Quando si perfeziona il deposito telematico?

Quando si perfeziona il deposito telematico?

La digitalizzazione delle procedure giudiziarie è stata avviata dal d.P.R. n. 123/2011, il quale ha disciplinato l’uso degli strumenti informatici nel processo civile – e non solo – consentendo la formazione, la comunicazione, nonché la notificazione degli atti giudiziari per via telematica, mediante il sistema informatico, introducendo, pertanto, il processo civile telematico (da ora, PCT) nel nostro ordinamento.

Dopo un primo avvio sperimentale, con l’art. 16 bis del D.l. 179/2012, modificato poi dal D.l. 90/2014[1], il deposito telematico è divenuto obbligatorio per tutta una serie di atti del processo civile contribuendo così alla trasformazione dei fascicoli cartacei in fascicoli informatici.

Mentre da un lato, l’affermarsi di tale tipologia di processo ha ottimizzato e ridotti i tempi della giustizia civile italiana, dall’altro ha fatto sorgere nuove problematiche di ordine tecnico – problematiche attinenti perlopiù al deposito telematico – a cui sia il Ministero della Giustizia che il legislatore hanno preventivamente posto rimedio.

Il procedimento di deposito telematico degli atti processuali tramite PCT è una fattispecie a formazione progressiva, in quanto genera quattro distinte PEC di ricevuta, e segnatamente:

a) Ricevuta di accettazione (RdA), la quale attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;

b) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), attestante la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario;

c) Esito controlli automatici di sistema;

d) Esito del controllo manuale del Cancelliere.

Solo dopo l’esito positivo dei controlli manuali della cancelleria (e, pertanto, dopo la ricezione della quarta ricevuta), l’atto depositato diventa consultabile sul portale dei servizi telematici.

E allora, quando si perfeziona il deposito telematico?

Il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, in conformità con quanto previsto dall’art. 16-bis, co. 7, del D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12 ), nonché dall’art. 13, co. 3, primo cpv, del D.M. 44/2011.

In proposito, in più occasioni, sia la giurisprudenza di merito che di Legittimità,  ribadendo proprio quanto previsto dal suindicato art. 16-bis, co. 7  del D.L. n. 179/12, ha affermato che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. (v. Cass. civ., III Sez., ord. del 11/11/20 n. 25289 e del 26/5/20 n. 9664; Cfr. anche Trib. Milano, Sez. Lav.,ord. 10/5/2016)

Ex ultimis,  la Suprema Corte, con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422, è ritornata sulla questione, evidenziando, ancora una volta, che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC (RdAC), in quanto essa attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e “rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento[…..] il tutto con effetto anticipato e provvisorio  rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito , che è quindi fattispecie a formazione progressiva”.

Il deposito, pertanto, si considera concluso – e, quindi, tempestivo – in tale momento e ciò anche “quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza”. (v. Cass. civ., sent. n. 12422/2021)

Appare opportuno, inoltre, evidenziare che in materia, la stessa Cancelleria è tenuta a seguire le linee guida contenute nella Circolare del Ministero della Giustizia del 23/10/15, a cui rinvia la suindicata ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 10/5/16.[2]

In particolare, la Circolare Ministeriale del 23/10/15 prevede:

al punto 5 (Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie), che l’accettazione dei depositi deve essere tempestiva e avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito;

al punto 7 (Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico), che la cancelleria deve sempre accettare il deposito in presenza di anomalie, tanto bloccanti e non bloccanti (cioè di tipo WARNING ed ERROR)[3], segnalando al giudicante le informazioni circa l’anomalia riscontrata. Soltanto in caso di errore FATAL – errore che inibisce materialmente l’accettazione – la cancelleria deve rifiutare l’accettazione.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente, pertanto, che in assenza di errore FATAL – unico caso in cui è necessario ripetere il deposito – il deposito telematico si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, con conseguente irrilevanza delle anomalie tecniche degli interventi di “rifiuto” da parte degli operatori, successive alla RdAC.

 

 

 

 


[1] L’art. 16 bis ha previsto l’obbligo di deposito telematico nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione del Tribunale dei seguenti atti:
  • tutti gli atti processuali e dei documenti, da parte degli avvocati precedentemente costituiti nella causa (ad eccezione quindi degli atti introduttivi della causa)
  • gli atti e i documenti del consulente tecnico della causa
  • gli atti e i documenti relativi alle procedure concorsuali depositati da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore e del commissario straordinario
  • gli atti e i documenti delle procedure esecutive successivi all’atto introduttivo dell’esecuzione
  • tutti gli atti del procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) sono soggetti all’obbligo di deposito telematico
[2] I giudici meneghini in tale occasione sono stati chiamati a pronunciarsi su una richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. presentata dall’istante, per essere incorso nei termini di decadenza ex art. 165 c.p.c. per causa a lui non imputabile, avendo ricevuto la terza p.e.c. “ESITO CONTROLLI AUTOMATICI” con il messaggio “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”, senza indicare, peraltro, la tipologia dell’errore e con ciò giustificando l’aspettativa circa l’accettazione del deposito.
[3] In particolare, gli errori riscontrabili  in fase di deposito ed indicati nella Terza PEC si dividono in 3 categorie: WARN, ERROR e FATAL. Gli errori WARN sono allarmi non incidenti sull’esito positivo del deposito. Nella categoria ERROR rientrano errori diversi che vengono segnalati nella Terza PEC, anche se in modo non sempre chiaro, soprattutto a causa dell’uso di termini informatici.Sono errori che richiedono l’intervento da parte della Cancelleria per verificare se possano essere superati, consentendo la conclusione del deposito, o meno. Infatti, non sempre possono essere forzati. Gli errori FATAL, invece, al contrario, bloccano il deposito e non concedono al Cancelliere alcuna possibilità di intervento.

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Mariana Di Martino

Avvocato - Diritto civile Laureata in Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II

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