Quando l’amore si trasforma in violenza

Quando l’amore si trasforma in violenza

Uscire con il partner pensando di trascorrere una bella serata e ritrovarsi in un incubo. Qualche bicchiere di troppo, iniziare un rapporto e rimanere vittima di uno stupro, con protagonista il proprio fidanzato.

E’ quanto successo ad una giovane ragazza che, dopo un iniziale consenso, ha opposto un netto rifiuto ad una modalità di consumazione del rapporto non condivisa.

In questi casi, si configura il reato di violenza sessuale? Tutti noi sappiamo qual è la differenza tra un “no” e un “si” ma cosa succede se prima si dice “si” e poi ci si ripensa?

Spesso, in questi casi, si tende a sottovalutare quelle circostanze che hanno portato a determinate situazioni: una persona può essere sotto l’effetto di alcool o droghe e pertanto non completamente cosciente, può dare il consenso ad alcune condizioni ma non ad altre, può essere legata da un rapporto sentimentale con il proprio carnefice.

Se in origine l’opinione comune tendeva ad attribuire parte della colpa alla vittima, non dando pieno valore alla sua volontà, oggi le aule di giustizia stanno progressivamente accogliendo la nuova evoluzione legata al concetto di violenza, attribuendo maggiore valore all’elemento del “consenso”, sulla base del principio che un rapporto sessuale richieda l’esplicito consenso di tutte le persone coinvolte (sono famose le battaglie portate avanti dai movimenti femministi) .

Le recenti sentenze tendono ad attribuire maggior valore alla condotta positiva in luogo di quella negativa, sottolineando che il consenso al rapporto sessuale debba essere pacifico, che possa essere basato su un comportamento concludente (non è cioè necessario che sia verbale) e segnalando che tale consenso non deve subire interruzioni poiché riguarda una sfera soggettiva in cui sono tutelate la dignità e la libertà di ciascuno e ciascuna.

La Corte di Cassazione, infatti, di recente, ha rimarcato quale sia la linea di confine tra un rapporto consenziente ed una violenza sessuale, ribadendo il principio secondo cui “integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o modalità di consumazione del rapporto, atteso che il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità”. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 07/03/2016 n° 9221)


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Claudia Damato

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