Porto d’armi: il giustificato motivo deve essere dedotto immediatamente

Porto d’armi: il giustificato motivo deve essere dedotto immediatamente

La Corte di Cassazione, I sez. penale, sent. n. 37277 depositata il 1.8.2018, ud. 23.04.2018, è di recente tornata ad occuparsi del giustificato motivo del porto d’armi rilevante ai sensi della legge n. 110 del 1975, art. 4.

Nel caso di specie all’imputato era contestato di aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello con la lama lunga cm. 6,5 e di lunghezza complessiva di cm. 14,50. I Carabinieri avevano fermato l’autovettura su cui viaggiava ed, effettuata una perquisizione, avevano trovato il coltello nella tasca laterale della portiera anteriore. Nel corso del processo i testimoni della difesa avevano riferito che l’imputato L. saltuariamente effettuava attività di marittimo, barbiere e muratore, quindi aveva necessità di portare seco il coltello per motivi di lavoro. Il Giudice condannava ugualmente il L. ritenendo non dimostrato il nesso tra i lavori ed il porto del coltello, nonché per carenza del requisito dell’attualità.

Il condannato ricorreva per cassazione denunciando, tra gli altri vizi, che non vi era prova certa che il coltello non fosse stato destinato alle svariate mansioni svolte dall’imputato.

Gli ermellini nella sentenza in commento ribadiscono, conformemente a precedenti orientamenti (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013 – dep. 30/04/2013), che il “giustificato motivo” rilevante ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.

Ne consegue che ad aver rilevanza è unicamente la circostanza che l’imputato non ha fornito giustificazione ai Carabinieri al momento del controllo.

Il Collegio precisa tuttavia che tale principio di immediatezza potrebbe essere superato laddove in istruttoria dibattimentale sia dimostrato il collegamento tra le particolari esigenze dell’agente e le regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto (Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008).

Nel caso di L., secondo la Suprema Corte, il collegamento non era stato dimostrato giacché i testimoni avevano riferito di mansioni saltuarie ma non avevano in alcun modo collegato la presenza del coltello nell’autovettura con i mestieri cui l’imputato era dedito.

La Cassazione dunque rigettava il ricorso perché, non solo non era stato rispettato il principio di immediatezza nella deduzione del giustificato motivo, non essendo stato addotto dall’imputato né ai carabinieri durante la perquisizione né al Giudice in dibattimento, ma anche perché  nemmeno i testimoni indicavano un motivo del porto, limitandosi a riferire dei mestieri svolti da L., e pertanto il citato principio non poteva essere superato.


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