Il complesso rapporto tra diritto e tecnologia: diffamazione e fake news online
Il termine fake news oggi è un termine utilizzato in modo generico che racchiude fenomeni che presentano caratteri diversi tra loro, in generale si fa riferimento alla diffusione di notizie false che generano disinformazione. Principalmente le tematiche oggetto di fake news sono la politica, la cronaca, la scienza1.
Abbiamo ben tre categorie di fake news classificate in base al grado di falsità e alla presenza di un intento doloso di danneggiare il soggetto a cui la notizia si riferisce. In primo luogo, nel caso in cui la notizia non vera sia raccontata in modo non accurato e grossolano, senza un proposito doloso di danneggiare il soggetto a cui la notizia si riferisce ma caratterizzata dall’assenza di un corretto controllo delle fonti o dal travisamento dei fatti, in questo caso la falsa notizia viene qualificata come misinformation2; in secondo luogo, quando si divulgano notizie fondate su fatti reali (nella maggior parte dei casi si tratta di fatti personali) presentate in modo manipolato, tale da avere un’ampia diffusione con lo scopo di danneggiare la persona a cui i fatti vengono riferiti, in questo caso la fake news si qualifica come malinformation3; in terzo luogo, quando invece la notizia è caratterizzata sia da falsità sia da un intento doloso di colui che la diffonde, la fake news viene qualificata come disinformation4.
Il rapporto tecnico stilato da AgCom nel 2018 che ha avuto ad oggetto lo studio delle strategie di disinformazione e le fake news ha riportato molte fattispecie che rientrano nella categoria delle fake news, ribadendo che è una categoria generica ed inclusiva di fenomeni in parte accomunati da simili problematiche ma in parte con caratteri molto diversi tra loro, e ne sono alcuni esempi5:
notizie (del tutto o parzialmente) corrette che però utilizzano una titolazione sensazionalistica (a scopi di clickbaiting – cattura dei click);
notizie provenienti da fonti che non hanno effettuato un’opportuna attività professionale di verifica delle fonti;
notizie satiriche che, talvolta, lette fuori contesto, possono essere percepite dai cittadini come reali ledendo l’onore e la reputazione dei soggetti a cui la notizia si riferisce;
notizie provenienti da fonti specializzate in pettegolezzi o rumors e pseudoscienza, caratterizzate dal ricorso ad annunci (di eventi di attualità o scoperte scientifiche) non verificati.
Le fake news (notizie false) sono divenute una piaga sociale ancora più profonda soprattutto con la digitalizzazione dei mezzi di comunicazione. Internet è un mezzo di comunicazione abbastanza semplice da utilizzare ed ormai ottenibile a costi contenuti, gli utenti che navigano nel web sono ormai oltre che fruitori di informazioni che circolano nel cyberspazio anche potenziali produttori di notizie. Ad oggi chiunque può diffondere informazioni sul web senza effettuare prima dei controlli di attendibilità della fonte da cui hanno recepito l’informazione.
La diffusione di notizie che poi si scoprono false, ma che nel frattempo si sono rapidamente diffuse ha un impatto negativo sui canali di informazione.
