LEGGE SEVERINO: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario

LEGGE SEVERINO: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario

Cass, Sez. Un., ord., 28.5.2015, n. 11131

a cura di Maria Amoruso

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa avverso il provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco ex art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (cd. legge Severino), trattandosi di atto vincolato e non discrezionale, incidente – ancorché a tempo determinato – sul diritto soggettivo di elettorato passivo della persona investita della suddetta funzione pubblica, il quale non si esaurisce con la partecipazione alle elezioni ma si estende anche all’espletamento delle funzioni per le quali si è eletti.

Il fatto

Nel caso di specie, il Sindaco di Napoli impugnava il provvedimento del Prefetto di Napoli con il quale veniva sospeso dalla carica, stante la sussistenza della causa di sospensione di cui all’art. 11, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 235/2012 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”), chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari.

Il T.A.R. Campania – Napoli accoglieva provvisoriamente la domanda cautelare e, pertanto, sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato.

L’ordinanza del T.A.R. veniva impugnata dal Movimento Difesa del Cittadino (intevenuto ad opponendum nel giudizio) che, oltre a contestare il merito del provvedimento del giudice di prime cure, sosteneva il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito.

Il Consiglio di Stato rigettava nel merito l’appello e confermava la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, poiché il provvedimento del Prefetto non incide sul diritto di elettorato passivo ma sull’esercizio del mandato.

Avverso tale pronuncia, il Movimento Difesa del Cittadino proponeva regolamento di giurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 11131 del 28.5.2015, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, devolvendo la materia alla giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare, il Supremo Consesso di Legittimità – richiamando altra pronuncia delle Sezioni Unite, n. 5574/2012 – ha confermato il principio secondo cui in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato passivo.

La giurisdizione del giudice ordinario non subisce alcun limite o deroga perché la questione di eleggibilità è stata introdotta mediante l’impugnazione di un provvedimento di decadenza in quanto, in tale caso, la decisione verte non sull’annullamento del provvedimento ma sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo.

Invero, il provvedimento di sospensione incide sul diritto di elettorato passivo, in quanto questo si estrinseca, non solo con la partecipazione alle elezioni, ma anche con lo svolgimento delle funzioni che si è chiamati ad esercitare a seguito dell’investitura popolare.

La circostanza che la sospensione sia stata pronunciata con un provvedimento amministrativo, di natura vincolata, non incide sulla devoluzione della giurisdizione, posta la sua incidenza su un diritto soggettivo, che ne risulta compresso.

Nell’emanazione di tale provvedimento, inoltre, non è riconosciuta al Prefetto alcuna discrezionalità circa la sua adozione, la sua decorrenza o la sua durata dovendo egli, al ricorrere di determinate circostanze (nella specie, l’intervento di una condanna non definitiva ad un anno e tre mesi di reclusione per il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.) pronunciare lo stesso, ai sensi dell’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 235/2012.

Nè appare opportuno rilevare che la controversia de qua rientri, da un lato, nell’ambito applicativo dell’art. 119, co. 1, lett. e), c.p.a., in quanto la norma testè citata attiene allo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e dall’altro, nelle norme inerenti il funzionamento degli organi degli enti locali.

Vero è che, invece, il provvedimento di sospensione ex art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012 incide sul buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. ma, secondo le Sezioni Unite, tale rilievo non appare pertinente alla stregua di una comparazione tra i diritti in conflitto, dalla quale appare prevalente la riferibilità del provvedimento al diritto soggettivo di elettorato passivo.

Le Sezioni Unite, al fine di corroborare la propria conclusione, hanno richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale (citata dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio amministrativo) la quale sostiene che il diritto di elettorato passivo è da ricondursi alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost. conseguendo, da ciò, la prevalenza delle norme che non lo limitano o comprimono.


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