Pedone che attraversa fuori dalle strisce: non è ragione sufficiente a fondare il concorso di colpa

Pedone che attraversa fuori dalle strisce: non è ragione sufficiente a fondare il concorso di colpa

Capita frequentemente di interrogarsi circa le condotte del guidatore nei riguardi del pedone che attraversa la strada. Il caso trae origine dal ricorso di una donna, vittima di un incidente stradale mentre attraversava la strada, a causa di un ciclomotore che percorreva una corsia preferenziale in senso di marcia vietato. A seguito del sinistro, la donna riportava pesanti lesioni e una permanente invalidità. È la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 5627/2020 a precisare che “può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti“.

A rilevare, in tale contesto, sono le violazioni poste in essere dal conducente che potrebbero essere tali da non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile. L’investitore, difatti, è esente da colpa dinanzi a comportamenti imprevedibili del pedone.

La Cassazione specifica che può “liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e se ne dimostra l’imprevedibilità ed inevitabilità ed inoltre, laddove non riesca a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (Vedasi sul tema sent. Cass. 24024/2014; Cass. 8663/2017; Cass. 2241/2019).

L’articolo 2054 c.c., pone una regola secondo la quale il conducente deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Stante il rapporto intercorrente tra l’articolo 2054 e l’art. 1227 c.c., è bene precisare che la prevenzione è prevalentemente affidata al conducente, il quale risulta essere esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone.

Per quanto concerne l’accertamento della condotta del pedone, si tiene conto in primo luogo di una condotta esigibile del danneggiato, della condotta del danneggiante, nonché della natura delle violazioni poste in essere.


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