Come provare una cessione occulta d’azienda? Quali sono le forme di tutela dei creditori?

Come provare una cessione occulta d’azienda? Quali sono le forme di tutela dei creditori?

Prima di occuparci della particolare fattispecie della cessione “occulta” d’azienda è opportuno soffermarci sul concetto di azienda e sull’istituto della cessione d’azienda.

Ai sensi dell’art. 2555 del Codice Civile “L’azienda  è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Elementi essenziali dell’azienda sono quindi le persone, che forniscono le proprie energie lavorative per svolgere le attività; i beni economici utilizzati nella produzione o nel consumo (es. edifici, macchinari, ecc.); struttura organizzativa; operazioni; il fine.

La cessione d’azienda invece è qualificabile come un’operazione straordinaria mediante la quale l’imprenditore cede a terzi la propria attività imprenditoriale (o una parte di essa) dietro il pagamento di un prezzo di cessione.

In merito al concetto di cessione d’azienda la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che per cessione di azienda deve intendersi il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento  di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione (Cass. 21481.2009)

Affinché possa aversi una “corretta” cessione dell’azienda occorre rispettare una determinata procedura e determinate formalità.

Difatti, l’art. 2556 del Codice Civile prevede che l’atto di cessione dovrà avere necessariamente la forma scritta, in un atto pubblico o scrittura privata autenticata; l’atto così redatto sarà opponibile ai terzi e dovrà essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni della stipula.

Il successivo artico 2557 del Codice Civile prevede altresì il divieto di concorrenza, per tale è previsto come il venditore debba astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta, per oggetto o per ubicazione.

Infine, l’art. 2558  dispone che il cessionario subentri automaticamente nei contratti dell’azienda ceduta, che non abbiano carattere strettamente personale con il venditore. Ne deriva pertanto che i rapporti di lavoro e tutte le principali relazioni dell’azienda ceduta vengono trasferite al nuovo acquirente.

Particolarmente importanti poi sono le previsioni per quanto attiene ai debiti; l’art. 2560 c.c. prevede infatti che il cedente risponde in solido con l’alienante dei debiti dell’azienda che sono sorti anteriormente alla cessione, a patto che siano evidenziati nell’apposita contabilità.

Per quanto concerne i crediti, il legislatore ritiene automaticamente ceduti all’acquirente nel momento in cui avviene la registrazione dell’atto di cessione al Registro delle imprese.

Tuttavia può accadere che non vengono seguite tali formalità, in tal caso si verifica la cessione “occulta” d’azienda.

In queste situazioni il trasferimento è del tutto deformalizzato e, pertanto, per i creditori dell’alienante si verifica un vulnus difensivo.

Tale vuoto è stato colmato dal Tribunale di Treviso sez. Terza con la sentenza del 30 novembre 2018 n. 2395.

Secondo i Giudici la cessione occulta d’azienda può essere provata dal creditore tramite presunzioni ed esclude l’applicabilità del criterio formale dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili del cedente di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. in favore del cessionario che così risponde, in solido con l’alienante, di tutti i debiti dell’azienda ceduta.

Secondo il Tribunale la “cessione d’azienda occulta” è desumibile sulla base di plurime presunzioni, da  ritenersi  gravi, precise e concordanti, come per esempio: l’identità della ditta; l’identità della sede; l’esercizio di attività sostanzialmente similare; l’utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet originariamente registrato dall’impresa individuale poi utilizzato dalla società,; il licenziamento da parte dell’impresa individuale di tutti i dipendenti,;

Il tribunale ha altresì precisato che, per costante giurisprudenza, l’art. 2556, primo comma c.c. ove prescrive la forma scritta “ad probationem” per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento d’azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell’azienda non è soggetta ad alcun limite (e pertanto può essere data anche con testimonianze e presunzioni ) (Cass. 6071/1987)

Le cessioni d’azienda costituiscono un evento straordinario nell’esercizio dell’attività d’impresa e possono essere riconducibili tanto ad iniziative legittime quanto a situazioni elusive finalizzate  a salvaguardare il patrimonio aziendale in pregiudizio dei creditori.

L’art 2560 c.c. infatti prevede una duplice tutela: da un lato l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito; dall’altro lato nel trasferimento d’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultato dai libri contabili obbligatori.

In merito al secondo comma, non è infrequente negli atti di cessione d’azienda l’accordo volto ad escludere dalla cessione stessa i debiti maturati in precedenza dall’alienante.

Siffatta pattuizione ha, certamente, efficacia tra alienante e cessionario nel senso di riconoscere a quest’ultimo il diritto ad essere tenuto manlevato ed indenne dal primo nel caso di pagamenti di debiti imputabili alla pregressa gestione; essa non ha effetti nei confronti dei terzi (Cass. sez. I. 23581/2017)

Per tali motivi, il Tribunale di Treviso, con la propria sentenza, ha esteso la portata dell’art. 2560, comma 2 del Codice Civile, i cui limiti, legati all’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori, non sono neppure invocabili dal cessionario.


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