Processo civile telematico in Cassazione

Processo civile telematico in Cassazione

Prorogato lo stato di emergenza pandemica fino al 31 luglio 2021 e con esso la possibilità per gli avvocati di depositare telematicamente atti e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione. Il deposito telematico anche per i procedimenti in Cassazione è stato previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 221, comma 5, del D.L. n. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio e convertito in Legge n. 77/2020).

Tuttavia, come chiarito dall’art. 221, comma 5, D.L. Rilancio, il deposito telematico per i procedimenti in Cassazione rappresenta una mera facoltà per il professionista che potrà beneficiarne solo temporaneamente attesa la natura emergenziale della facoltà concessa. E’ tuttavia opportuno precisare che il deposito telematico costituisce una delle funzionalità più importanti del Processo Civile Telematico (PCT) in quanto consente l’invio tramite strumenti informatici e via pec (posta elettronica certificata) degli atti processuali e dei documenti sottoscritti con firma digitale.

Il Processo Civile Telematico, in generale, rappresenta un progetto di innovazione tecnologica e organizzativa che ha rivoluzionato il modo di lavorare dei Professionisti: avvocati, magistrati e personale amministrativo. Attraverso il PCT si è messo a disposizione degli attori del processo, ma anche dei cittadini e delle imprese interessate, un’infrastruttura al massimo livello di sicurezza e riservatezza oltre che per il deposito degli atti in formato elettronico, anche per la consultazione dei registri e dei fascicoli, la ricezione delle comunicazioni e notificazioni elettroniche e il pagamento online dei diritti dovuti.

In particolare, il PCT consente ai c.d. utenti qualificati (avvocati, praticanti, magistrati, cancellieri ecc) la consultazione telematica delle informazioni concernenti i procedimenti civili presso un ufficio giudiziario. In tal modo è possibile seguire – in tempo reale – lo stato e l’iter dei procedimenti e consultare il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico. La consultazione avviene previa identificazione c.d. forte, ossia tramite token crittografico (chiavetta usb, smart card, ecc.), ovvero un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

E’ prevista altresì un’area pubblica, accessibile ai cittadini e alle imprese interessate senza necessità  di autenticazione. In tal modo è possibile una consultazione anonima e parziale che permette di conoscere i dati di gestione dell’iter processuale e le informazioni contenute nei registri di cancelleria, ma in formato oscurato. Vengono, infatti, oscurate tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle parti processuali e dei loro difensori, e i dettagli del fascicolo dai quali è possibile risalire a informazioni di carattere personale e riservato. La consultazione può essere effettuata individuando l’ufficio giudiziario, tramite la scelta guidata per area geografica, e la tipologia del procedimento cui si è interessati (civile, lavoro, esecuzioni, procedure concorsuali, ecc.).

Anche con riguardo alle comunicazioni di cancelleria, il PCT svolge una funzione importante in quanto permette agli uffici giudiziari di notificare ogni evento prescritto dalla legge o dal giudice agli avvocati e agli ausiliari del giudice con l’uso della Posta Elettronica Certificata (pec) del soggetto destinatario. Il destinatario abilitato riceverà, in tal modo, all’indirizzo registrato, una pec contenente il testo della comunicazione, l’oggetto e i file con i dati strutturati (in formato xml) contenuti nella comunicazione stessa. A conferma della consegna, l’ufficio giudiziario mittente dovrà  ricevere dopo l’invio della pec di comunicazione, l’apposita “ricevuta di avvenuta consegna”, con data e ora che definiscono il momento in cui la comunicazione è perfezionata, attestando, quindi, che il contenuto è stato portato a conoscenza del destinatario. La ricevuta viene conservata nel fascicolo informatico. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione (Rac) e al destinatario viene inviata l’apposita ricevuta di avventura consegna (RdAC).

Attraverso il PCT, inoltre, è possibile eseguire – sempre in modalità telematica, previa autenticazione – i pagamenti relativi alle spesi di giustizia, ai diritti e al contributo unificato con valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento viene effettuato. Il versamento può essere eseguito tramite strumenti del circuito bancario o postale (con bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, addebito su conto corrente postale, ecc.). Una volta effettuata l’operazione, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuto versamento (RT, ossia ricevuta telematica), firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento e contenente l’identificativo univoco di pagamento che consente di individuare in modo certo il pagamento eseguito, l’esito dello stesso, la causale e l’istituto attestante l’avvenuto pagamento.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è evidente che il PCT, spingendo ad una progressiva dematerializzazione degli atti del processo civile, porta ad ottenere una serie di benefici che vanno dalla riduzione dei tempi di definizione dei processi ad un più immediato reperimento dei documenti; dal risparmio di carta e di spazio/archivi alla delocalizzazione delle attività processuali, con la conseguente riduzione degli spostamenti dei professionisti e di tutti i protagonisti del processo civile; dalla razionalizzazione dei servizi di cancelleria, con una forte riduzione di tutti i tempi di lavoro delle cancellerie (aggiornamenti in tempo reale dei registri, comunicazioni immediate alle parti) all’azzeramento dei tempi di risposta tra le parti, nello scambio di memorie o di altri atti endoprocessuali.

Il PCT rappresenta una soluzione di avanguardia e di massima sicurezza (identificazione, firma digitale, cifratura, ecc.) tale per cui si auspica che possa svilupparsi efficacemente anche con riguardo ai procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione affinché il deposito telematico non rappresenti più una mera facoltà temporanea legata a questa situazione di emergenza pandemica, ma se ne riconosca piuttosto il carattere dell’obbligatorietà.


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Marwa Baktash

Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.

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