Trascrizione della sentenza straniera di adozione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso

Trascrizione della sentenza straniera di adozione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso

Nota a Cass. civ., Sez. Un., sent. 31 marzo 2021, n. 9006

Abstract (ITA). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006/2021 del 31 marzo 2021, hanno dimostrato di aderire, idealmente, all’adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso. Tuttavia, il principio di diritto enucleato nella stessa è applicabile ad un ristretto numero di casi.

Come vedremo, infatti, la sentenza in commento produrrà effetti solo in favore dei cittadini stranieri, residenti all’estero. Restano esclusi i cittadini italiani, e gli stranieri residenti in Italia.

Abstract (EN) The United Sections of the Court of Cassation, with the sentence n. 9006/2021 of March 31, 2021, have shown that they adhere, ideally, to adoption by same-sex couples. However, the principle of law set out in it is applicable to a limited number of cases.

As we will see, in fact, the ruling in question will produce effects only in favor of foreign citizens residing abroad. Italian citizens and foreigners residing in Italy are excluded.

 

Sommario: 1. Premessa – 2. Il caso di specie – 3. Adozione internazionale/trascrizione della sentenza straniera – 4. Idoneità genitoriale – 5. Il principio di diritto – 6. Il vulnus per le coppie residenti in Italia

 

1. Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006/2021 del 31 marzo 2021, hanno dimostrato di aderire, idealmente, all’adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso. Tuttavia, il principio di diritto enucleato nella stessa è applicabile ad un ristretto numero di casi.

Come vedremo, infatti, la sentenza in commento produrrà effetti solo in favore dei cittadini stranieri, residenti all’estero. Restano esclusi i cittadini italiani, e gli stranieri residenti in Italia.

Nella parte motiva della pronuncia, i Giudici hanno palesato il loro orientamento circa le disposizioni attualmente vigenti in materia di genitorialità, definendole il “frutto di una scelta di politica legislativa, peraltro maturata all’interno di una legge marcatamente espressiva di una delle scelte possibili in un campo eticamente sensibile che deve essere contestualizzata e che può essere ripensata”.

In sostanza, hanno manifestato perplessità circa le scelte del Parlamento, ponendo l’accento sulla non conformità al contesto internazionale e all’evoluzione della società.

2. Il caso di specie

Nel caso di specie, una Corte statunitense ha emesso una sentenza di adozione di minore da parte di una coppia formata da persone dello stesso sesso.

Uno dei due genitori è di nazionalità italiana, naturalizzato negli Stati uniti; entrambi risiedono stabilmente negli U.S.A.

Il genitore di nazionalità anche italiana ha richiesto la trascrizione della sentenza straniera di adozione nei registri dello stato civile italiano. L’ufficiale dello stato civile italiano ha rifiutato di trascrivere il provvedimento, reputando si trattasse di un caso di adozione internazionale, di competenza del Tribunale dei minorenni.

Il genitore ha adito la Corte di Appello di Milano che, invece, ha riconosciuto la propria competenza, escludendo l’applicazione della procedura sull’adozione internazionale e, ritenuta la compatibilità della sentenza da trascrivere con i principi di ordine pubblico internazionale, ha disposto che l’atto venisse trascritto nei registri dello stato civile.

Il Sindaco ha proposto ricorso in Cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello e la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite civili.

La Cassazione, con la summenzionata pronuncia, ha confermato la decisione della Corte D’Appello di Milano, riconoscendo la possibilità di trascrivere, nei registri dello stato civile italiano, la sentenza straniera di adozione.

La decisione si snoda in due passaggi fondamentali: il primo esclude la normativa sull’adozione internazionale e, quindi, la competenza del Tribunale per i minorenni in favore della competenza della Corte di Appello; il secondo mette in luce la non conformità della normativa italiana sul matrimonio e della riserva di adozione alle coppie etero ai principi di ordine pubblico internazionale, con particolare riferimento all’art. 1 L. n. 76/2016 che, nell’introdurre l’unione civile, non equipara lo status degli uniti civilmente a quello dei coniugi e all’art. 6 della L. 184/83, che riserva l’istituto dell’adozione alla sola coppia coniugata.

3. Adozione internazionale/trascrizione della sentenza straniera

L’ambito applicativo delle norme sull’adozione internazionale (L. 31 n. 476/1998) è limitato ai seguenti casi: richiedenti entrambi residenti in Italia; richiedenti entrambi cittadini italiani residenti all’estero.

Nel caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, solo uno dei genitori possedeva la cittadinanza italiana, e nessuno dei due genitori era residente in Italia. Secondo la Corte, dunque, difettavano le condizioni soggettive per l’adozione internazionale.

Per tale motivo la Cassazione ha confermato la competenza della Corte di Appello, escludendo l’applicazione del regime giuridico dell’adozione internazionale.

Se si fosse trattato invece di genitori entrambi italiani, o entrambi residenti in Italia, destinatari di una sentenza straniera, la Corte avrebbe dovuto ritenere applicabili le norme sull’adozione internazionale, rimettere la competenza al Tribunale dei Minorenni, e valutare che la sentenza straniera non fosse contraria ai principi fondamentali che regolano, nello Stato italiano, il diritto di famiglia e dei minori.