La libertà di manifestazione del pensiero non è illimitata ma può essere compressa in modo proporzionale alla realizzazione di finalità ed interessi di pari rango, come ad esempio la tutela dei diritti della personalità o della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Bisogna valutare se la diffusione di fake news, in effetti sia un aspetto della libertà di manifestazione del pensiero o meno, più che altro le notizie false si potrebbero considerare come un aspetto collaterale tollerabile all’interno di uno Stato democratico che riconosce e garantisce la libertà di espressione. L’uso del mezzo della censura potrebbe porre un freno alla diffusione di notizie false ma sarebbe uno strumento troppo invasivo poiché creerebbe un mercato delle idee limitato che produrrebbe a sua volta un’opinione pubblica “menomata”6. Contrariamente a quanto detto nelle righe precedenti, ossia se è possibile considerare la diffusione di fake news come una fattispecie che trovi tutela nell’art. 21 Cost. (libertà di espressione del proprio pensiero), favorire una libera circolazione delle idee senza limitare il fenomeno delle fake news realizza un’eterogenesi dei fini, perché senza nessun intervento dello Stato che in qualche modo contrasti o limiti il dilagare di fake news non garantisce un corretto ed efficace funzionamento del mercato delle idee ma si ha addirittura l’effetto contrario, ossia, la diffusione di fake news che circolano nel mercato delle idee finisce per deteriorare e falsare il sistema informativo, quindi, di conseguenza non si formerà una pubblica opinione corretta e veritiera perché gli individui non saranno in grado di discernere su quanta verità e quanta falsità ci sia nelle informazioni che circolano nel sistema informativo. “Sembrerebbe” poter escludere che le fake news possano avere una copertura costituzionale come un aspetto specifico del diritto di manifestazione del proprio pensiero, perché soprattutto nelle esperienze giuridiche europee la libertà di espressione trova una più evidente declinazione in “diritto ad informare” ad “essere informati” e di “ricerca delle informazioni”, diritti funzionali alla realizzazione del diritto ad una corretta informazione da cui possa derivare la formazione di un’opinione pubblica basata sulla circolazione di notizie veritiere. Per cui interventi statali rivolti a contrastare o quanto meno limitare la diffusione di fake news sono più che giustificati. Sia che si opti per una tutela della libertà di espressione priva di limitazioni normative sia per una limitazione della libertà di espressione attraverso interventi normativi, in entrambi i casi si avrebbero effetti negativi sul sistema informativo, perché nella prima ipotesi il sistema informativo sarebbe alterato dalla diffusione di notizie false, nella seconda ipotesi strumenti di censura e una rigida regolarizzazione a cui sarebbero sottoposti gli operatori del sistema informativo non garantirebbero una libera formazione del pensiero. L’elemento da ricercare sia se si opti per la prima ipotesi sia per la seconda è sempre l’equilibrio tra i due interessi contrapposti (libertà di espressione, tutela dei diritti della personalità e dell’ordine pubblico) non essendo efficaci né un’eccessiva ampiezza del diritto di manifestazione del pensiero che sfoci in un abuso di tale diritto né un’eccessiva regolarizzazione del sistema informativo e un’iper-responsabilizzazione dei suoi operatori. Ciò che pare necessario è la determinazione di un equilibrio all’interno del trinomio tecnologia-diritto-diritti della personalità.
Nel nostro ordinamento giuridico è prevista una contravvenzione nei confronti di coloro che divulghino fake news7, tale norma è a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità. La divulgazione di fake news, oltre a costituire un fenomeno che possa ledere beni giuridici collettivi come l’ordine pubblico, la divulgazione di fake news potrebbe ledere anche beni giuridici individuali come l’onore e la reputazione; la diffusione di false notizie potrebbe anche integrare per cui la fattispecie del reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 del Codice penale.
L’atteggiamento delle Procure e dei Tribunali rispetto ai casi di fake news che circolano sul web e che sono lesivi della reputazione degli individui a cui le false notizie si riferiscono risulta essere un atteggiamento lassista, ciò si deduce dal fatto che la maggior parte delle querele presentate dai soggetti che si ritengono offesi finiscono con l’archiviazione delle indagini preliminari, ossia, ad un nulla di fatto. L’atteggiamento della magistratura sembra tollerante verso tale fenomeno, in parte perché ad oggi il linguaggio ed i toni sul web non sembrano proiettati verso toni civili e pacati ma il linguaggio che fa da padrone sul web è caratterizzato da toni aggressivi e scurrili, tale per cui in questi contesti digitali termini che normalmente in altri contesti sociali risulterebbero offensivi della reputazione altrui, ormai, sembrano essere tollerati, per cui risulta nella maggior parte dei casi che le fattispecie oggetto di querela, in concreto non integrino il reato di diffamazione. Uno dei casi in cui è possibile percepire questo atteggiamento tollerante delle procure verso la diffusione di fake news è il caso che ha visto protagonisti i cantanti J-Ax e Fedez. In un sito web di gossip era stata pubblicata la falsa notizia che i due erano stati fermati dalla polizia in possesso di sostanze stupefacenti e per questo portati in caserma, la notizia si diffuse rapidamente perché anche altri siti a loro volta riportarono tale notizia provocando un circolo vizioso infinito. I due cantanti presentarono querela ma il Pubblico ministero richiese al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione perché anche se il reato di diffamazione era «oggettivamente configurabile» il comportamento dell’indagato rientrava «nel contesto della disinformazione che spesso caratterizza l’ambito delle notizie dedicate al cosiddetto gossip con la spettacolarizzazione del pettegolezzo»8, per cui secondo il Pubblico Ministero la condotta dell’indagato sarebbe stata scriminata dal diritto di satira. È come se coloro i quali godono di una pubblica notorietà (es. artisti, politici) debbano avere un livello di tolleranza maggiore di vedere lesi il proprio onore e la propria reputazione rispetto a soggetti privati che non godono della stessa notorietà.
