Il recente indirizzo della Suprema Corte in materia di mantenimento al figlio maggiorenne.

Il recente indirizzo della Suprema Corte in materia di mantenimento al figlio maggiorenne.

La  delicata tematica del mantenimento in favore dei figli, si rende ancor più ostica, nel caso i cui la prole sia maggiorenne e per tale ragione, la Suprema Core ha rimodellato e reindirizzato numerose volte il proprio orientamento nel corso degli ultimi anni.

Specificatamente, nel corso del 2025, gli Ermellini hanno ridefinito con maggior forza l’applicazione dei principi già annoverati all’interno del nostro Codice civile.

L’obbligo dei genitori alla contribuzione al mantenimento dei figli non prevede un limite d’età rigido e ben definito, ma sussiste fintanto che il figlio persegua con impegno un percorso di formazione e/o di inserimento nel mondo lavorativo.

Le ultime pronunce hanno cristallizzato il principio secondo il quale il mantenimento dei figli maggiorenni cessa nel caso in cui  manchi o sia venuto meno un progetto concreto di autonomia o se il soggetto che lo riceve non dimostri la reale necessità del contributo. Nell’arco dell’anno appena trascorso, la giurisprudenza si è orientata pacificamente verso un punto di equilibrio: sostenere i figli sì, ma solo nel rispetto dei principi di proporzionalità e auto-responsabilità, i quali si ergono oggi a metro di valutazione atto a definire la necessità del mantenimento stesso.

Il mantenimento dei figli è uno dei cardini del diritto di famiglia italiano, fondato su principi costituzionali e norme codicistiche che pongono al centro la responsabilità genitoriale.

Un principio intoccabile e costituzionalmente garantito a norma del disposto di cui all’articolo 30 Cost., il quale stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Da qui discende un obbligo che non può dirsi sia circoscritto all’aspetto meramente economico, essendo invece comprensivo di tutto ciò che serve alla crescita, all’educazione e alla formazione del minore.

Il Codice civile, ai sensi  degli articoli 315-bis e 316-bis, ribadisce il medesimo principio, affermando che i figli hanno diritto a ricevere dai genitori  tutti i mezzi adeguati alle loro esigenze, tenendo conto delle capacità economiche di ciascuno. Tale obbligo discende dal semplice status genitoriale e non richiede l ‘emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria competente per esistere: si tratta di un dovere naturale e giuridico che sorregge il rapporto familiare fin dalla sua nascita. Il giudice competente  interverrà  solamente allorquando la coppia scegliesse di separarsi, di incardinare un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, oppure qualora uno dei genitori non adempisse spontaneamente ai propri doveri.

In tali casi, il tribunale stabilirà un contributo proporzionato alle risorse economiche e al tenore di vita familiare, valutando anche le esigenze concrete del figlio in relazione all’età e al percorso formativo dallo stesso intrapreso. Il mantenimento, infatti, non riguarda solo il vitto e l’alloggio: comprende le spese per istruzione, la cura della salute, le attività sportive e quelle di rilievo culturale, oltre al necessario per garantire uno sviluppo armonioso e coerente con le possibilità economiche dei genitori.

Quando si tratta la delicata tematica del mantenimento, il punto di equilibrio è certamente  la proporzionalità. L’articolo 316-bis del Codice civile stabilisce che entrambi i genitori devono contribuire “in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche”, secondo un principio di equità che esiste anche dopo l’avvenuta separazione o il divorzio.

Sostanzialmente, il mantenimento non può esser definito, astrattamente, come un importo fisso, bensì come un contributo variabile, da calibrare in forza di un’accurata analisi delle risorse di ciascun genitore e sulle effettive necessità del figlio.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025, che ha censurato la decisione di un giudice di merito per non aver tenuto conto del peggioramento della situazione reddituale del padre. La Corte ha chiarito che, per garantire la proporzionalità, l’assegno di mantenimento deve essere determinato considerando cinque elementi: le esigenze del figlio; il tenore di vita durante la convivenza; i tempi di permanenza con ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi; il valore economico delle attività di cura svolte da ciascuno.

Il principio di proporzionalità tutela sia il figlio, che deve continuare a ricevere un sostegno adeguato, sia il genitore obbligato, che non può essere gravato oltre le proprie possibilità reali.

Nel 2025, i tribunali sono stati sempre più attenti alla realizzazione concreta di questo bilanciamento di interessi: un assegno troppo alto o calcolato su presunzioni superate può e deve essere rivisto, come dimostra la recente giurisprudenza che privilegia la verifica concreta delle condizioni economiche aggiornate.

