Requisiti degli adottanti e un caso di adozione speciale

Requisiti degli adottanti e un caso di adozione speciale

Per poter comprendere al meglio il tema dell’adozione del minore, bisogna tenere ben presente che occorrono determinati requisiti per procedere alla richiesta di adozione. E’ necessario partire dal fondamento giuridico che si rinviene nella legge 4 maggio 1983, n. 184, che all’art. 27 stabilisce: “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome“.

In particolar modo, l’adozione può essere pronunciata dall’Autorità competente solo se risulta conforme all’interesse superiore del minore, il cd. best interest of the child. E’, infatti, quest’ultimo lo scopo principale che si prefigge l’istituto dell’adozione.

La trattazione in esame concerne coloro i quali possono richiedere l’adozione del minore. L’art 6 della L. 184/83 (modificata dalla legge 149/2001) afferma che: “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”.

Sarà compito del Tribunale dei Minorenni accertare la continuità e la stabilità della convivenza prima del matrimonio e valutare nel caso concreto il rapporto di coppia per garantire al minore l’inserimento adeguato nella nuova famiglia.

Altro requisito soggettivo riguarda l’età dell’adottante in quanto la differenza minima tra adottante e adottato deve essere di 18 anni mentre la differenza massima tra adottanti ed adottato deve essere di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Ciò è fondamentale per permettere ai genitori dell’adottato – in egual modo ai genitori naturali – di prendersi cura di lui e di seguirlo fino all’età adulta.

Pertanto la regola – sia che si tratti di adozione nazionale che internazionale – prevede che soltanto le coppie sposate, composte da un uomo e una donna, possano richiedere l’adozione. Tuttavia, esistono varie eccezioni alla regola principale.

La giurisprudenza costituzionale ha infatti ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi: – quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; – nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; – nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d’età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all’adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l’adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).

La “novità” consiste nel fatto che anche un single, in base a determinate condizioni, può essere dichiarato idoneo all’adozione internazionale.

E’ il caso di Luca, papà omosessuale single che adotta Alba, bimba affetta dalla sindrome di down, rifiutata da una ventina di famiglie in attesa di adozione. Luca si è dedicato, fin dall’eta adolescenziale, al volontariato che l’ha portato a confrontarsi con persone disabili e vittime di violenza e, sulla base di queste esperienze, ha maturato un forte desiderio di paternità fino a fare l’iscrizione al registro dei single per gli affidi.

Così, nel luglio 2017, Alba viene affidata a Luca che inizia un percorso di valutazione con i servizi sociali e con la psicologa. Dopo qualche tempo, ricevute le valutazioni positive, Luca ha potuto presentare richiesta di adozione speciale. L’iter da seguire è quello dell’affidamento per arrivare poi all’adozione, istituti che si differenziano in quanto l’affidamento ha come scopo principale l’inserimento nella famiglia di origine, mentre l’adozione permette di creare un rapporto stabile tra il bambino e il genitore adottivo con l’effetto di perdere ogni tipo di legame con la famiglia biologica.

Luca dichiara: “un figlio disabile non è un’opportunità di serie B, ma una scelta consapevole rispetto alla mia vocazione e alle mie capacità”, vedendo, nella disabilità di Alba, una risorsa e una potenzialità da sviluppare e non un fallimento o una menomazione.

Questo coraggioso papà è, inoltre, il fondatore di un’associazione di nome “A ruota libera”, a Napoli, che si occupa di disabilità e gestisce, inoltre, una serie di comunità di ragazzi adulti disabili nonché una casa famiglia in cui ci sono bambini con gravi malformazioni o gravi disabilità, anche in stato terminale.

La storia di Luca e di Alba trasmette un messaggio pieno di amore perché, al giorno d’oggi, esistono molti bambini affetti da disabilità che vengono abbandonati dalle famiglie di origine, non in grado di sostenerli e prendersi cura di loro.

Grazie all’art. 44 della legge n.184/83, regolante l’adozione in casi particolari, molti bambini potranno essere affidati a famiglie in grado di crescerli e amarli in modo adeguato, come meritano.


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