Addebito della separazione anche per un unico episodio di violenza fisica o morale

Addebito della separazione anche per un unico episodio di violenza fisica o morale

Con l’ordinanza n. 27324/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che gli atti di violenza fisica perpetrati da un coniuge nei confronti dell’altro, sebbene posti in essere nell’arco di un unico episodio temporale, costituiscono un’inosservanza tanto importante  dei scaturenti dal  vincolo matrimoniale da costituire causa non semplicemente della pronuncia di separazione personale dei coniugi stessi, ma anche della dichiarazione di addebito a carico del partner che si è reso autore della violenza.

Nel caso di specie, la moglie ricorreva in Cassazione avverso un provvedimento con cui la Corte di Appello di Bologna aveva rigettato la sua impugnazione della sentenza di primo grado.

Secondo la difesa della donna, la Corte di merito per aveva omesso di considerare un fatto decisivo, nonché il non aver tenuto conto della sentenza emessa dalla Corte di Appello penale di Bologna che aveva condannato il marito per il delitto di lesioni aggravate nei suoi confronti.

Secondo la ricorrente, la sentenza di condanna penale avrebbe dovuto determinare l’ addebito della separazione al marito, a nulla rilevando una presunta riconciliazione tra i coniugi che avrebbe avuto luogo dopo l’episodio di violenza.

La Corte, in particolare, aveva ritenuto rilevante la circostanza che il rapporto coniugale fosse stato caratterizzato da continui e reciproci scontri tra i coniugi dal novembre 2008 sino al 2013 e aveva valorizzato una riconciliazione avvenuta prima del deposito del ricorso per la separazione giudiziale e la separazione, pertanto, non sarebbe stata causalmente ricollegabile all’unico atto violento del marito risalente all’anno 2009.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha accolto le doglianze della ricorrente sul punto ritenendole fondate ed evidenziando come la sentenza di merito impugnata non fosse conforme ai principi di legittimità riguardo sia agli elementi rilevanti per la pronuncia di addebito sia nel ravvisare una piena riconciliazione tra i coniugi.

Secondo l’orientamento costante della Suprema Corte, “…i comportamenti reattivi del coniuge, che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”.

Invero, “…le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretatisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018).

Sempre secondo la Suprema Corte, anche un unico episodio di violenza fisica “…integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l’efficienza causale”.

Dunque, per la Cassazione, le violenze, sia fisiche e morali realizzate da uno dei coniugi rappresentano violazioni così gravi da dare luogo anche alla dichiarazione di addebito.

Indirizzo confermato dalla sentenza n. 31351/2022, con la quale gli Ermellini hanno vieppiù sancito che alla luce fi violazioni tanto importanti dei doveri coniugali, il giudice è sollevato dall’obbligo di effettuare una comparazione, con l’eventuale comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di una condotta che, a cagione dell’estrema gravità, è comparabili solo con comportamenti del medesimo tenore.

Specificatamente, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Siracusa, con la quale erano state rigettate le domande reciproche di addebito avanzate dai coniugi.

La Corte escluso ogni possibilità in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’addebito della separazione al marito, in relazione alle condotte violente sostenute dalla moglie, nonostante le testimonianze dei figli.

La donna adiva la Suprema Corte, evidenziando che le condotte violente perpetrate dal coniuge, fatto costituente pietra miliare della domanda di addebito, fossero confermate da una serie concreta di elementi emersi in istruttoria dai quali risultava la consumazione delle violenze denunciate e le proprie doglianze venivano accolte.

In relazione ai comportamenti tenuti dal coniuge, gli Ermellini hanno sposato e quindi cristallizzato il principio per cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantesi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, ribadendo così l’orientamento già espresso nella sopracitata ordinanza, la n. 27324 del 2022.


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Avv. Eleonora Deborah Iannello

Avvocato, docente di diritto e redattore di articoli giuridici in materi di diritto civile e penale.

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