4. Idoneità genitoriale

Stabilito che al caso di specie non dovessero applicarsi le norme sulle adozioni internazionali, ma quelle sul riconoscimento delle sentenze straniere previste dalla L. 218/1995, le Sezioni Unite hanno posto al vaglio del sindacato giurisdizionale gli effetti che il provvedimento di adozione avrebbe prodotto nel nostro ordinamento, senza però entrare nel merito della conformità, con la normativa interna, della legge straniera a base dell’atto.

Precisamente, gli Ermellini hanno valutato la compatibilità dello status di genitore adottivo della coppia omogenitoriale con i principi di ordine pubblico, guardando alla nozione di ordine pubblico internazionale già enucleata dal Supremo Collegio a Sezioni Unite (S.S.U.U. n. 12193/2019).

La nozione di ordine pubblico internazionale riconduce i principi fondamentali dell’ordinamento interno al più ampio contesto di norme e pronunce nazionali e sovranazionali. Ricomprende principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori, con il contributo della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Edu.

Con particolare riferimento allo status di genitori adottivi, la Corte ha preso in considerazione: il principio del preminente interesse del minore (Carta diritti UE, CEDU, Convenzione New York, L. n. 219 del 2012, D.lg.s n. 153 del 2013); il principio dell’autodeterminazione e delle scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); il principio di non discriminazione; il principio solidaristico alla base della genitorialità sociale (L. n. 184/1983, così come modificata dalla L. n.149/2001 e L. n. 173 del 2015).

Le Sezioni Unite, dunque, partendo da tali principi e ripercorrendo le precedenti pronunce della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Edu, hanno escluso che l’orientamento sessuale possa ritenersi un elemento incidente sulla idoneità di una persona all’assunzione della responsabilità genitoriale, fondando tale assunto anche sulla mancanza di “riscontri scientifici” contrari.

Il principale ostacolo affrontato dalle Sezione Unite per arrivare a tale conclusione si è manifestato con riguardo alle leggi ordinarie, a causa della posizione del legislatore italiano sul tema.

Difatti, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite civili (SSUU 12193/2019), nella nozione di ordine pubblico internazionale le leggi ordinarie fungono da “strumento di attuazione” dei valori consacrati nella Costituzione. Allo stesso tempo, la legge italiana (art. 6 L. 184/1983) riserva l’adozione alle coppie formate da persone di sesso opposto. Anche la legge sulla procreazione assistita (Art. 1 co 20 L. 76/2016) esclude dal suo ambito applicativo le relazioni omoaffettive e l’art. 29 della Costituzione riconosce, quale modello giuridico delle relazioni familiari, esclusivamente il matrimonio.

Sul punto, la Corte ha concluso nel senso che la condizione soggettiva dell’eterosessualità della coppia “che resiste all’interno del nostro ordinamento”, non può costituire un principio di ordine pubblico internazionale, in considerazione della “continua e crescente attenzione ad una prospettiva maggiormente inclusiva dei modelli relazionali e familiari che richiedono riconoscimento e tutela, realizzata mediante un’interpretazione aperta dell’art. 2 Cost e dell’art. 8 Cedu”.

Secondo la Corte, infatti, la scelta del legislatore nazionale di non equiparare del tutto le unioni omoaffettive alle unioni nascenti dal matrimonio “non può incidere sulla centralità del preminente interesse del minore nelle decisioni che riguardano il suo diritto all’identità e ad uno sviluppo individuale e razionale equilibrato e senza strappi”.

Secondo la Cassazione, dunque, sussistono e prevalgono in tale ambito principi di derivazione costituzionale e sovranazionale quale, fra gli altri, il principio del preminente interesse del minore alla propria identità e stabilità affettiva, relazionale e familiare (Carta diritti UE, CEDU, Convenzione New York, L. n. 219 del 2012, D.lg.s n. 153 del 2013).

5. Il principio di diritto

Si riporta, all’uopo, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento: “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale”.

6. Il vulnus per le coppie residenti in Italia

Nonostante, però, la portata innovativa del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, non mutano le condizioni delle coppie omoaffettive residenti in Italia o di cittadinanza italiana destinatari di una sentenza straniera, alle quali verrebbero comunque applicate le norme sull’adozione internazionale, con conseguente valutazione negativa in base ai principi fondamentali che regolano, nello Stato italiano, il diritto di famiglia e dei minori.

L’articolato iter motivazionale delle Sezioni Unite sui principi di ordine pubblico internazionale appare, dunque, per il momento, come un modo per alimentare una futura revisione delle norme interne sull’adozione.


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Avv. Luisa Russo

Già tirocinante ex art. 73 DL 69/2013, si occupa di tutela dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali dinnanzi alla Corte di Strasburgo, con particolare riguardo alla materia del giusto processo e dell’equa riparazione per l’irragionevole durata. In ambito immobiliare, assiste i clienti (siano essi esecutati o falliti, società immobiliari o privati, acquirenti o venditori) in ogni fase della compravendita del bene pignorato o comunque interessato da contenzioso di natura civile, supportandoli in tutte le fasi precedenti, contestuali e successive all’asta, liberando l’immobile dal pignoramento al fine di renderlo commerciabile sul mercato. Ha maturato esperienza nel settore della Privacy e della protezione dei dati personali, assistendo privati e aziende nella valutazione circa la conformità dell’organizzazione alla normativa, nella redazione di Privacy e Cookie Policy e di contratti per il trattamento e il trasferimento di dati personali. Assiste i clienti nella gestione giudiziale e stragiudiziale dei rapporti inerenti il Diritto di famiglia.

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