Musica e diritto
L’interpretazione della legge è paragonabile a quella di uno spartito musicale. Il testo deve acquisire nuova vita, in quanto la partitura musicale e/o il testo normativo possono presentare aspetti di ambiguità e vaghezza. Ovviamente, occorre tener conto delle differenze, in quanto il linguaggio giuridico si rivolge a tutti e quello musicale solo a chi è in grado di decifrarlo. Il musicista crea il suono; il giurista è maggiormente vincolato, forse, in quanto tramite fra testo normativo e consociati.
Sia nel linguaggio musicale, sia in quello giuridico, data la stagnazione del linguaggio normativo, l’elemento letterale da solo non è sufficiente per una corretta ermeneusi della partitura o del testo.
Si rileva che un elemento comune è ricorrere a dati extratestuali per una corretta interpretazione, sia dello spartito, sia del testo normativo. Il giurista attinge alla giurisprudenza e alla dottrina, il musicista fa riferimento alla tradizione interpretativa, talvolta rappresentata dalle edizioni della partitura o dalle incisioni su disco da parte di allievi del compositore.
Vi sono anche delle discrepanze. Il giurista è un interprete, che è vincolato dall’art. 12 Preleggi nell’attività ermeneutica, il musicista è anche un artista, che aggiunge qualcosa di suo, integrando così l’interpretazione dello spartito musicale.
Secondo Pugliatti, occorre in ogni caso difendere la soggettività dell’interprete, negando che la norma sia cristallizzata in un dato obiettivo. Il testo non va annichilito né ignorato, ma si deve creare una nuova sintesi, internamente coerente. Il vincolo alla discrezionalità dell’ermeneuta è, quindi, quello di muovere dal testo e, mutatis mutandis, ciò vale anche per l’interpretazione dello spartito musicale. Per Betti, l’oggetto dell’interpretazione deve essere utilizzato secondo l’autonomia e coerenza che lo caratterizzano. Vi deve essere una continuità fra l’idea oggettivata esattamente compresa e la sua riproduzione. Questo vale per l’interpretazione musicale.
Per quanto concerne l’interpretazione delle norme, Betti distingue fra il compito dello storico del diritto, che ricostruisce il senso originario del precetto, e il compito del giurista positivo, che sussume il fatto nella norma di diritto (su questi profili Betti dissente rispetto a Gadamer, che rielabora la teoria del circolo ermeneutico).
Può aggiungersi che anche gli strumenti della critica letteraria possono fungere da ausilio dell’interprete per l’esegesi delle norme, ricavabili dai testi legislativi, secondo un meccanismo, che si chiarisce, se si pensa alle ambiguità di certe terzine dantesche, suscettibili di diversa interpretazione, ambiguità che devono essere in qualche modo dissipate dal critico letterario, che funge da interprete (law &literature).
Nonostante questo, si ritiene che l’accostamento più costruttivo sia da effettuare fra musica e diritto, perché trattasi di discipline performative, in quanto nell’attività ermeneutica ci si trova di fronte a testi imperfetti (statuizione legislativa e spartito musicale). Vi è una relazione di natura triangolare fra chi crea il diritto, chi lo interpreta e i destinatari delle norme, così come in musica esistono compositore, esecutore, pubblico. Il diritto si integra con le attività delle Corti e della giurisprudenza, così come la musica prende vita attraverso l’attività dell’orchestra. Sia l’interprete del diritto, sia l’interprete della musica assumono una responsabilità nei confronti del pubblico.
L’argomento meriterebbe ulteriori riflessioni, qui si son abbozzati solo dei cenni. Per una trattazione più articolata: Diritto e musica: l’interpretazione musicale e l’interpretazione giuridica | Salvis Juribus
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Salvatore Magra
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