L’indennità per ferie non godute: quando la legge è incostituzionale!

L’indennità per ferie non godute: quando la legge è incostituzionale!

Il diritto a fruire delle ferie è costituzionalmente garantito. La Carta Costituzionale prevede all’art. 36, oltre al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre a ad una durata massima della giornata lavorativa (che è normalmente di 8 ore), un diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale e di ferie annue retribuite.

In particolare la Costituzione afferma che il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie annuali è un diritto irrinunciabile.

Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare al giorno di ferie in cambio di una somma di denaro, ma è obbligatorio per legge che le ferie siano fruite entro l’anno o negli anni successivi. La motivazione sta nel fatto che le ferie devono consentire al lavoratore un recupero psico-fisico, quindi egli si deve assentare da lavoro obbligatoriamente per un numero di giornate annue prestabilite (le ferie appunto).

Al termine del rapporto di lavoro, quindi, al lavoratore spetta il pagamento delle ferie residue. In busta paga si ha diritto all’indennità per ferie non godute, che ha natura risarcitoria.

Tale diritto è espressamente riconosciuto anche dalla direttiva 2003/88, all’art. 7, paragrafo 2,  che prevede il diritto di ogni lavoratore a beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore.

Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la suddetta direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. 

Nonostante il dettato normativo, sia nazionale che comunitario, il legislatore italiano con la L. 135 del 07/08/2012 (la c.d. “Spending Review”) ha sancito il divieto di corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi.

In particolare, la citata L. n. 135/2012, all’art. 5, comma8, prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ad eccezione di eventi assolutamente ed oggettivamente ostativi, non imputabili alla volontà del lavoratore.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE, sez. X, con la sentenza n. C-341/15 del 20/07/2016, sancendo espressamente che un lavoratore che ponga fine al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite.

Secondo la Corte di Giustizia UE “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, infatti, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

La questione non è di pronta soluzione per i giudici nazionali che si troveranno a contemperare gli opposti interessi, tenendo conto, da un lato, della Legge n. 135/2012 e dall’altro, della giurisprudenza e della normativa comunitaria che oramai pone come “norma interposta ai fini dell’integrazione del parametro di costituzionalità”.

Ma anche tralasciando la disciplina normativa dell’Unione europea,  le esigenze di economicità e di contenimento della spesa pubblica non possono arrivare al punto di comprimere un diritto del lavoratore garantito dalla Carta Costituzionale e dalle istituzioni e dalla legislazione dell’Unione Europea, sicché i lavoratori hanno il pieno diritto a percepire l’indennità per le ferie non godute in costanza del rapporto di lavoro.


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