Ammissibilità e rilevanza della c.d. usura sopravvenuta

Ammissibilità e rilevanza della c.d. usura sopravvenuta

Con l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 è stato ridefinito il quadro complessivo del reato di usura previsto all’art. 644 del codice penale, attraverso l’affiancamento a parametri puramente “soggettivi”, previsti dalla vecchia formulazione, di nuovi parametri, detti “oggettivi“,  quale il cd. “tasso soglia usura” (ex art. 2 della stessa legge), con conseguente ampliamento della tutela offerta dalla disciplina.

Prima di tale riforma, modalità e termini relativi all’erogazione di un credito erano fortemente condizionati dalla liberalità del mercato e da un forte squilibrio contrattuale, laddove la parte contrattualmente più forte dettava le proprie condizioni contrattuali in maniera del tutto arbitraria e non era infrequente che gli erogatori di credito addebitassero costi elevati ai propri clienti.

Questi ultimi, in particolare, ricevevano tutela soltanto nelle ipotesi in cui si ravvisasse un evidente “stato di bisogno”, e cioè in presenza di un elevato grado di difficoltà, a fronte di un altrui approfittamento e conseguimento di  indebiti vantaggi.

Al precipuo intento di porre rimedio a circostanzi simili, il legislatore è intervenuto introducendo la soprammenzionata L. 108/96, volta a sanzionare la condotta di chi, nell’ambito di operazioni di erogazione di credito, applichi commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per le imposte e per le tasse)  superiori al limite dettato dal tasso soglia d’usura.

Sorti dubbi circa l’applicabilità della legge ai contratti di mutuo posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della stessa, o anche successivamente, e facenti riferimento a tassi differenti, la giurisprudenza si è espressa in favore di un’equiparazione dell’usura originaria a quella sopravvenuta,  riconoscendo ai predetti contratti natura usuraria, con conseguente possibilità per i  mutuatari di invocare l’applicazione dell’ art. 1815, co. II,  cod.civ., in forza del quale, se sono convenuti interessi usurari, questi non sono dovuti stante la nullità della clausola, oltreché di chiedere ed ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Onde arginare le difficoltà interpretative e le gravi ripercussioni sul sistema bancario e creditizio italiano, è stato varato nel 2000 il noto Decreto Salva Banche, poi  convertito nella Legge n. 24/2001, il quale sancisce all’art. 1, co. I, l’irretroattività della disposizione incriminatrice del nuovo art. 644 cod. pen., nonchè della sanzione civile prevista all’art. 1815, co. II, cod. civ., limitando, dunque, l’usurarietà soltanto agli interessi promessi, o comunque pattuiti, in data successiva all’entrata in vigore della legge, prescindendo dal momento del loro pagamento.

Sul tema si è originato un contrasto giurisprudenziale che vede, innanzitutto, un primo indirizzo, secondo il quale la legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiegherebbe la propria efficacia per tutta la durata del contratto, indipendentemente da un’ eventuale sopravvenuta previsione normativa che ne rilevi, da quel momento in poi,  la natura usuraria, per effetto di un nuovo tasso soglia inferiore a quello inizialmente convenuto dalle parti. Ne deriva, quindi, che quanto previsto dalla L. n.108/1996 non può applicarsi a quelle pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore, ma esclusivamente a quelle sorte in epoca successiva.

Diversamente, un secondo indirizzo interpretativo ritiene ammissibile la configurazione del fenomeno usurario in corso di rapporto, sostenendo che le previsioni introdotte con la legge in questione, pur non essendo retroattive, comporterebbero l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore.

In altri termini, in presenza di un rapporto contrattuale di durata, ove ci sia l’intervento di una nuova disposizione che condizioni l’autonomia contrattuale delle parti,  stante l’ assenza di una norma transitoria che regoli la fattispecie, ne deriva la contrarietà della clausola alla norma imperativa nuova, la quale pertanto non può più trovare applicazione.

Nasce, in tal senso, la categoria dell’ usura “sopravvenuta”, ossia sopraggiunta alla genesi dell’atto per il tramite dello ius superveniens, il quale lascia desumere che il contratto debba ritenersi assoggettato alla nuova norma imperativa che sostituisce o integra ex nunc la clausola difforme, per tutta la durata del rapporto, relativamente agli effetti non ancora prodotti.

Tale divergenza di vedute è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 19 ottobre 2017, n. 24675), la quale, aderendo al primo orientamento descritto, ha chiarito che il giudice deve rimanere vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod.pen. e 1815, co. II, cod.civ., fornita dall’art. 1, comma 1 del D.l. n. 394 del 2000, la quale non appare, peraltro, in contrasto con gli artt. 3, 24, 47, e 77 della Costituzione, come risulta stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio n. 29.

Ne discende, pertanto, la preclusione per l’interprete di ritenere nulla, o anche soltanto inefficace, la clausola di determinazione del tasso degli interessi che non sono usurari al momento della pattuizione, ma che lo sono diventati in un momento successivo, o la clausola  stipulata successivamente per un  tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né, secondo la Corte, può essere invocato, come ritenuto da alcune sentenze di segno contrario, il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi degli articoli 1339 e 1419, co. II, cod. civ., atteso che quest’ultima soluzione presupporrebbe una clausola nulla.

Chiarisce il Collegio che la soluzione di ritenere valida ed efficace la clausola contrattuale non equivale, tuttavia, a negare il ricorso ad altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti, bensì semplicemente ad escludere che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola.

I giudici, infine, riconoscono che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non possa qualificarsi, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, posto che la violazione di tale canone non è da ravvisarsi nell’esercizio dei diritti che scaturiscono dal contratto, bensì nelle modalità in cui avviene questo esercizio, che potrà definirsi scorretto solo sulla base delle circostanze di specie.


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Avv. Daniela Mazzotta

Avvocatessa presso il Foro di Lecce, ha conseguito, con il massimo dei voti, la specializzazione presso la SSPL "Vittorio Aymone "di Lecce ed un Master di II livello a Roma.

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