Furto in supermercato: inapplicabile l’aggravante della destrezza

Furto in supermercato: inapplicabile l’aggravante della destrezza

Un cittadino peruviano si era recato presso il centro commerciale di Rovigo, per l’acquisto di un lettore DVD, dal prezzo non particolarmente elevato. Non avendo a disposizione denaro contante o bancomat con cui pagare il corrispettivo del bene, lo riponeva nella borsa della convivente, eludeva il sistema antitaccheggio (che nel frattempo non suonava), usciva dall’esercizio, saliva nella propria autovettura per recarsi a casa.

Un addetto alla sicurezza lo fermava e chiamava le forze dell’ordine, che accorrevano immediatamente.

Entrambi i soggetti venivano citati in giudizio avanti il Tribunale di Rovigo per furto aggravato dalla violenza sulle cose e destrezza. All’udienza fissata, venivano sentiti i testi, che confermavano i fatti descritti nel capo d’imputazione; un teste, però, non ricordava esattamente le persone. Dall’altro lato, però, le fotografie ricavate dalle telecamere del centro commerciale si presentavano diverse da quelle depositate precedentemente in formato tessera.

Una volta chiusa l’istruttoria, il P.M. richiedeva la condanna degli imputati a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre a € 200,00 di multa. La difesa, invece, richiedeva l’assoluzione degli imputati, per carenza di prove a loro carico: dalle telecamere di videosorveglianza, non era facile identificarli, perché i volti non risultavano visibili e non era stata data prova della qualità della definizione dell’immagine delle telecamere. Gli imputati non guardavano la telecamera, perciò era difficile immortalarne i volti.

In subordine, la difesa richiedeva di non applicarsi l’aggravante della destrezza, perché il lettore DVD era stato prelevato da uno scaffale dell’esercizio commerciale, e la condotta non era caratterizzata da una particolare abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo della cosa (cfr. Cass. Pen. Sez. V, sentenza 26560 del 16.03.2011).

Il giudice ha condannato gli imputati alla pena richiesta dall’accusa, contestando l’aggravante del mezzo fraudolento, cioè l’elusione del dispositivo antitaccheggio (art. 625 n.2 c.p.), ma non quella della destrezza, basandosi sulla sentenza sopra citata.


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