Anatocismo: importanti novità dalla Cassazione

Anatocismo: importanti novità dalla Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2017, n. 1584

ANATOCISMO. E’ INFONDATA, LA PRETESA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AD UN PRESTITO EROGATO, GRAVATA DI ONERI ECCESSIVI.

Il punto centrale della questione riguarda  il tema  inerente il divieto di interessi anatocistici con riguardo alla giusta quantificazione degli interessi effettivamente dovuti al momento della restituzione di un prestito erogato, interessi che non possono essere in  violazione del divieto di anatocismo. E’ illegittima una eccessiva onerosità degli interessi e delle commissioni e oneri accessori che depongano per un tasso di interesse superiore al tasso soglia dell’usura e per un calcolo degli interessi eseguito in spregio del divieto della capitalizzazione

In particolare, in tema di anatocismo, si evidenzia l’art. 1283 codice civile il quale dispone che: ”in  mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.  La disposizione normativa pertanto,  si pone palesemente a tutela degli interessi del debitore disponendo un vero e proprio divieto anatocistico suscettibile di subire solo alcune precise deroghe: emerge dunque il chiaro intento garantista del legislatore che si evince anche nelle recenti  pronunce giurisprudenziali in materia.

Valga ad esempio,  con  riguardo al tema in oggetto, la recente pronuncia della Cassazione Civile sopra riportata che in tema di anatocismo bancario riconferma il concetto di invalidità degli interessi anatocistici e secondo la quale qualora, sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto, a partire dall’apertura nei  rapporti bancari in conto corrente che siano caratterizzati dall’esistenza di un servizio di cassa, per  operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente.  La banca,  non può invocare, a giustificazione del mancato rispetto di tale onere, il fatto che non sussista un obbligo di conservazione delle scritture contabili superiore ai dieci anni, in quanto ciò non la esime dall’onere della prova del proprio credito.

Perciò, qualora la documentazione contabile sia incompleta e venga conseguentemente rilevata l’illegittimità della contabilizzazione, il Giudice dovrà tenere conto, al fine di una corretta valutazione delle posizioni debitorie,  di tutti i saldi debitori di apertura relativi ai vari estratti conto prodotti e non anche solo di quello relativo al primo estratto conto.


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