Circa la possibilità di trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli

Circa la possibilità di trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli

Secondo le Sezioni Unite, con l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento e costituisce titolo valido per la trascrizione, ex art. 2657 c.c.

Commento alla sentenza Cass. civ., SS. UU., 29/07/2021, n. 21761

Con la sentenza del 29/07/2021, n. 21617, pronunciata in materia di esecuzione di accordi di separazione o di divorzio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il principio di diritto secondo cui è possibile trasferire beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli per assicurarne il mantenimento, poiché tale accordo – inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato – assume la forma dell’atto pubblico, ex art. 2699 c.c.[1] e costituisce – dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione della separazione – titolo valido per la trascrizione, ex art. 2657 c.c.[2]

Fatti di causa. Con ricorso congiunto, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Pesaro la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Preliminarmente, si rappresenta che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano acquistato un appartamento cointestato al 50%, destinandolo ad abitazione coniugale; tuttavia, volendo definire ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, i ricorrenti addivenivano ad un accordo con cui il ricorrente si obbligava a versare l’assegno divorzile alla coniuge e l’assegno per il mantenimento ai figli, con l’impegno di trasferire a favore di questi ultimi la nuda proprietà dell’immobile (in relazione alla sua quota del 50%) ed, a favore della coniuge, l’usufrutto sulla sua quota del predetto immobile. Nelle more del procedimento, i figli dei ricorrenti manifestavano il loro consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento, compresi i trasferimenti immobiliari.

Nelle more del giudizio, i coniugi producevano – oltre al ricorso, alla dichiarazione del ricorrente in ordine alla conformità allo stato di fatto dell’immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari – una perizia tecnica giurata con allegati l’attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell’appartamento e del garage. Inoltre, le parti si impegnavano ad effettuare la trascrizione e le formalità di pubblicità immobiliare, nonché le volture presso gli uffici competenti (esonerando il cancelliere da ogni responsabilità) ed a depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e la nota di trascrizione rilasciata dall’Agenzia del territorio.

A seguito del deposito del ricorso, la cancelleria invitava i ricorrenti a fornire chiarimenti riguardo ai trasferimenti immobiliari contenuti nelle condizioni di divorzio; faceva seguito una nota con cui i coniugi specificavano che il predetto accordo “rappresentava una reale tutela soprattutto per i soggetti più deboli dal punto di vista economico (cioè la moglie ed i figli) in quanto avrebbe garantito che il patrimonio conseguito nel corso del matrimonio non venisse disperso, ma conservato a favore dei membri della famiglia di origine”.

I ricorrenti, peraltro, dichiaravano di conoscere il contenuto del decreto del Presidente del Tribunale adito, che escludeva la possibilità di inserire nelle domande congiunte di divorzio disposizioni accessorie aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo, “a causa di problematiche organizzative”. Malgrado ciò, le parti osservavano che la possibilità di inserire negli accordi di divorzio un accordo preliminare di vendita, oltre ad implicare un esborso per l’atto notarile definitivo, comportava anche l’accettazione del rischio che se una delle parti si fosse sottratta all’accordo, si sarebbe dovuto instaurare un contenzioso – mediante proposizione dell’azione di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c.[3] – con conseguente grave pregiudizio per i ricorrenti e per i loro figli.

All’udienza in cui comparivano i coniugi ed i figli, i primi insistevano sulla domanda di divorzio alle condizioni descritte nel ricorso, comprese quelle relative ai trasferimenti immobiliari ed, in via subordinata, chiedevano di intendere tali trasferimenti quali impegni preliminari di vendita e di acquisto.