La diffusione di false notizie o fake news è un fenomeno relativamente recente, oggi il fenomeno è di gran lunga amplificato a causa di internet, strumento ad ampia diffusione, attraverso il quale le notizie si propalano in tempi brevissimi. La diffusione di false notizie può integrare varie fattispecie di reato a seconda del bene giuridico leso; può ledere beni come l’ordine pubblico o la sicurezza sociale, oppure beni giuridici individuali come l’onore e la reputazione. La tematica delle fake news in quanto lesive della reputazione altrui si intreccia con le cause scriminanti, ossia, con il diritto di critica e cronaca giudiziaria poiché se un giornalista riporta su un articolo false notizie, la condotta di quest’ultimo non risulta scriminata a causa del fatto che uno dei presupposti fondamentali dell’esercizio del diritto di cronaca o critica è la verità dei fatti, fermo restando l’applicazione della verità putativa; se le notizie diffuse a mezzo internet, a mezzo stampa ecc. risultano false il soggetto potrebbe incorrere nel reato di diffamazione.
A tal proposito, si fa richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione, nello specifico la sentenza del 12 maggio 1999 n. 12028, riguardante un caso di condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa per cui era stato condannato un giornalista autore dell’articolo lesivo della reputazione altrui. L’oggetto dell’articolo riguardava il racconto su un esposto inviato alla Guardia di Finanza da parte di due soggetti per sollecitare delle indagini in merito ad una determinata questione. Il giornalista nell’articolo non si era limitato a raccontare i fatti ma aveva aggiunto una notizia non vera9, ossia, che oltre alla denuncia presentata alla Guardia di Finanza vi era stata l’apertura delle indagini da parte del Pubblico Ministero, cosa assolutamente falsa. Per questo la condotta del giornalista secondo i giudici di merito e anche secondo i giudici di legittimità non poteva inserirsi nella categoria delle condotte riconosciute come esercizio del diritto di critica o cronaca perché la notizia non era veritiera; la verità è il primo elemento che deve sussistere per l’esercizio del diritto di cronaca o critica da cui dipendono gli altri presupposti affinché si possano esercitare correttamente tali diritti.
1Vedi. AGCOM, News vs. fake nel sistema dell’informazione – Interim report indagine conoscitiva delibera n. 309/16/CONS, Pubblicazione 23-11-2018 – Documento – AGCOM, 23/11/2018
2 AGCOM, Rapporto tecnico- Le strategie della disinformazione online e la filiera dei contenuti fake, Documento generico 09-11-2018 1541763433144 – Documento – AGCOM, 09/11/2018
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Ibidem
6 G. PITRUZZELLA O. POLLICINO S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017, p. 6
7 Art. 656 c.p.: «Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309»
8 Cfr. Richiesta di archiviazione del 23.7.2019 nell’ambito del P.P. 1733/18 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; Richiesta di archiviazione del 16.7.2020 nell’ambito del P.P. 1347/20 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese
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