Omosessualità: luci e ombre in riferimento alle unioni civili e all’adozione

Omosessualità: luci e ombre in riferimento alle unioni civili e all’adozione

Nell’ordinamento italiano, a seguito dell’affermarsi dell’emancipazione da diversi punti di vista, si  è molto discusso relativamente alla possibilità per le coppie gay di contrarre matrimonio o di poter adottare un bambino.

A queste coppie è stato riconosciuto il diritto a poter contrarre un’unione civile da cui discendono per le coppie stesse diritti e doveri analoghi a quelli che discendono dal matrimonio tra persone eterosessuali. Affinché le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio si prevede che debbano sussistere alcuni requisiti quali: – maggiore età dei soggetti; – capacità di intendere e di volere; – stato libero delle parti; – presenza di due  testimoni; – celebrazione del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile; – assenza di pubblicazioni matrimoniali.

La possibilità riconosciuta a queste coppie di poter contrarre un’unione civile non deve però essere confusa con quella che risulta essere la possibilità o meno per le coppie gay  di poter procedere ad una adozione.

L’istituto dell’adozione, molto antico, è stato disciplinato dal legislatore nel codice civile del  ’42 al fine di consentire ai minori che  siano sprovvisti di una famiglia di origine la possibilità di averne una, e quindi di riuscire a colmare quel senso di vuoto e di inadeguatezza che spesso affligge i soggetti che si trovano in situazioni di abbandono, soprattutto morale.

Per il minore l’ordinamento predispone un principio cardine in forza del quale si prevede che il preminente interesse del minore stesso debba sempre essere valutato in qualsiasi situazione sia coinvolto, come superiore rispetto agli altri interessi.

Gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, nel vietare l’adozione a coppie omosessuali, hanno tenuto conto anche dello sviluppo psichico del minore, al fine di evitare possibili discriminazioni all’interno di un contesto sociale per certi versi non ancora pronto.

Se da un lato però c’è questa chiusura da parte dell’ordinamento nel consentire le adozioni tra coppie  omosessuali, dall’altro lato per questi soggetti la legge stessa ha previsto la possibilità di poter adottare ricorrendo a quelle che sono le ipotesi di adozione in casi particolari. Questa modalità di adozione viene a caratterizzarsi perché si riconosce al compagno di un soggetto che abbia un figlio biologico – qualora sussista un legame familiare stabile e consolidato con il minore – la possibilità di poterlo adottare sempre che l’adozione stessa non risulti essere contraria a quelli che sono gli interessi del bambino e all’ordine pubblico nazionale.

Nonostante però il riconoscimento alle coppie gay della possibilità di poter accedere a questa forma di adozione, una questione attuale su cui si è dovuta pronunciare la Cassazione nel 2021 ha avuto ad oggetto quelle ipotesi in cui l’adozione sia avvenuta all’estero.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte aveva ad oggetto l’adozione di un minore da parte di due uomini dello stesso sesso residenti negli Stati Uniti, uno dei quali aveva la nazionalità italiana e quindi richiedeva la trascrizione della sentenza con cui era stata disposta l’adozione nei registri dello stato civile italiano. Se si seguisse l’orientamento su menzionato, è chiaro che questa possibilità di ottenere la trascrizione, e quindi il riconoscimento dell’adozione avvenuta all’estero in Italia, sarebbe preclusa, ma a ciò ha provveduto la Cassazione che elaborando un nuovo principio di diritto ha stabilito che <<la trascrizione dell’adozione avvenuta all’estero è ammissibile a condizione però che non vi sia stato il ricorso alla maternità surrogata>>.

Quindi accogliendo la visione della Corte totalmente contrastante con gli orientamenti giurisprudenziali che vietano le adozioni da parte delle coppie omosessuali, non si può  non prospettare una apertura dell’ordinamento riguardo tale questione.


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