Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria: natura sollecitatoria del termine ex art. 204, II comma, C.d.S.

Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria: natura sollecitatoria del termine ex art. 204, II comma, C.d.S.

L’ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione e, in particolare, del Prefetto con il quale si notifica al consociato il tipo di violazione e l’ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.

L’iter previsto dal Legislatore consta principalmente di due momenti che afferiscono detto provvedimento ovvero l’emissione e la notifica, che inevitabilmente devono essere circoscritti in un lasso di tempo ben determinato.

Condizione di validità e legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, infatti, è il rispetto dei termini complessivamente previsti per l’emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S ovvero 180 o 210 giorni a seconda che il ricorso sia stato depositato presso l’organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.

A norma del II comma dell’art. 204 C.d.S., poi, “l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201…”.

Orbene, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 204 C.d.S., tale termine e più in generale tutti i termini per la gestione del procedimento sono perentori e si cumulano tra loro.

Conseguentemente, in caso di notifica oltre il termine previsto, si estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta, in quanto sebbene il termine di cui al secondo comma dell’art. 204 non sia qualificato come perentorio, lo stesso è però da intendersi quale requisito di legittimità dell’atto da notificare.

Al riguardo, può essere citata autorevole giurisprudenza di Cassazione, secondo cui “in materia di sanzioni amministrative, l’art. 204, secondo comma, del codice della strada , come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada (Cass., ord. n. 14562/13).

Tale principio, oltre ad essere costantemente cristallizzato, ha altresì trovato applicazione sia nella sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 613/2021 depositata il 23.11.2021, sia nel recentissimo arresto del Giudice di Pace di Potenza n. 112/2023, deciso il 03.02.2023 e pubblicato in data 07.02.2023.

Quest’ultimo ha annullato, infatti, “l’ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa adottata dalla Prefettura di Potenza in data 01.02.2022 e notificata il 10.09.2022, quindi ben oltre il termine di cui all’art. 204, secondo comma, del C.d.S., e come tale, la stessa deve ritenersi illegittima”.

In altri termini, il nuovo testo dell’art. 204 C.d.S. impone agli uffici della Prefettura di fare in modo che la notifica del provvedimento prefettizio avvenga entro un determinato termine, il quale deve considerarsi requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: nessun automatismo

Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: nessun automatismo

Nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2025, n. 5803 Abstract. La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5803 del 4 luglio...

Ricorso Magazzinieri Federico II: il tirocinio vale, il TAR conferma l’ammissione

Ricorso Magazzinieri Federico II: il tirocinio vale, il TAR conferma l’ammissione

Un’altra vittoria firmata avv. Giacomo Romano. Con un ricorso tempestivo e puntuale, lo Studio ha ottenuto dal T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I...

Ricorso 653 Agenti Polizia Penitenziaria: l’avv. Romano vince, ammessi gli over 28

Ricorso 653 Agenti Polizia Penitenziaria: l’avv. Romano vince, ammessi gli over 28

Ancora una volta, lo Studio Legale Salvis Juribus ha ottenuto un risultato dirompente nella storica battaglia contro le discriminazioni...

Il ruolo del RUP nella commissione giudicatrice degli appalti pubblici sopra soglia e la qualificazione del conflitto di interessi: analisi critica alla luce della Delibera ANAC n. 89/2025

Il ruolo del RUP nella commissione giudicatrice degli appalti pubblici sopra soglia e la qualificazione del conflitto di interessi: analisi critica alla luce della Delibera ANAC n. 89/2025

La Delibera ANAC n. 89 dell’11 marzo 2025, emessa a seguito di un’istanza di parere ex art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, affronta due...