Violenza sessuale, aggravante dell’abuso anche se la vittima ha assunto alcool o droghe

Violenza sessuale, aggravante dell’abuso anche se la vittima ha assunto alcool o droghe

La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n 45589/2017, interviene nuovamente sul delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art 609-octies c.p aggravato dall’abuso delle condizioni di incapacità o incoscienza della vittima.

Nel caso di specie si è posta la questione: se nel caso di incapacità psico-fisica procurata volontariamente dal soggetto poi sessualmente abusato possa ricorrere l’aggravante di cui all’art 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.. Infatti lo stato di incapacità della vittima della violenza sessuale era dovuto alla ubriachezza ed allo stato di intossicazione in cui la vittima stessa si era volontariamente posta.

Su tali basi il giudice di merito aveva escluso la presenza dell’aggravante in capo agli imputati dovendosi, invece, ritenere non sussistente una dolosa azione dei medesimi sulla determinazione dello stato di incoscienza della giovane. In sintesi per il giudice di merito non sussisteva l’aggravante ex art 609-bis, comma 2, n.1, in quanto la persona offesa aveva assunto in piena libertà ed autonomia le predette sostanze.

La giurisprudenza di legittimità, invece, ritenendo fondato il ricorso del p.m ha affermato il principio di diritto secondo cui la violenza sessuale di gruppo ex art 609-octies c.p con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica va ravvisata anche nella condotta di coloro che inducano il soggetto a subire atti sessuali in condizioni di alterata capacità non rilevando se lo stato dell’incapacità sia stato autonomamente cagionato.

Infatti nella violenza sessuale il bene a cui l’ordinamento presta attenzione è la libertà sessuale di autodeterminarsi, libertà che, in uno stato di incapacità psichica o fisica seppure volontariamente prodotta, non può ritenersi esistente. La Suprema Corte afferma che “le condizioni per esprimere un valido consenso (anche al rapporto sessuale) prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza”.

Il soggetto è infatti privo di quella coscienza in grado di fornire un valido consenso che è elemento fondamentale affinché il rapporto sessuale possa considerarsi libero.


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