Le insidie dell’utilizzo della procedura d’urgenza nell’avvicendamento di amministratori condominiali

Le insidie dell’utilizzo della procedura d’urgenza nell’avvicendamento di amministratori condominiali

Come noto, il ricorso ex art. 700 c.p.c. costituisce una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito e – nonostante la novella apportata dalla Legge n. 80/2005 che ha eliminato l’obbligatorietà dell’instaurazione del successivo giudizio di merito – tuttavia, ancor oggi, il ricorrente è specificamente tenuto ad indicare, fin da subito, la domanda o petitum ed i suoi motivi, ovvero la causa petendi (su tutte Tribunale Torino 15.10.18, Tribunale Modena 5.6.15, Tribunale Torino 8.2.11, Tribunale Bari 30.9.10, Tribunale Modena 13.9.07).

Il ricorso d’urgenza è infatti subordinato alla sussistenza dei due principali presupposti del fumus boni iuris, ovvero la parvenza della lesione di un diritto e del periculum in mora, ossia il possibile pregiudizio che lo stesso subirebbe nel corso di un ordinario giudizio di merito; pertanto, la mancata indicazione nell’atto delle conclusioni sul merito, comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal suo tenore non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto dell’eventuale futuro giudizio di merito.

In altre parole, il ricorso cautelare deve contenere l’esatta indicazione della domanda della causa di merito o, almeno, consentirne l’individuazione in modo certo, in quanto solo l’indicazione del contenuto del giudizio di merito consente: (i) di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta; (ii) la verifica della competenza del giudice adito oltre che (iii) la tutela del soggetto destinatario passivo del provvedimento, che deve poter essere in grado, nel giudizio di merito, di poter meramente richiamare l’attività previamente svolta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte, già virtualmente formulata nel ricorso (Tribunale Torino, 15.10.18).

Ciò premesso, è qui d’interesse segnalare l’ordinanza del Tribunale di Lodi della dott.ssa Ada Cappello che, in data 23 agosto 2019, che ha ritenuto di dover rigettare il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. presentato da un condominio nei confronti del proprio precedente amministratore, perchè quest’ultimo fosse condannato all’immediata consegna della documentazione contabile e amministrativa al nuovo gerente nominato.

Nello specifico, con riguardo al fumus boni iuris, il condominio ricorrente ha dedotto l’obbligo, in capo all’ex amministratore, dell’obbligo di restituire la documentazione condominiale alla cessazione dell’incarico, così come previsto dall’art. 1129 comma 8 cod. civ.; mentre, in relazione al periculum in mora, il condominio ha allegato il timore che, nelle more dello svolgimento dell’ordinario giudizio, potesse essere pregiudicata la gestione del condominio stesso, a causa dell’incertezza dei rapporti giuridici coinvolti nonché l’esposizione al rischio di azioni risarcitorie da parte di terzi, oltre al pericolo della decorrenza del termine decennale di conservazione della documentazione contabile ex art. 1130-bis c.1, cod. civ., con conseguente agevole possibilità per il resistente di disfarsi impunemente della documentazione precedente, non ancora consegnata.

Nel provvedimento di rigetto si evidenzia che nell’atto cautelare non è per nulla desunta la sussitenza del requisito della strumentalità, essendo mancanti le conclusioni della futura causa di merito, né queste ultime potendo essere facilmente dedotte dal tenore dell’atto stesso; in particolare, si rileva, che il ricorrente si è genericamente limitato ad affermare che il disvalore della condotta del resistente avrebbe potuto essere oggetto di procedimento per responsabilità professionale nei suoi confronti, senza però svilupparne le singole motivazioni in fatto e in diritto e, di conseguenza, ha ottenuto il rigetto della domanda nonché la condanna alle spese di lite sostenute dall’amministratore resistente.


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