Natura giuridica della graduatoria di concorso e sua impugnazione

Natura giuridica della graduatoria di concorso e sua impugnazione

Il TAR Lazio, Sezione IV ter con la recentissima sentenza n. 11082 del 06/06/2025, inerente il ricorso intentato da una candidata, idonea non vincitrice, per l’annullamento della graduatoria di merito degli idonei di un concorso pubblico e degli atti connessi e conseguenti di scorrimento della graduatoria, delinea la natura giuridica della graduatoria di un concorso pubblico e il regime della relativa impugnazione.

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei titoli di merito (indicati nel curriculum vitae e non riportati nel form di domanda) e le modalità con le quali l’Amministrazione ha proceduto ai successivi scorrimenti della graduatoria; la candidata impugna l’ultimo avviso di scorrimento relativo al concorso in oggetto, unitamente alla graduatoria utilizzata dalle Amministrazioni, originariamente pubblicata in data 19/04/2023, aggiornata e modificata, da ultimo, in data 15/04/2025, nella parte in cui non la ricomprende in ragione dell’asserita, erronea, valutazione – allora compiuta – da parte della Commissione esaminatrice dei titoli di studio dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo; la ricorrente sostiene che “la graduatoria aggiornata il 15.04.2025 non può dirsi lo stesso provvedimento reso pubblico il 19.04.2023, poiché riformata/modificata nella sua parte sostanziale”, per effetto dell’accoglimento “di numerosi ricorsi presentati dai candidati” e imputa all’Amministrazione di avere commesso errori di calcolo nella individuazione della consistenza numerica delle posizioni da ricoprire. Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della graduatoria finale di merito del 19/04/2023 e chiedono il rigetto nel merito del ricorso.

E’ interessante l’assunto del Collegio, il quale nella sentenza in oggetto ha modo di evidenziare che “L’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale, unico e indivisibile, ma un tipico atto ad oggetto plurimo, che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2021, n. 11185); ne deriva che le modifiche o gli “aggiornamenti” dell’originaria graduatoria, relativamente alla posizione di singoli candidati, per effetto di interventi in autotutela dell’amministrazione o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, non determinano il sorgere di un “nuovo atto”, che resta “formalmente unico” anche se “scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso” e, dunque, impugnabile da ciascun partecipante entro il termine decadenziale decorrente dalla determinazione della lamentata lesione personale, attuale e concreta; il ricorso è dichiarato conseguentemente irricevibile quanto all’impugnazione della graduatoria del 15/04/2025, poiché la lesione della sfera giuridica della ricorrente era riconducibile già all’atto pubblicato in data 19/04/2023, non tempestivamente impugnato.

Il Collegio coglie altresì l’occasione per riaffermare il principio assolutamente consolidato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che – diversamente dall’ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria – investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo” (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; conforme, di recente, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2397).

Nel caso di specie, la contestazione di errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza delle posizioni da ricoprire attiene alle “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria”, che esulano da scelte discrezionali, espressione di potere amministrativo e idonee a configurare una posizione di interesse legittimo; la pretesa erroneità delle modalità dello scorrimento della graduatoria incide, invece, sul c.d. “diritto all’assunzione” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), costituendo una situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428; per la giurisprudenza di questa Sezione v. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391 e, più di recente, 19 dicembre 2024, n. 23056).

Il Collegio conclude richiamando i principi ormai consolidati, quali la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa esclusivamente per le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina; la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all’assunzione; il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671).


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Ornella Rossi

Segretario Comunale in Toscana, OIV presso Enti Locali e ASL, privacy officer, interessata alla formazione in ogni settore degli Enti Locali

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