludersi la possibilità per il reo di invocare tale scriminante. La Consulta, nella sua pronuncia più recente, torna dunque a statuire che il cittadino straniero non può invocare quale causa di giustificazione per il reato di maltrattamenti in famiglia, le connotazioni culturali e religiose proprie del paese d’origine. Questo in quanto ha operato la scelta di vivere in Italia dove assume centralità il rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

 

 


  1. Cass. Pen., III sez., sent. n. 8986/2020
  2. GAROFOLI, Manuale di diritto penale parte generale e speciale
  3. Cass. pen. sent. n. 14960/15
  4. Cass. Pen., I sez., sent. n. 24084/ 2017
  5. L. 1 ottobre 2012 n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

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Claudia Ruffilli

Claudia Ruffilli, nata a Bologna il 21 aprile 1992. Ho conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Marco Minghetti di Bologna. Nel 2017 ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna. Ho svolto la pratica forense presso uno Studio Legale ed un tirocinio formativo presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Nel 2019 ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello a Bologna, dove lavoro.

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