
Le decisioni solitarie del soggetto: brevi riflessioni sulla categoria degli atti unilaterali
Sommario: 1. Il contratto come paradigma del diritto civile – 2. Diffidenza storica verso l’atto unilaterale – 3. L’articolo 1324 c.c. e la disciplina degli atti unilaterali – 4. Atti unilaterali e principio di recettizietà – 5. Promesse unilaterali e autonomia negoziale
1. Il contratto come paradigma del diritto civile
Il diritto civile si è storicamente configurato come il settore dell’ordinamento deputato alla regolazione dei rapporti tra privati. In tale prospettiva, il contratto ha rappresentato lo strumento privilegiato attraverso cui l’autonomia delle parti si manifesta e si organizza in forma giuridicamente vincolante.
L’accordo contrattuale, fondato sulla convergenza delle volontà, ha assunto nel tempo una funzione quasi paradigmatica. Non sorprende, dunque, che il legislatore codicistico abbia accordato a questa figura una posizione di indiscusso rilievo, facendone il modello ordinario di produzione degli effetti giuridici patrimoniali.
In questo contesto, l’atto unilaterale è stato tradizionalmente guardato con una certa cautela. Il diritto civile, si potrebbe dire con un sorriso appena accennato, ha sempre preferito la conversazione tra due volontà piuttosto che il monologo giuridico di una sola.
2. Diffidenza storica verso l’atto unilaterale
La diffidenza nei confronti degli atti unilaterali non è una peculiarità del diritto moderno. Già nell’esperienza romana tali manifestazioni di volontà venivano guardate con sospetto e frequentemente collocate nell’ambito del diritto pubblico.
Emblematiche sono la pollicitatio e il votum, promesse unilaterali che operavano prevalentemente nel contesto della vita pubblica romana. Esse rappresentavano ipotesi eccezionali rispetto alla regola generale della bilateralità delle obbligazioni.
Questa tradizione culturale ha lasciato tracce evidenti anche nella sistematica del codice civile. La preferenza per il contratto emerge con chiarezza nel tessuto normativo, mentre l’atto unilaterale rimane una figura riconosciuta ma circoscritta.
3. L’articolo 1324 c.c. e la disciplina degli atti unilaterali
Nel sistema codicistico, l’articolo 1324 c.c. stabilisce che gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale sono soggetti alle norme sui contratti, in quanto compatibili. Si tratta di una disposizione di grande rilievo sistematico, che consente di colmare il vuoto normativo attraverso il rinvio alla disciplina contrattuale.
La categoria degli atti unilaterali si presenta tuttavia come estremamente eterogenea. Essa comprende manifestazioni di volontà tra loro assai diverse, accomunate soltanto dal fatto di provenire da un unico soggetto.
Una prima distinzione, ormai classica in dottrina, è quella tra atti unilaterali di volontà e atti che non costituiscono dichiarazioni volitive, quali comunicazioni o dichiarazioni di scienza. Il codice tace, però, su un profilo decisivo: il criterio concreto attraverso cui valutare la compatibilità delle norme contrattuali con tali atti.
4. Atti unilaterali e principio di recettizietà
In linea generale, agli atti unilaterali si applicano le disposizioni che non presuppongono la bilateralità dell’accordo. Essi rappresentano, come è stato efficacemente osservato dalla dottrina, decisioni solitarie del soggetto che le pone in essere.
Di regola tali atti incidono esclusivamente sulla sfera giuridica dell’autore. Non mancano tuttavia ipotesi nelle quali l’atto produce effetti che coinvolgono indirettamente altri soggetti, come nel caso dell’accettazione dell’eredità o dell’abbandono della res mobilis.
Un’ulteriore distinzione rilevante emerge dall’articolo 1334 c.c., che introduce il discrimine tra atti recettizi e atti non recettizi. Gli atti recettizi producono effetti nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario, secondo una logica che preserva l’equilibrio tra autonomia individuale e tutela della sfera giuridica altrui.
5. Promesse unilaterali e autonomia negoziale
Particolare rilievo assumono le promesse unilaterali disciplinate dall’articolo 1987 c.c. La norma stabilisce che esse producono effetti obbligatori soltanto nei casi previsti dalla legge, introducendo così un limite espresso all’autonomia privata.
La ratio della disposizione è quella di salvaguardare il principio dell’accordo e l’intangibilità delle sfere giuridiche individuali. Le promesse unilaterali, infatti, comportano l’assunzione di un’obbligazione senza accettazione del destinatario e senza controprestazione.
Il sistema trova tuttavia un punto di equilibrio nell’articolo 1333 c.c., che disciplina il negozio unilaterale con effetti rifiutabili. Qui l’autonomia negoziale riacquista pieno spazio: l’obbligazione del proponente nasce immediatamente, ma il destinatario conserva la facoltà di rifiutarla. È un modello che mostra come il diritto civile contemporaneo, pur restando fedele alla centralità dell’accordo, sia sempre più chiamato a misurarsi con forme negoziali flessibili e adattabili alle esigenze di una società in continua evoluzione.
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Michela Falcone
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