Cassazione: si alla Stepchild adoption se nell’interesse del minore

Cassazione: si alla Stepchild adoption se nell’interesse del minore

Cass. Civ., Sez. I, 22 Giugno 2016, n. 12962

Il caso

Una donna decide di presentare domanda di adozione di una minore, figlia della sua stabile convivente, nata in Spagna con fecondazione eterologa.

Sia i giudici di prime cure, sia la Corte d’Appello si erano pronunciati favorevolmente sulla domanda di adozione.

La decisione

Contro la sentenza aveva fatto ricorso in Cassazione la Procura Generale di Roma. L’impugnazione della procura era relativa principalmente alla necessità di nomina di un curatore speciale della minore ai sensi dell’articolo 78 c.p.c. per la possibilità di conflitto di interessi del minore con il genitore, ritenendo che fosse necessario, in assenza di una espressa disciplina normativa, raggiungere un’interpretazione univoca della norma che superasse gli attuali contrasti di giurisprudenza, assicurando a tutti eguale trattamento.

Gli ermellini hanno respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’appello di Roma.

A giudizio della Suprema Corte questa adozione non determinerebbe in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice.

Ancora, per la Suprema Corte, l’adozione prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore.

La prima sezione civile della Cassazione nella sentenza ha anche specificato che all’adozione «in casi particolari», prevista dall’articolo 44 della legge 184 dell’83, «possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto» e «l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte non può essere svolto, neanche indirettamente, dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questa stabilita con il proprio partner». I giudici hanno specificato che questa particolare ipotesi normativa ha come obiettivo quello di assicurare riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della corrispondenza della scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con il minore e caratterizzato dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali.

Nel caso specifico, per la Corte, la nascita della bimba, «è frutto di un progetto genitoriale maturato e realizzato con la propria compagna di vita; la decisione di scegliere la più giovane ai fini della gravidanza è stata dettata dalle maggiori probabilità di successo delle procedure di procreazione medicalmente assistite.» Inoltre, la bimba «ha vissuto sin dalla nascita con lei e la sua compagna, in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età, nel quale sono presenti anche i nonni e alcuni familiari della ricorrente».

Secondo gli Ermellini non vi sarebbe un conflitto tra il progetto di bigenitorialità e gli interessi della minore anche per il fatto l’unica ragione posta a sostegno della denunciata incompatibilità di interessi, da parte della Procura Generale è stata individuata nell’interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di vita relazionale e genitoriale.

Ma se si accettasse una tale impostazione ne deriverebbe che sia proprio la relazione sottostante e quindi la presenza di una coppia omoaffettiva ad essere potenzialmente contrastante di per sé con l’interesse del minore, incorrendo conseguentemente in una inammissibile valutazione negativa fondata esclusivamente sull’orientamento sessuale della madre della minore e della richiedente l’adozione, di chiara natura discriminatoria e comunque priva di qualsiasi fondamento probatorio specifico.

Più volte la Corte di Cassazione ha specificato come l’interesse del minore sia preminente rispetto a qualsiasi altro interesse dello Stato. E quindi, nel caso specifico, tale interesse consiste evidentemente nell’avere un legame giuridico a tutela del legame affettivo che lega la minore, dalla nascita, con il secondo genitore sociale.


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