Con sentenza, il Tribunale adito pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma stabiliva che “i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi impegni preliminari di vendita ed acquisto”, aventi efficacia esclusivamente obbligatoria. La Corte d’appello rigettava il gravame e precisava la statuizione del Tribunale, secondo cui i trasferimenti dei diritti reali previsti nelle condizioni di divorzio sono da considerarsi impegni preliminari di vendita ed acquisto, e non trasferimenti immobiliari definitivi, con effetto traslativo immediato. Avverso tale decisione, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, che, tuttavia, veniva rigettato dal Procuratore Generale. Inoltre, con ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, che fissava la pubblica udienza ed il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione. Con la pronuncia de qua, i giudici di legittimità si sono interrogati in merito alla possibilità di inserire nell’accordo di divorzio o di separazione il trasferimento immobiliare in luogo della corresponsione di un assegno periodico di mantenimento a favore dei figli. La Suprema Corte ha fornito risposta positiva al quesito, osservando che sono da ritenersi valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi per assicurarne il mantenimento. Invero, l’accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume la forma di atto pubblico, ex art. 2699 c.c., ed ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce –  dopo l’omologazione che lo rende efficace – titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. [4], senza che la validità di tali trasferimenti sia esclusa dalla circostanza che i beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Invero, lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi si verifica con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell’omologazione degli accordi di separazione consensuale. Ciò sul presupposto che la separazione consensuale dei coniugi è un negozio di diritto familiare, ex artt. 150[5], 158[6] c.c. e 711 c.p.c.[7], che ne prevede la documentazione nel verbale di udienza – redatto da un ausiliario del giudice, ex art. 126 c.p.c.[8] – e ne subordina l’efficacia all’omologazione attribuita alla competenza del tribunale[9].

Da cui, relativamente alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente un accordo avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, i giudici di legittimità[10] ritengono sufficiente l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Pertanto, secondo gli Ermellini, è indiscussa l’ammissibilità dell’assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene o di un altro diritto reale con gli accordi di separazione o di divorzio, in quanto ogni clausola idonea a soddisfare gli interessi delle parti a regolare gli aspetti economici della vicenda è ritenuta ammissibile e valida[11].

Orbene – si legge – “l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta[12]. Invero – proseguono i giudici di legittimità – “l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere […] legittimamente adempiuto dai genitori – nella crisi coniugale – mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo […] integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento”. Nello specifico, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale[13], tale accordo produce l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori hanno loro attribuito o si sono impegnati ad attribuire[14] ed, in questa seconda ipotesi, il relativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. Pertanto, è indifferente la modalità con cui il regolamento di interessi avvenga, purché sia idoneo a garantire un assetto dei rapporti tra le parti in tempi ragionevoli che consentano di chiudere la crisi coniugale nel minor tempo possibile sul piano economico. In tale prospettiva, quindi, lo strumento più adeguato è il trasferimento immobiliare definitivo.

Ulteriore conferma dell’ammissibilità degli accordi traslativi in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto proviene da Cass. civ., Sez. II, 21/01/2020, n. 1202, in materia di negoziazione assistita, secondo cui quando l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina ex art. 6 D.L. n. 132/2014 deve integrarsi con quella di cui all’art. 5, III comma, D.L. n. 132. Tale pronuncia costituisce la conferma dell’ammissibilità di tali accordi nella sistemazione dei rapporti economici nella crisi coniugale e della non esclusività della funzione certificatoria in capo al notaio, essendo a quest’ultimo equiparabile qualunque pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità[15] ha sostenuto che “il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere […] che […] realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 c.c., è […] un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza”[16].

L’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite si pone in linea con le affermazioni della più recente giurisprudenza di legittimità[17] in riferimento all’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Al riguardo è stato osservato che la dichiarazione richiesta dall’art. 19, XIV comma, D.L. 31/05/2010, n. 78 riguarda la conformità allo stato di fatto della planimetria dell’immobile e dei dati catastali, in quanto questi ultimi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali. Da cui, l’omissione, limitatamente a tale dichiarazione, determina la nullità assoluta dell’atto, poiché la norma assolve ad una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio[18]. Non solo, in quanto, ad opinione dei giudici di legittimità, la disposizione de qua è applicabile agli atti compiuti con il ministero del notaio ed a tutti i trasferimenti immobiliari che, oltre che in forma giudiziale, ex art. 2932 c.c., possono essere effettuati anche in un verbale di conciliazione giudiziale o di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

 

 

 

 

 


