Affidamento del cane in caso di separazione o divorzio consensuale o giudiziale

Affidamento del cane in caso di separazione o divorzio consensuale o giudiziale

Affidamento del cane in caso di separazione o divorzio consensuale. Milioni di famiglie in Italia convivono con un animale d’affezione e sono sempre più diffusi i casi nei quali cani, gatti e altri animali di affezione, considerati veri e propri membri della famiglia, diventano oggetto del contendere in procedimenti di separazione.

Alla luce dell’elevata percentuale di coppie che si separa è naturale chiedersi: chi terrà con sé il cane o il gatto?

Occorre preliminarmente osservare che nel nostro ordinamento manca una norma di riferimento che disciplini l’affidamento dell’animale domestico in caso di separazione o divorzio dei coniugi, ovvero nell’ipotesi di conclusione di una relazione tra conviventi, così come affermato dal Tribunale di Roma con sentenza n° 5322/2016.

Il sentimento per gli animali di affezione ha trovato, però, un riconoscimento con l’art. 1 della l. 14 agosto 1991, n. 181, che stabilisce: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Va però rilevato come, spesso, nella fase della crisi della coppia lo scontro si sposta anche sulla regolamentazione dell’affido dell’animale di affezione e sulla regolamentazione delle spese dell’accudimento.

L’art. 13 del TFUE (come modificato nel 2007 dal Trattato di Lisbona) stabilisce che “gli animali sono esseri senzienti”.

Ciò premesso, si è posto il problema della tutela del rapporto che l’animale ha con l’essere umano che se ne prende cura e, quindi, anche del legame di affetto che lega i coniugi o i conviventi con l’animale di cui per anni ci si è presi cura. Per tale ragione, si segnalano alcune pronunce che hanno regolamentato il rapporto nella fase della crisi della coppia, stabilendo alcuni principi a tutela del rapporto con l’animale di affezione, soprattutto quando i coniugi non hanno raggiunto un accordo.

Innanzitutto, per meglio chiarire le regole sull’affidamento degli animali dopo la separazione o il divorzio dei coniugi bisogna distinguere due diverse ipotesi, cioè a seconda che la procedura sia “consensuale” o “giudiziale”.

In Parlamento giace una proposta di modifica del codice civile finalizzata a regolamentare l’affido degli animali presenti in famiglia in caso di separazione dei coniugi. La previsione riguarda l’art. 455-ter c.c. del disegno di legge n. 3231 della XVI legislatura (Berlusconi-Monti), attualmente superato da quello n. 795 della XVII legislatura (Letta-Renzi-Gentiloni), il quale stabilisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, indipendentemente dal regime di separazione o di comunione dei beni e secondo quello che risulta dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

In linea con questo indirizzo è la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia, in una causa di separazione, che affidava il cane a uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata.

Nella fattispecie, l’animale era stato affidato al coniuge che aveva manifestato una maggiore idoneità all’accudimento, e, in particolare, al “coniuge ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il maggior sviluppo possibile dell’identità dell’animale”.

Secondo i giudici emiliani, il giudice deve omologare il verbale di separazione dei coniugi nel quale si stabilisce, oltre all’affido condiviso dei figli minori e l’assegnazione della casa famigliare al genitore collocatario, che il cane di famiglia vi rimarrà fino a quando i figli convivranno con il genitore, stabilendo a carico dell’altro genitore un contributo economico per mantenere l’animale. Contributo che pertanto si somma a quello disposto in favore dei minore.

Una seconda pronuncia del Tribunale di Cremona disponeva l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.

I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.

Pertanto se i coniugi dovessero inserire, nell’accordo di separazione, una previsione in merito all’affidamento del cane (o di altro animale di affezione) e all’eventuale diritto di visita, ciò non contrasterebbe con nessuna norma.

Può essere omologato l’accordo dei coniugi con cui si stabilisce a chi dei due verrà affidato l’animale da affezione, come il cane e il gatto.

Le disposizioni inserite nell’intesa ricalcano impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori e sono tese ad assicurare a ciascun proprietario la frequentazione alternata, con conseguente responsabilità non solamente sul lato patrimoniale”.

