Legge di bilancio 2023: assunzioni under 36

Legge di bilancio 2023: assunzioni under 36

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36 con lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile. Si tratta di un’ agevolazione contributiva del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per 3 anni dalla data di assunzione che deve avvenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. L’agevolazione contributiva vendita a 4 anni per i datori di lavoro che assumono giovani nelle zone cosiddette svantaggiate, ovvero Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I datori di lavoro destinatari della suindicata norma sono tutti i datori di lavoro privati ​​,imprenditori e non imprenditori , compresi anche quelli agricoli; sono esclusi, invece, i datori di lavoro domestico, le imprese del settore finanziario e le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D. Lgs n. 165/2001).

I datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo devono soddisfare le seguenti condizioni: essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC); rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale; non devono aver preceduto nei 6 mesi antecedenti l’assunzione e non devono procedervi nei 9 mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione del personale nella stessa unità produttiva (legge n. 223/1991).

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale , l’assunzione deve essere a tempo indeterminato , anche a tempo parziale, e deve riguardare un lavoratore che non abbia mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale disposizione non è immediatamente operativa in quanto l’incentivo rientra nel quadro temporaneo (cd Temporary Framework) per le misure di aiuto a sostegno dell’economia a causa dell’emergenza epidemiologica, per cui l’erogazione dell’incentivo è sottoposta all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione.


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