Adottabilità del minore e decadenza dalla responsabilità genitoriale: la nuova decisione della Cassazione

Adottabilità del minore e decadenza dalla responsabilità genitoriale: la nuova decisione della Cassazione

Per responsabilità genitoriale si è soliti far riferimento a quel complesso di doveri e di poteri che i genitori esercitano sui figli, anche su coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. La ratio che discende dall’istituto è quella di assicurare che i genitori adempiano ai loro doveri, ossia, mantengano, educhino ed istruiscano la prole.

I doveri, che spettano ai genitori sono inerenti alla cura della persona del figlio e consistono nell’assistenza morale e materiale; i poteri invece, sono esercitati dai genitori sul patrimonio dei figli minori fino a che essi non raggiungano la maggiore età.

I figli quindi hanno diritto a:

– essere mantenuti (il dovere di mantenimento è un dovere di assistenza nei confronti dei figli che non si sostanzia nella corresponsione di una somma di denaro ma ricomprende -tenuto conto anche delle capacità economiche della famiglia- tutto ciò che è richiesto nell’assistenza e nello sviluppo psicofisico dei figli);

– essere istruiti (il dovere di istruzione indica il dovere dei genitori di educare la prole alla cultura facendo comprendere ai figli l’importanza dell’istruzione);

– essere educati ai fini dello sviluppo della propria persona.

Se i genitori violano o trascurano i loro doveri o abusano di essi arrecando un pregiudizio al figlio, decadono dalla responsabilità genitoriale. Presupposto indispensabile per la decadenza dalla potestà genitoriale è che la violazione o l’abuso riguardi interessi di natura non patrimoniale.

Proprio in riferimento alla decadenza dalla responsabilità genitoriale ha assunto un’importanza fondamentale l’ordinanza nr. 4197/2023 emanata dalla Corte di Cassazione. Infatti, in questa ordinanza la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione avente ad oggetto la decadenza di una madre dalla responsabilità genitoriale atteso che la stessa aveva affidato i figli minori a una vicina con problemi psichiatrici scomparendo per diverse ore.

Il tribunale di primo grado dichiarava la decadenza della donna dalla responsabilità genitoriale per essersi allontanata per diverse ore affidando i figli minori a una vicina affetta da una fragilità psichiatrica e disponeva l’adozione dei minori. La donna, avverso la sentenza emanata dal Tribunale proponeva Appello; i giudici d’Appello rigettavano la richiesta della donna ai fini di tutelare il preminente interesse del minore e ne riconfermavano l’adozione stante la prova della condizione di  disagio psichico vissuto dalla donna.

L’adozione è un istituto ammesso e disciplinato dall’ordinamento italiano per consentire alle coppie che presentino problemi di fertilità o sterilità di poter costruire una famiglia. Presupposto per aversi adozione è l’esistenza in vita dell’adottando e l’accertamento da parte del giudice che i soggetti richiedenti siano capaci di mantenere, istruire e educare la prole, infatti lo scopo dell’istituto è quello di dare una famiglia al minore che ne è privo.

Va precisato che la dichiarazione di adottabilità, ai fini della tutela del preminente interesse del minore costituisce un’extrema ratio, difatti l’adozione viene disposta dal giudice a seguito, da parte di quest’ultimo di un accertamento sulla non recuperabilità della capacità genitoriale in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale della prole (CASS.35110/2021).

Nel caso di specie, la ricorrente proponeva avverso la sentenza emanata dai giudici d’ Appello ricorso in Cassazione adducendo i seguenti motivi:

– nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente; in particolare la ricorrente riteneva che i giudici di Appello non avessero tenuto conto che lo stato di abbandono morale dei minori fosse legato a condizioni di estremo disagio economico vissute dalla famiglia;

– rinnovo della nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente, in quanto la ricorrente riteneva che i giudici di Appello non avessero tenuto conto dell’evoluzione avvenuta della coppia genitoriale che già da tempo era ospitata in una comunità familiare al fine di riacquisire un recupero della propria capacità genitoriale;

– violazione delle norme di diritto risultanti dalla L.184/1983 per aver obliterato al principio del preminente interesse del minore ossia quel principio in virtù del quale si prevede che il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine,

– violazione delle norme di diritto risultanti dalla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione dei minori ratificata con l. 22 maggio 1974, n 357, nonché dalla Cost art.2.29.30. In particolare la ricorrente sosteneva  l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per avere sancito l’adottabilità dei minori senza averne tuttavia accertato l’attualità dello stato di abbandono.

Le ragioni avallate dalla ricorrente non sono state ritenute idonee dalla Corte, la quale non solo ha evidenziato come, <<i tentativi di intrecciare con l’interessata un dialogo ricostruttivo della smarrita capacità genitoriale non avevano conseguito risultati confortanti, tali che si potesse prognosticamente prevedere che il recupero della funzione genitoriale potesse intervenire in termini compatibili ad assicurare ai minori uno stabile contesto relazionale in grado di favorirne l’equilibrato sviluppo fisico e psichico>>;  ma ha anche tenuto conto di quanto la ricorrente non si fosse resa conto della gravità dell’ affidamento dei figli a una persona psichiatricamente fragile e ciò dimostrerebbe la sua condizione di inaffidabilità alla stessa dei minori.

Alla luce di quanto affrontato, dunque è chiaro che il ricorso della ricorrente è stato rigettato in quanto vi è la prova che certifica un’assoluta mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale da parte della donna ed un’incapacità di fondo ad assolvere i doveri fondamentali ad esso sottesi, posti in secondo piano rispetto alla necessità della donna di soddisfare le proprie esigenze individuali.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

Articoli inerenti