La concessione di contributi pubblici tra vincoli procedimentali e obblighi contabili

La concessione di contributi pubblici tra vincoli procedimentali e obblighi contabili

L’art. 12 della legge n. 241/1990 e il nuovo contributo degli enti locali alla finanza pubblica

L’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta il fulcro normativo della disciplina in materia di concessione di vantaggi economici da parte della pubblica amministrazione, delineando un percorso procedimentale che si sviluppa attraverso la predeterminazione ex ante dei criteri e delle modalità di erogazione, e il rispetto ex post delle medesime prescrizioni nella fase attuativa. La nota approfondisce il significato giuridico e operativo di tale previsione, evidenziandone le implicazioni in termini di trasparenza, imparzialità e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. In tale quadro, particolare attenzione viene rivolta alla fase dell’impegno di spesa, specie nei casi in cui la contribuzione avvenga a consuntivo, secondo modalità conformi ai principi contabili della competenza finanziaria. L’analisi si estende infine al contributo alla finanza pubblica introdotto dalla legge di bilancio 2025, che impone agli enti locali ulteriori obblighi di accantonamento e vincoli di bilancio, innestandosi nel solco di una disciplina sempre più articolata e rigorosa del rapporto tra amministrazione e risorse pubbliche.

L’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 costituisce una delle norme fondamentali del diritto amministrativo contemporaneo, nella misura in cui disciplina l’attribuzione da parte delle amministrazioni pubbliche di qualsiasi forma di vantaggio economico a favore di soggetti pubblici o privati. La disposizione impone un duplice obbligo: da un lato, quello della predeterminazione dei criteri e delle modalità da seguire nell’erogazione dei contributi; dall’altro, quello della verifica del rispetto di tali criteri nell’adozione del provvedimento finale. Tale assetto normativo rappresenta un baluardo a tutela dell’imparzialità amministrativa, limitando l’arbitrarietà e garantendo la trasparenza dell’azione pubblica, soprattutto in ambiti – come quello dei contributi e dei sussidi – in cui la discrezionalità amministrativa può prestarsi ad usi distorti.

L’obbligo di predeterminazione ha una natura sostanzialmente regolamentare, poiché trova la sua attuazione concreta nei regolamenti adottati dalle singole amministrazioni, i quali, oltre a individuare le finalità pubbliche da perseguire, specificano i soggetti destinatari, i requisiti di accesso e le modalità procedurali da seguire. In tal modo, l’amministrazione si autovincola rispetto all’esercizio della propria potestà, dovendo attenersi rigorosamente a quanto stabilito in via generale, con la conseguenza che ogni deroga o disapplicazione comporterebbe l’illegittimità dell’atto finale. In questa prospettiva, l’autovincolo assume una valenza garantista nei confronti dei consociati, in quanto consente di esercitare un controllo effettivo sull’operato amministrativo, anche in sede giurisdizionale.

La disciplina dell’erogazione dei contributi non può prescindere dal raccordo con la contabilità pubblica, in particolare con le regole relative all’impegno e alla liquidazione della spesa. Secondo quanto previsto dall’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), l’impegno di spesa deve essere assunto entro l’esercizio di competenza e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, anche qualora l’obbligazione giuridica sia già perfezionata. È quindi legittimo, e spesso necessario, che l’impegno avvenga a consuntivo, ossia dopo la realizzazione dell’attività o dell’evento agevolato, purché l’obbligazione risulti esigibile nel medesimo esercizio. In tale contesto, la verifica dell’attività svolta e la documentazione della spesa rappresentano un momento essenziale della fase istruttoria, poiché condizionano la possibilità stessa di procedere all’impegno e alla successiva liquidazione.

La giurisprudenza contabile e amministrativa ha chiarito come la rendicontazione delle spese sostenute sia non solo un adempimento formale, ma un presupposto sostanziale per la legittima erogazione del contributo, in quanto consente di valutare l’effettivo raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’intervento. La mancanza di tale verifica può comportare non solo il venir meno del diritto al contributo, ma anche responsabilità erariali in capo ai funzionari e agli amministratori coinvolti, specie in presenza di elargizioni effettuate in assenza di un quadro normativo e procedurale chiaro e rispettato.

In questo scenario già articolato, si inserisce una nuova serie di obblighi derivanti dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), la quale ha introdotto un contributo strutturale alla finanza pubblica a carico degli enti locali. Tale contributo, la cui entità varia annualmente fino al 2029, deve essere contabilizzato secondo modalità specifiche, dettate dal decreto interministeriale del 4 marzo 2025, che rappresenta il punto di riferimento operativo per comuni, province e città metropolitane. L’innovazione principale introdotta dal decreto riguarda l’obbligo per gli enti di accantonare, nella missione 20 del bilancio, un fondo vincolato (“Fondo obiettivi di finanza pubblica”), che non potrà essere impegnato né utilizzato nel corso dell’anno e che concorrerà al risultato di amministrazione.

Questo fondo, se non utilizzato, genera un’economia di spesa che potrà essere destinata, a seconda della situazione dell’ente, al ripiano del disavanzo o al finanziamento di investimenti, con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità dei bilanci locali nel medio-lungo periodo. La logica sottesa è quella di un bilancio sempre più orientato alla programmazione finanziaria prudente e al controllo della spesa pubblica, in linea con il nuovo concetto di pareggio di bilancio espresso nel valore W2 del prospetto degli equilibri. Tale valore, che tiene conto non solo degli impegni, ma anche degli accantonamenti e delle risorse vincolate non utilizzate, rappresenta il nuovo parametro per la verifica del rispetto dell’equilibrio da parte degli enti locali, superando la logica meramente formale dell’equilibrio tra entrate accertate e spese impegnate.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è chiamato ad attivare meccanismi correttivi, individuando gli enti inadempienti e imponendo un incremento del contributo dovuto, da iscrivere con apposita variazione di bilancio. Il sistema così delineato comporta un innalzamento significativo del livello di responsabilità in capo agli enti locali, che devono monitorare costantemente l’andamento della gestione e assicurare una corretta imputazione delle risorse fin dalla fase previsionale.

In conclusione, la disciplina in materia di attribuzione di vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni si inserisce in un contesto normativo sempre più esigente, in cui la legittimità dell’azione amministrativa si misura non solo sulla base del rispetto delle regole procedimentali, ma anche dell’osservanza dei vincoli contabili e finanziari. L’articolo 12 della legge n. 241/1990 resta il presidio normativo principale a tutela della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, mentre l’evoluzione della disciplina contabile e degli strumenti di bilancio impone agli enti un elevato grado di competenza, vigilanza e programmazione, pena il rischio di responsabilità giuridiche e sanzioni finanziarie. L’equilibrio tra efficienza amministrativa e sostenibilità finanziaria si configura quindi come la nuova frontiera della buona amministrazione.


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Riccardo Renzi

Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.

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