Per tali ragioni, il mantenimento non deve essere confuso con una forma di solidarietà illimitata, ma rappresenta un impegno equo, modulato nel tempo e soggetto a revisione nel caso in cui cambino le circostanze di vita o le disponibilità economiche delle parti.

Si tratta, piuttosto, di un nuovo quadro interpretativo e applicativo derivante dall’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha uniformato principi e criteri in materia di obbligo di mantenimento.

Le regole fondamentali restano quelle riscontrabili negli  articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies del Codice civile, ma le più recenti sentenze ne hanno ridefinito la portata pratica.

In particolare e come già accennato, la Cassazione ha chiarito che non esiste un limite d’età prefissato: l’obbligo dei genitori cessa solo quando il figlio abbia raggiunto una reale e tangibile indipendenza economica, o quando, pur avendone le possibilità, non dimostra un impegno concreto nel perseguirla.

Il 2025 segna dunque un cambio di rotta: il mantenimento non è più considerato un diritto incondizionato, ma un rapporto dinamico, che dipende dal comportamento e dalle scelte del figlio.

Se il giovane studia o si adopera con costanza nella ricerca di un lavoro, il sostegno resta dovuto; se invece abbandona gli studi o rifiuta opportunità lavorative compatibili con la propria formazione, il giudice può revocarlo. La nuova interpretazione della norma tiene conto anche delle difficoltà riscontrabili nel mercato del lavoro, della diversa situazione territoriale e delle condizioni economiche dei genitori. L’obiettivo non è punire, ma incentivare l’autonomia, evitando che il mantenimento si trasformi in una forma di dipendenza economica perpetua. In questo senso, l’interpretazione giurisprudenziale in analisi non introduce regole più rigide, ma più giuste: fondate su responsabilità reciproca, proporzionalità e valutazione del caso concreto.

Una delle questioni più frequenti nelle controversie familiari riguarda il momento in cui il genitore può legittimamente chiedere la cessazione del mantenimento: non esiste un limite anagrafico predefinito ed il criterio fondamentale resta quello dell’autonomia economica, intesa come la capacità del figlio di mantenersi con un reddito stabile e adeguato alla propria formazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, ha precisato che il dovere dei genitori non cessa ipso facto con la maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio si inserisca (o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una condotta diligente) in modo indipendente nella società. Ciò significa che il mantenimento può protrarsi  più a lungo se il figlio è impegnato in un percorso di studi o formazione serio e coerente, ma deve necessariamente  cessare quando viene meno ogni progetto formativo o impegno nella ricerca di lavoro. Il principio di auto-responsabilità, oggi centrale, comporta che il figlio adulto non possa rimanere inerte aspettando l’occasione “ideale”: deve dimostrare di cercare attivamente opportunità professionali compatibili con il proprio percorso. Allo stesso modo, il genitore non può essere costretto a un sostegno indefinito, soprattutto se il figlio ha avuto tempo e strumenti per rendersi autonomo

Quando il figlio raggiunge la maggiore età, il mantenimento non si estingue, ma cambia natura. Da quel momento, l’assegno viene corrisposto direttamente al figlio, se ancora non indipendente, oppure al genitore convivente che lo sostiene, purché ne dimostri la necessità. La Cassazione con sent. n. 5177 del 27 febbraio 2024 ha chiarito che il diritto al mantenimento non può essere presunto, ma deve essere provato.

L’onere della prova, infatti, grava sul genitore che chiede il mantenimento per il figlio maggiorenne: egli deve dimostrare che il figlio si impegni nel completamento di un percorso di formazione o nella ricerca attiva di un lavoro. Il giudice valuterà, caso per caso, la coerenza e la serietà del percorso intrapreso. Se il figlio frequenta l’università con regolarità o svolge un tirocinio utile alla sua professionalizzazione, il contributo rimane giustificato. Diversamente, quando mancano prove di studio o di ricerca di lavoro, o quando il figlio ha già superato ampiamente i venticinque anni senza un progetto concreto, il mantenimento può cessare o ridursi.

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha ribadito più volte che il sostegno economico dei genitori deve inserirsi all’interno di un progetto educativo, in cui entrambe le parti – genitori e figli – collaborano attivamente. Questo approccio riflette un’evoluzione culturale oltre che giuridica: la famiglia non è più vista come un luogo di dipendenza economica, ma come uno spazio di responsabilità reciproca. Nel 2025, le decisioni dei tribunali valorizzano la dimensione educativa del mantenimento: i genitori devono fornire strumenti e sostegno, ma i figli sono tenuti a utilizzarli con diligenza. L’obiettivo finale non è la protezione infinita, bensì l’autonomia, che è anche la forma più matura di rispetto familiare.


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