Avvocati, legge sulla concorrenza: prime analisi sull’obbligo del preventivo scritto

Avvocati, legge sulla concorrenza: prime analisi sull’obbligo del preventivo scritto

Con l’approvazione definitiva della legge sulla concorrenza, avvenuta il 2 agosto 2017, è stato introdotto, tra l’altro, l’obbligo di preventivo scritto per gli avvocati. Infatti, la lettera d) del n. 6 del comma 141, al dichiarato proposito di incentivare la concorrenza nel mercato della professione legale, modifica l’art. 13 della legge professionale n. 247 del 2012 il cui comma 3 disciplina proprio la questione del <preventivo>.

L’originario testo della legge professionale stabiliva che <il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale>.

Ebbene, a seguito dell’abrogazione dell’espressione <a richiesta> ad opera della legge per la concorrenza sopra citata, l’avvocato è ora obbligato <a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale>. In altri termini, la legge non fa più riferimento alla necessità di una richiesta del cliente.

Come noto, l’indicazione del costo di massima della prestazione era già stato previsto dall’art. 9 della legge n. 1 del 2012 il cui testo, a seguito delle modifiche apportate, prevede che < il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi>.

Diversi sono, ora, i quesiti cui dare risposta. Innanzitutto, quando e come deve essere redatto il preventivo? E quali possono essere gli effetti della mancata redazione dello stesso?

Ebbene, atteso che è venuto meno il rilievo della volontà del cliente, sembra ragionevole ritenere che non potrà valere come esimente una dichiarazione del cliente che “rinuncia” al preventivo scritto della prestazione. Così come sembra altrettanto ragionevole ritenere, in adesione alla ratio della legge, che il preventivo dovrà essere reso prima dell’inizio della prestazione proprio perché la legge, con l’introduzione dell’obbligo del preventivo, intende consentire la comparazione dei costi tra diversi professionisti al fine di consentire il gioco della concorrenza.

È ovvio, però, che, dovendo il preventivo essere redatto prima dell’inizio della prestazione, esso terrà conto solo della <prevedibile misura del costo della prestazione> secondo quanto riferito dal cliente in sede di primo colloquio e in base a quel che ragionevolmente ci si attende potrà essere lo sviluppo dell’incarico secondo l’esperienza. Dati inevitabilmente precari e parziari considerato che l’individuazione della migliore e più efficace strategia necessita, com’è evidente, uno studio attento e ragionato della controversia che, tra l’altro, costituisce una delle voci che compongono l’onorario dell’avvocato in base ai parametri del d.m. 55/2014 (sic!).

Ma quali le conseguenze nel caso di mancata redazione e consegna del preventivo al cliente? Pare che la sanzione per la mancata redazione del preventivo potrà essere soltanto disciplinare.

L’art. 27 comma 2 del Codice deontologico, infatti, stabilisce che è passibile di avvertimento l’avvocato che viola l’obbligo di <informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione>.

Non pare, invero, che possa essere negata la retribuzione dell’avvocato per la prestazione resa anche in assenza di un preventivo. Semmai, si potrà agire sul piano della quantificazione in sede di applicazione (verso il minimo) degli importi dei parametri di cui al d.m. 55/2014.

La legge introduce, inoltre, al comma 152, un obbligo <comunicativo> a carico dei professionisti iscritti ad ordini e collegi e, quindi, anche degli avvocati. Si tratta dell’obbligo (prima si trattava di una facoltà, già presente nel Codice deontologico dell’avvocato) di indicare i titoli e le specializzazioni possedute.

Ed infatti, in base alla nuova disposizione <al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni>.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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