Lo straining

Lo straining

To strain significa stringere, distorcere, mettere sotto pressione. Si tratta di un’azione, anche occasionale, compiuta dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente, azione ostile e discriminatoria, che danneggia il lavoratore, in quanto ha effetti duraturi sulla salute psico-fisica della persona, che nel frattempo peggiora la sua situazione lavorativa. E’ una sorta di mobbing attenuato.

Il caso: Un’insegnante di scuola pubblica veniva adibita a segretaria amministrativa dello stesso istituto, in quanto ritenuta inidonea all’insegnamento. Di conseguenza, proponeva l’azione risarcitoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, in quanto il demansionamento le aveva cagionato un danno non patrimoniale. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto il diritto della donna al risarcimento, in quanto ha ravvisato una violazione della norma di cui all’art. 2087 c.c., relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla salute dei lavoratori, nonché il nesso causale fra la condotta del datore di lavoro e il danno subito dalla dipendente. Il Ministero proponeva poi appello, che veniva rigettato, e poi ricorreva per Cassazione, che respingeva il ricorso con l’ordinanza n. 3977 del 19.02.2018.

Sul punto, i giudici di Piazza Cavour, interpretando estensivamente l’art. 2087 c.c. (quindi sulla base dell’art. 32 Cost.), hanno affermato che l’obbligo posto a carico del datore di lavoro è anche quello di impedire che nel proprio ambiente lavorativo si verifichino situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona. La responsabilità del datore, quindi, sorge in caso d’inadempimento di obblighi legali e contrattuali, o in caso di mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede. Anche se le vessazioni del datore di lavoro al lavoratore sono sporadiche, ma cagionano un danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, tale danno va risarcito.


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