I dispositivi indossabili tra innovazione e diritto: opportunità e rischi nel mondo del lavoro

I dispositivi indossabili tra innovazione e diritto: opportunità e rischi nel mondo del lavoro

Sommario: 1. Introduzione – 2. Ambiti di utilizzo e sicurezza sul lavoro – 3. Salute, performance e limiti della sorveglianza – 4. Intelligenza artificiale e dispositivi indossabili – 5. Quadro normativo e discipline settoriali – 6. Profili di rischio e responsabilità – 7. Prospettive operative e buone pratiche – 8. Conclusioni e sguardo al futuro

 

1. Introduzione

L’ingresso dei dispositivi indossabili (wearables) nel contesto lavorativo rappresenta una delle frontiere più dinamiche dell’intersezione tra tecnologia e diritto.

Nati come strumenti per il benessere individuale, tali dispositivi — dotati di sensori in grado di rilevare parametri biometrici, comportamentali e ambientali — stanno progressivamente conquistando un ruolo nella gestione della sicurezza, nella prevenzione degli infortuni e nell’ottimizzazione ergonomica delle mansioni.

Tuttavia, come spesso accade quando la tecnologia entra nei luoghi di lavoro, l’entusiasmo per l’innovazione incontra presto la prudenza del diritto. La raccolta di dati personali, il rispetto della dignità del lavoratore, la sorveglianza e la responsabilità civile diventano nodi centrali di un equilibrio ancora in via di definizione.

2. Ambiti di utilizzo e sicurezza sul lavoro

I dispositivi indossabili offrono un contributo concreto alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Sensori “man-down” per segnalare cadute, sistemi di localizzazione per lavoratori isolati o dispositivi che rilevano l’esposizione a sostanze nocive costituiscono strumenti preziosi per la prevenzione degli incidenti.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 impone all’impresa di adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro: in tal senso, la tecnologia diventa alleata del datore di lavoro — purché non si trasformi in un grande fratello in divisa da tecnico della sicurezza.

3. Salute, performance e limiti della sorveglianza

Oltre all’aspetto preventivo, i wearables permettono di monitorare parametri fisici ed ergonomici, riducendo stress e affaticamento. Tuttavia, la linea che separa la prevenzione dal controllo è sottile e pericolosamente mobile.

L’utilizzo di tali strumenti deve dunque rispettare il principio di proporzionalità, evitando che la tutela della salute diventi pretesto per una sorveglianza continua. Il diritto, in fondo, insegna che la fiducia non si misura in battiti al minuto.

4. Intelligenza artificiale e dispositivi indossabili

L’integrazione tra wearables e intelligenza artificiale (IA) apre scenari affascinanti quanto complessi.

Gli algoritmi, capaci di analizzare in tempo reale enormi quantità di dati biometrici e comportamentali, possono prevedere situazioni di rischio o di affaticamento e contribuire alla sicurezza collettiva.

Ma dietro la promessa dell’efficienza si celano interrogativi giuridici tutt’altro che secondari: trasparenza e spiegabilità: gli algoritmi devono essere comprensibili e rendere spiegabili le decisioni automatizzate; trattamento di dati sensibili: l’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) impone misure rafforzate per la protezione dei dati biometrici, compresa la valutazione d’impatto (DPIA); decisioni automatizzate e profilazione: se l’IA incide su valutazioni di performance o idoneità, trova applicazione l’art. 22 del GDPR, che tutela il lavoratore da decisioni esclusivamente automatizzate.

La tecnologia, dunque, può assistere l’uomo, ma non sostituirne il giudizio: diversamente, rischieremmo di affidare la dignità umana al verdetto di un algoritmo.

5. Quadro normativo e discipline settoriali

La cornice giuridica di riferimento è stratificata.

L’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta la sorveglianza a distanza salvo specifici accordi sindacali o autorizzazioni amministrative.

Il GDPR regola i trattamenti di dati personali, imponendo principi di liceità, minimizzazione e trasparenza, mentre la normativa nazionale e le linee guida del Garante impongono, per trattamenti ad alto rischio, una valutazione d’impatto.

Qualora i dispositivi siano qualificabili come medical devices, trova applicazione anche il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), che introduce obblighi di vigilanza post-commercializzazione e responsabilità per i produttori.

Un mosaico normativo complesso, che impone alle imprese una conoscenza accurata e un approccio integrato, in cui diritto del lavoro, privacy e diritto sanitario convergono.

6. Profili di rischio e responsabilità

L’utilizzo dei dispositivi indossabili, soprattutto se integrati con IA, comporta rischi significativi.

Tra questi: la raccolta massiva di dati, la profilazione non autorizzata, la violazione della dignità e la responsabilità civile per malfunzionamenti o danni.

La giurisprudenza ha più volte affermato che l’interesse del datore di lavoro alla sicurezza non può mai prevalere in modo assoluto sui diritti fondamentali dei lavoratori.

Il Garante per la privacy, del resto, ha già sanzionato casi di monitoraggio illegittimo, con multe anche superiori a 50.000 euro: segnale eloquente che, in materia di dati personali, “prevenire” non è solo un verbo tecnico, ma un obbligo giuridico.

7. Prospettive operative e buone pratiche

Per un impiego conforme e sostenibile dei wearables in ambito lavorativo, le imprese dovrebbero adottare alcune misure concrete: definire policy aziendali chiare su finalità, modalità e limiti d’uso; fornire informative trasparenti e, ove necessario, raccogliere il consenso informato; effettuare DPIA nei casi di rischio elevato; garantire minimizzazione dei dati e controllo periodico sull’accuratezza degli algoritmi; evitare sorveglianza generalizzata, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori; promuovere un equilibrio costante tra sicurezza ed etica, tra efficienza e rispetto della persona.

Solo un approccio fondato su consapevolezza e proporzionalità può coniugare la protezione del lavoratore con l’innovazione tecnologica.

8. Conclusioni e sguardo al futuro

I dispositivi indossabili e l’intelligenza artificiale rappresentano, senza dubbio, un’opportunità straordinaria per migliorare la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, la vera innovazione non risiede nel numero di sensori applicati, ma nella capacità di governare il dato con equilibrio e responsabilità.

Il futuro prossimo richiederà giuristi capaci di dialogare con gli ingegneri, datori di lavoro attenti alla dignità umana e tecnologie che non sostituiscano l’uomo, ma ne amplifichino la consapevolezza.

In definitiva, l’evoluzione normativa dovrà garantire che il progresso non diventi invasione, e che la tecnologia rimanga, com’è giusto che sia, al servizio della persona e non il contrario.


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