Testimonianza assistita: quando l’imputato può non rispondere?

Testimonianza assistita: quando l’imputato può non rispondere?

Abstract. Il presente contributo analizza la peculiare ed eccezionale condizione, nella quale l’imputato si trova a rivestire l’ufficio di testimone. Infatti in linea di massima, l’imputato è incompatibile nel ricoprire la qualifica di teste, in quanto – a differenza del testimone – l’ordinamento non lo sottopone all’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. Quando ricopre, invece, l’ufficio di testimone assistito, l’imputato ha l’obbligo di dire la verità (seppur limitato specificamente sul fatto altrui già dichiarato). Tuttavia, ci sono delle ipotesi (trascurate dagli operatori del diritto) in cui il sistema penale italiano, consente al testimone assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere.

 

Partiamo dal presupposto che, nelle ipotesi eccezionali in cui l’imputato è sentito in qualità di testimone, è assistito obbligatoriamente dal difensore di fiducia. Nel caso in cui non avesse nominato un difensore di fiducia, il giudice dispone de plano un difensore d’ufficio, poiché il soggetto si trova in una delicata posizione che potrebbe, da un momento all’altro, compromettere la sua libertà personale. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 13 Cost. fa parte del novero dei quattro diritti  espressamente riconosciuti come inviolabili dalla Carta Costituzionale, motivo per il quale ha bisogno della massima tutela giurisdizionale.

Il legislatore ha previsto due categorie di testimonianza assistita:

– la prima opera nei confronti dei soli imputati collegati o connessi teleologicamente (esempio di connessione teleologica: omicidio e occultamento di cadavere) quando il procedimento penale a loro carico non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile. Costoro, possono deporre come testimoni assistiti se hanno reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri (art.64/3, lett. c). Ergo, la compatibilità con la qualifica di teste è strettamente limitata alla deposizione sui fatti altrui, già dichiarati.

– la seconda opera quando il processo penale si è concluso con sentenza irrevocabile nei confronti dell’imputato connesso o collegato di qualsiasi tipo. Questa categoria, non solo deve rispondere secondo verità sui fatti altrui già dichiarati, ma anche sui fatti propri. Come è ben intuibile, a differenza del teste comune, in questi casi è fondamentale l’ausilio di un avvocato.

Nella disciplina dei testimoni assistiti, il difensore ha un ruolo chiave e dalla sua bravura dipendono le dichiarazioni del teste assistito. A ragione del vero, bisogna menzionare che il testimone assistito, poiché è pur sempre un imputato, sia pure connesso o collegato, non trova riscontro nei suoi confronti l’intera disciplina ex art. 63 c.p.p. a tutela delle dichiarazioni auto-indizianti. E cioè, se egli rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi a proprio carico, il giudice o PM non interrompono l’esame, né tantomeno gli comunicano gli avvertimenti, né lo invitano a nominare un difensore, che peraltro è già presente. Per questo, il difensore assume un ruolo chiave: nonostante le dichiarazioni auto-indizianti, l’esame prosegue normalmente.

Il codice di procedura penale (art. 197-bis/1), ci illustra come l’imputato in un procedimento connesso, può esser sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena. La disciplina vige anche qualora costoro non abbiano mai reso dichiarazioni su fatti altrui.

Infatti, questi imputati connessi “giudicati” vengono definiti dalla dottrina testimoni “permanenti”[1], visto che l’obbligo di verità sopra menzionato non è limitato alle sole dichiarazioni già svolte su fatti altrui (eventualmente fatte),  riguarda anche i fatti propri. Se è pur vero che essi godono del privilegio contro l’autoincriminazione ex art. 198/2 c.p.p., quest’ultimo non trova applicazione per i fatti diversi da quelli giudicati.

Tuttavia, il legislatore garantisce attraverso l’art. 197-bis/4 un privilegio speciale alla suddetta categoria. Il solo condannato con sentenza irrevocabile, il quale nel processo a suo carico aveva negato la propria responsabilità, non può esser obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti. Questo privilegio, però, non si applica alla persona nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, art. 444 c.p.p.).

Per quanto riguarda i testimoni assistiti prima della sentenza irrevocabile, bisogna prestare attenzione. Innanzitutto, si devono prendere in considerazione i presupposti, i quali fanno scattare l’obbligo di deporre nella veste di testimone: 1) l’imputato deve esser avvisato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone (con l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice); 2) l’imputato connesso, una volta avvertito, deve aver reso dichiarazioni su fatti altrui (i quali devono esser collegati o connessi teleologicamente).

Sono prerequisiti che rendono la compatibilità ad assumere l’ufficio, condizionata e parziale. La condizione è che l’imputato deve aver reso dichiarazioni su fatti altrui; la parzialità, invece, deriva dal fatto che è limitata ai singoli fatti già dichiarati.

Al di là del generale privilegio contro l’autoincriminazione ex art. 198/2 riguardante reati diversi da quelli oggetto del processo a loro carico (riconosciuto anche agli imputati giudicati), il legislatore ha previsto un privilegio aggiuntivo a costoro (imputati teleologici).

Visto l’art. 197-bis/4, l’imputato collegato o connesso teleologicamente, può non rispondere sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

Tanto ciò premesso, è bene precisare – altresì per non risultare contradditori con quanto affermato in precedenza – che l’obbligo testimoniale vige esclusivamente per i fatti altrui già dichiarati, l’unica ipotesi in cui l’escussione del teste assistito può inerire alla propria responsabilità è quella ove le precedenti dichiarazioni vertano su fatti inscindibili. Tutto ciò comporta che, quando i fatti non si possono scindere, la facoltà di non rispondere sul fatto proprio si estende altresì al fatto altrui.

Facendo un esempio concreto, per evitare che quanto detto finora risulti privo di riscontro fattuale, poniamo il caso che:

Tizio, imputato (collegato/connesso teleologicamente) per furto di un’autovettura, viene escusso nel processo contro Caio, imputato di rapina. A Tizio, in udienza dibattimentale, viene chiesto: “Lei era a conoscenza che Caio era in difficoltà economica?”. In questo caso, qualsiasi risposta possa dare Tizio, riguarderebbe esclusivamente la responsabilità di Caio. Ergo, se Tizio decidesse di parlare diverrebbe automaticamente teste assistito e dovrà rispondere secondo verità anche ad ulteriori domande in merito, altrimenti commetterebbe il delitto di falsa testimonianza.

Viceversa, se la domanda posta fosse “Lei ha mai visto la macchina che Caio ha usato per la rapina?”, Tizio, assumerà comunque la veste di teste assistito, ma potrà tacere su tutte le domande che riguardano tale tema di prova.

[1] TONINI-CONTI, Manuale di Procedura Penale, XIX ed., Giuffrè, Milano, 2024, p. 251.

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