Tribunale di Vicenza, sez. II, 22 febbraio 2016

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Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem. Cosi, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.


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