[1] Art. 2699 c.c., “Atto pubblico”: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
[2] Art. 2657 c.c., “Titolo per la trascrizione”: “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati”.
[3]Art. 2932 c., “Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
[4]Il verbale di separazione consensuale, contenente clausole relative al trasferimento di immobili tra i coniugi, è un contratto atipico con cui le parti attuano un regolamento dei loro rapporti in occasione della separazione ed è un atto pubblico costituente valido titolo per la trascrizione (in questo senso: Trib. Salerno, 04/07/2006; Trib. Pistoia, 01/02/1996; App. Genova, 27/05/1997; App. Milano, 12/01/2010).
[5] Art. 150 c.c., “Separazione personale”: “E’ ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.
[6] Art. 158 c.c., “Separazione consensuale”: “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.
[7] Art. 711 c.p.c., “Separazione consensuale”: “Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente”.
[8] Art. 126 c.p.c., “Contenuto del processo verbale”: “Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale”.
[9] In questo senso, Cass. civ., Sez. I, 15/05/1997, n. 4306.
[10]Cass. civ., Sez. II, 21/01/2020, n. 1202.
[11] Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, in sede di separazione o di divorzio, è valido il trasferimento immobiliare in favore dei figli; infatti,“del tutto incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l’ammissibilità […] della sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio. Sotto tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente – in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità”. Inoltre, “[…]è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che contenga l’«impegno» di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico», distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342)”.
In tal senso, secondo Cass. civ., Sez. II, 17/06/2004, n. 11342, è valida la clausola dell’accordo di separazione che, al fine di partecipare al mantenimento del figlio, contiene l’impegno di uno dei coniugi di trasferire, in suo favore, la proprietà di un bene immobile, trattandosi di una pattuizione che configura un contratto atipico diverso dalle convenzioni matrimoniali, ex art. 162 c.c., e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c.
[12] In materia, Cass. civ., 02/02/2005, n. 2088 ha precisato che la pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esima il giudice, chiamato a pronunciarsi nel giudizio di divorzio, dal verificare se essa abbia avuto ad oggetto solo la pretesa azionata nella causa di separazione, ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva, ed, in tale seconda ipotesi, dall’accertare se, nella sua attuazione, essa abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole, in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad assicurare il mantenimento.
[13]Sul punto, conformi: Cass. civ., Sez. II, 21/02/2006, n. 3747; Cass. civ., Sez. II, 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili.
[14] Nel caso in cui i genitori si siano impegnati ad attribuire ai figli la proprietà dei beni, il relativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c.; in tal senso, sono conformi: Cass. civ., 21/02/2006, n. 3747; Cass. civ., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è nulla, in quanto non è in contrasto con le norme imperative e i con diritti indisponibili.
[15] Conformi anche: Cass. civ., Sez. II, 12/01/2009, n. 440; Cass. civ., Sez. Lav., 11/12/2014, n. 26105.
[16] La giurisprudenza di legittimità e parte della dottrina ammettono la possibilità di attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta, ritenendo che le relative pattuizioni, quando operino il trasferimento in favore di uno di essi o di terzi di beni immobili, in quanto inserite nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, devono ritenersi stipulate nella forma di atto pubblico, ex art. 2699 c.c., e, quindi, trascrivibili ai sensi dell’art. 2657 c.c. Secondo questa impostazione, il cancelliere riveste la qualifica di pubblico ufficiale e svolge le formalità relative all’udienza (compresa la stesura del verbale rientra nell’esercizio di una pubblica funzione); dunque, gli atti redatti o formati con il suo concorso, nell’ambito delle funzioni al medesimo attribuite e con l’osservanza delle formalità imposte dalla legge, costituiscono atti pubblici, ex art. 2699 c.c. Pertanto, gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari possono essere eseguiti dall’ausiliario del giudice, sulla scorta della documentazione che le parti dovranno produrre.
[17] Cass., 11/04/2014, n. 8611; Cass., 21/07/2016, n. 15073; Cass., 03/06/2016, n. 11507; Cass., 29/08/2019, n. 21828
[18] Ex art. 28, I comma, L. 16/02/1913, n. 89.

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Ludovica Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Roma Tre", con tesi di laurea in diritto penale, dal titolo "L'art. 41-bis ord. penit.: il c.d. "carcere duro"". - Praticante avvocato abilitato al patrocinio.

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