Ricorso per ricusazione: l’inimicizia non può basarsi sui comportamenti processuali del giudice

Ricorso per ricusazione: l’inimicizia non può basarsi sui comportamenti processuali del giudice

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 26 luglio 2017, n. 18395

Presidente Amoroso – Relatore De Chiara

Un avvocato presentava interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione in riferimento ad alcuni componenti del collegio chiamato a pronunciarsi su un ricorso dallo stesso presentato. L’avvocato riteneva che sussistessero ragioni di astensione obbligatoria dei consiglieri ai sensi dell’art. 51, comma primo, nn. 1 e 3, cod. proc. civ. per avere essi contribuito all’assunzione di decisioni, a lui sfavorevoli, gravemente errate, tali che “neppure il più sprovveduto degli studenti universitari della materia sarebbe giunto a formulare le anomalie” lamentate, non spiegabili “se non in termini di aprioristica linea reiettiva e di inimicizia grave per carenza di imparzialità e terzietà“, nonché per il fatto che pendeva nei confronti dei medesimi consiglieri azione civile di responsabilità ai sensi della legge n. 117 del 1988;

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso rilevando che la causa pendente tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato. Inoltre, è stato affermato che l’inimicizia prevista dall’art. 51 n. 3 deve riguardare rapporti estranei al processo e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione.

Pertanto, nella specie, il ricusante non ha allegato la sussistenza di fatti integranti una “grave inimicizia”, nei termini appena precisati, tra lui e i giudici ricusati, né di fatti integranti la prova di un loro “interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto”, né, tanto meno, che tale interesse sia “personale e diretto”.


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Angelo Ferro

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, laurea magistrale (LMG/01), periodo di studi all’estero presso l’University of World and National Economy (Sofia) e ricerca tesi nell’ ambito del Diritto Finanziario Internazionale presso la Kadir Has University di Istanbul. Giornalista pubblicista, consulente legale nell’ambito delle politiche europee, consegue l’International Master in European Studies presso l’Universitè Catholique de Louvain (Bruxelles) , è attualmente il rappresentate dell’International Youth Federation per l’Italia.

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