
Danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: ripartizione dell’onere probatorio
L’art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L’elaborato in questione si prefigge la precipua finalità di analizzare – attraverso una panoramica giurisprudenziale – un determinato aspetto dell’articolo sopraccitato, ossia la ripartizione dell’onere probatorio.
Più nel dettaglio, giova precisare che in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., la Giurisprudenza, come vedremo tra breve, ha rilevato che il soggetto c.d. danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul tema è intervenuta con diverse pronunce la Giurisprudenza, rilevando che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
La stessa Corte di Cassazione, Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l’evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell’agente, dall’apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l’efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il “caso fortuito” in senso stretto quanto l’atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell’illecito, incidendo sull’elemento della causalità materiale”.
E ancora la stessa Cassazione ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Sempre la Cassazione, con ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, ha rilevato che, ai fini dell’esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo alle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”.
Altrettanto importante e meritevole di menzione è un’altra ordinanza (Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675), precedente di qualche mese rispetto alla suindicata, la quale – una volta ricostruita la nozione di “caso fortuito” – si sofferma sul peculiare aspetto del corretto riparto dell’onere probatorio, evidenziando a chiare lettere come i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia” debbano essere provati dal danneggiato. Per converso, invece, grava sul custode “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sempre sul tema, continua la Cassazione, rilevando che “se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento”.
In conclusione, la Giurisprudenza ha elaborato il principio, in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., secondo il quale il danneggiato non è tenuto a dimostrare l’assenza di colpa, dovendosi limitare a fornire la prova della derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
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