Affidamento del cane in caso di separazione o divorzio giudiziale. Le cose vanno in modo diverso nel caso in cui la coppia si separa o divorzia con una causa davanti al giudice.

In tal caso il Tribunale non è tenuto a occuparsi dell’assegnazione degli animali domestici, nemmeno se è espressamente richiesto dalle parti con il ricorso.

Solo l’accordo dei coniugi può definire la sorte del cane (o del gatto); se manca l’intesa non spetta al giudice definire con chi dovrà stare l’animale e l’ammontare del mantenimento.

Tuttavia sembra trovarsi un’apertura alla possibilità che il giudice prenda in considerazione il problema dell’affidamento del cane o del gatto nel momento in cui ci sono figli minori particolarmente legati all’animale domestico.

Infatti il codice civile stabilisce che il principale scopo che deve perseguire il giudice, nel momento in cui stabilisce le condizioni di separazione e divorzio dei coniugi, è la tutela dell’interesse morale e materiale del minore.

È lecito il provvedimento che disciplini, nel complesso dei valore affettivi del minore, anche la sorte dell’animale domestico.

Ancora più di recente il Tribunale di Roma, con le sentenze nn° 2689/2018 e 205/2018, ha, per l’ennesima volta, condiviso l’idea che le decisioni sull’affidamento del cane tra coniugi che si stanno separando non spettano al giudice in caso di separazione giudiziale, ma possono essere condivise dai due padroni in caso di separazione consensuale.

Lo stesso dicasi per il mantenimento del cane dopo la separazione: gli ex coniugi possono accordarsi su oneri e accudimento dell’amico di casa esattamente come accade, fatte le debite proporzioni, per i figli minori.

Nella sentenza del tribunale di Roma la particolarità è che il cane risulta di proprietà dell’uomo ma di comune accordo viene affidato alla moglie, alla quale è assegnata la casa familiare e il collocamento della figlia minore in affido condiviso.

L’ex marito, tuttavia, s’impegna a pagare il 50% degli esborsi sostenuti dalla donna per il sostentamento dell’animale, le visite veterinarie, i corsi di addestramento e tutto ciò che serve per la cura e l’accudimento dell’amico a quattro zampe.

L’ordinanza del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019. Da ultimo, si segnala, l’ordinanza del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019. La vicenda riguarda due coniugi che decidono di separarsi e, tra le altre domande avanzate in giudizio, non avendo raggiunto alcun accordo sul punto, chiedono al Presidente di pronunciarsi in ordine alla gestione del cane e del gatto con loro conviventi in costanza di matrimonio, sia sotto il profilo del godimento degli animali, sia sotto l’aspetto economico.

Il Tribunale di Sciacca, con decreto del 19 febbraio 2019, in tema di affidamento degli animali domestici in caso di separazione e divorzio ha stabilito che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.
Il Giudice di Sciacca, nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento ha stabilito che si dovrà tenere conto:
a) che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela; b) del benessere dell’animale stesso; c) del miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale; d) che l’affidamento può prescindere dall’intestazione risultante dal microchip; e) delle spese veterinarie e straordinarie da dividersi al 50%.

Dalla giurisprudenza emerge un orientamento volto a tenere in considerazione il valore della relazione che si instaura con l’animale familiare e l’interesse di quest’ultimo a non soffrire.

È comunque necessario che le regole siano rese più stringenti con una disposizione normativa specifica in merito all’affido degli animali domestici in caso di separazione.


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Federica Bolla

Abilitata alla professione di avvocato. Laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto penale progredito “Le nuove fattispecie di corruzione, induzione e concussione alla luce della L. 190/2012. L corruzione tra privati alla luce del D. Lgs. n°38/2017”. Attualmente ha concluso la pratica forense; iscritta all'Albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Novara. Nel periodo universitario ha svolto l'attività di tutor in materie giuridiche, anche per studenti con disabilità e disturbi dell'apprendimento, oltre che attività di assistenza e indirizzamento all'iscrizione del percorso universitario. Ha scritto l'articolo "Ahmed Fdil bruciato vivo: la "giustizia" nel processo penale minorile" per il contest giuridico "Scripta Manent" organizzato dalla pagina giuridica Office Advice; la giuria ha conferito la menzione d'onore all'articolo.

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